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Ordinanza 22/1958 ECLI:IT:COST:1958:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, promosso con ordinanza

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Ordinanza 22/1958 · Corte costituzionale: Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, promosso con ordinanza

Parole chiave

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sequestro di documenti pignoramento di crediti causa di sequestro sottrazione di cose sequestrate appropriazione indebita di fondi confisca di beni
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, promosso con ordinanza

17 gennaio 1957 del Pretore di Napoli, emessa nel procedimento penale a

carico di Cutolo Eugenio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 73 del Registro

ordinanze 1957.

Ritenuto che Cutolo Eugenio fu denunziato per il delitto previsto

dall'art. 334, ultima parte, del Cod. pen., per avere sottratto mobili

sottoposti a pignoramento;

che nel corso del procedimento il Pretore di Napoli, con ordinanza

del 17 gennaio 1957, accogliendo l'eccezione dedotta dalla difesa

dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

relativamente al decreto del Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio

1953, col quale si stabiliscono le modalità per l'esecuzione, da parte

dell'"Istituto Fiduciario Realizzi", delle vendite giudiziarie nel

distretto di Napoli;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale con le deduzioni depositate il 30 maggio

1957, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione,

trattandosi di un regolamento amministrativo e non di un provvedimento

legislativo; che è pure intervenuto l'"Istituto Fiduciario Realizzi"

in persona del Presidente, rappresentato dagli avvocati Jacopo Durandi

ed Arturo Colonna, aderendo alle conclusioni dell'Avvocatura dello

Stato;

Considerato che, in conformità della giurisprudenza di questa

Corte (ordinanze 30 maggio, 5 luglio e 5 dicembre 1956), nei giudizi

incidentali di costituzionalità non è ammissibile la figura del

contro interessato, né è proponibile alcuna forma di intervento; e

che perciò non può essere ammesso l'intervento spiegato dal,

l'"Istituto Fiduciario Realizzi";

che nell'ordinanza non è stata sollevata questione circa le

disposizioni contenute nell'art. 159 delle norme di attuazione del

Codice di procedura civile;

che invece è stato sollevato il dubbio sulla legittimità

costituzionale del decreto ministeriale sopra indicato, in quanto

provvedimento amministrativo che derogherebbe alle norme del Codice

processuale civile concernenti la custodia e la vendita dei beni

pignorati;

che, nei termini e nei limiti in cui è stata proposta, la

questione si appalesa manifestamente infondata, poiché viene a mancare

il presupposto necessario per il giudizio di legittimità

costituzionale, il quale deve avere per oggetto un provvedimento di

carattere legislativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinto l'intervento dell'"Istituto Fiduciario Realizzi",

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Napoli e ordina

la restituzione degli atti allo stesso Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.