Ordinanza 19/1958 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAn. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 35 della Costituzione; Ordinanza 19/1958 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
24 luglio 1930, n. 1278, promosso con ordinanza del Pretore di
Pisciotta in data 14 giugno 1957, emessa nel procedimento penale a
carico di Raimondo Domenico Antonio e Bartolini Domenico, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed
iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957 il Pretore di
Pisciotta ha proposto la questione della legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in riferimento
all'art. 35 della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parte;
Considerato che la Corte, con sentenza 21 gennaio 1957, n. 26, ha
già esaminata e dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 4 della legge 24 luglio 1930, che era
stata proposta con ordinanza emessa in data 25 giugno 1956 dal Pretore
di Arienzo; che tale decisione, non essendovi motivi in contrario, va
confermata per la identica questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, proposta con
l'ordinanza in esame del Pretore di Pisciotta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in
riferimento all'art. 35 della Costituzione, proposta dal Pretore di
Pisciotta Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957, ed ordina il rinvio
degli atti a detto Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.