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Sentenza 46/1958 ECLI:IT:COST:1958:46 Generato dall'IA

Sentenza 46/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 46/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti

Regesto Legislator

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art. 40 della Costituzione, art. 333 Cod. pen; Sentenza 46/1958 · Corte costituzionale: tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti

Parole chiave

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art. 40 della Costituzione art. 333 Cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 40 della Costituzione
L'art. 40 della Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero
art. 333 Cod. pen
l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod.

pen., promosso con ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli

emessa nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed

iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli.

:

Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio Iorio Giuseppe,

manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto

previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno

sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di

alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio.

All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che

l'art. 333 del Cod. pen. è in contrasto con l'art. 40 della

Costituzione, il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il

rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Il Pretore, ritenendo la

istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art.

40 della Costituzione ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito

della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con

l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e

del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957, n. 27. Il Presidente

della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione

della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958.

Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla

pubblica udienza. Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio,

né l'Avvocatura generale dello Stato.

:

L'art. 40 della Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero

si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È sorta però

questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da

tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti

al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel

vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della

organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere

subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero.

In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire,

perché, a parte la sua natura, il risolverla non è indispensabile ai

fini della decisione attuale. Infatti la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente

col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista.

La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o

lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale

abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse

dallo sciopero. Trattasi pertanto non di questione di legittimità

costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura

interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare

applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro

costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto

questo possa essere considerato legittimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21

novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico

di Iorio Giuseppe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del

Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.