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Ordinanza 17/1958 ECLI:IT:COST:1958:17 Generato dall'IA

Ordinanza 17/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 17/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci Gaetano,

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Ordinanza 17/1958 · Corte costituzionale: di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci Gaetano,

Parole chiave

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punibilità dei mass media responsabilità disciplinare responsabilità del gerente segreto professionale dei giornalisti privilegio di responsabilità ruolo di capofila o di istigatore

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
riferimento all'art. 27 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1,

del Codice penale, promosso con ordinanza 9 gennaio 1957 del Tribunale

di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci Gaetano,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13

aprile 1957 ed iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Gaetano

Baldacci davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in

riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che il Tribunale ha ritenuto tale questione rilevante ai fini del

giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, con

ordinanza 9 gennaio 1957, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a

questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di

legittimità;

che nel giudizio, con atto di intervento depositato in cancelleria

il 15 febbraio 1957, si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

come per legge;

Considerato che la Corte costituzionale ha già deciso la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. (sentenza

n. 3 del 15 giugno 1956, della quale è stata data notizia nella

Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);

che la ricordata ordinanza non propone alcun apprezzabile argomento

che induca la Corte a modificare la propria giurisprudenza circa il

carattere personale della responsabilità del direttore di giornale,

che è il solo oggetto della questione di costituzionalità;

che, pertanto, la decisione della Corte circa la legittimità

costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. va confermata anche nella

questione dedotta con la ricordata ordinanza del Tribunale di Milano;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale:

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento

all'art. 27 della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti

al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.