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Ordinanza 19/1958 ECLI:IT:COST:1958:19 Generato dall'IA

Ordinanza 19/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 19/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi

Regesto Legislator

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art. 35 della Costituzione; Ordinanza 19/1958 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi

Parole chiave

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divieto di esercizio della professione libertà di scegliere e di esercitare una professione accesso alla professione lavoro sottoposto ad autorizzazione sicurezza dei lavoratori e della popolazione sicurezza del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 35 della Costituzione
all'art. 35 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

24 luglio 1930, n. 1278, promosso con ordinanza del Pretore di

Pisciotta in data 14 giugno 1957, emessa nel procedimento penale a

carico di Raimondo Domenico Antonio e Bartolini Domenico, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed

iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957 il Pretore di

Pisciotta ha proposto la questione della legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in riferimento

all'art. 35 della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parte;

Considerato che la Corte, con sentenza 21 gennaio 1957, n. 26, ha

già esaminata e dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 4 della legge 24 luglio 1930, che era

stata proposta con ordinanza emessa in data 25 giugno 1956 dal Pretore

di Arienzo; che tale decisione, non essendovi motivi in contrario, va

confermata per la identica questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, proposta con

l'ordinanza in esame del Pretore di Pisciotta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in

riferimento all'art. 35 della Costituzione, proposta dal Pretore di

Pisciotta Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957, ed ordina il rinvio

degli atti a detto Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.