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Ordinanza 31/1958 ECLI:IT:COST:1958:31 Generato dall'IA

Ordinanza 31/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 31/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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limiti predetti, la legge sopra ricordata, in riferimento agli articoli

Regesto Legislator

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Ordinanza 31/1958 · Corte costituzionale: limiti predetti, la legge sopra ricordata, in riferimento agli articoli

Parole chiave

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revoca dell'opposizione desistenza dall'azione impugnazione di decisioni amministrative abbandono del procedimento impedimento di un atto dell'autorità lotta alla disoccupazione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 16,

primo comma, e 44, n. 1, contenuti nella legge approvata dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta il 4 agosto 1950 e riapprovata il 9

novembre 1950, recante "Norme sull'ordinamento dei servizi e sullo

stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione della

Regione autonoma della Valle d'Aosta".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 13 febbraio 1956, ed iscritto al n. 1 del Registro

ricorsi 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava nei

limiti predetti, la legge sopra ricordata, in riferimento agli articoli

4 e 51 della Costituzione;

Ritenuto che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Pietro Bodda,

Franco Pierandrei e Giorgio Menghini, con deduzioni del 24 febbraio

1956;

poiché, con atto depositato nella cancelleria il 31 marzo 1958,

l'Avvocatura dello Stato comunicava che il Presidente del Consiglio dei

Ministri rinunciava al ricorso e tale rinuncia, confermata all'udienza

del 2 aprile 1958, era accettata dalla difesa della Regione, in

conformità della deliberazione della Giunta regionale in data 2 aprile

1958, come risulta dall'estratto della deliberazione stessa depositato

nella cancelleria il 10 aprile successivo;

poiché il processo è da dichiararsi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24

marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.