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Ordinanza 15/1958 ECLI:IT:COST:1958:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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luglio 1956 Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1956, n. 227) della Corte di

Regesto Legislator

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artt. 51 C.P; Ordinanza 15/1958 · Corte costituzionale: 227) della Corte di

Parole chiave

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tradimento militare partecipazione al reato minaccia contro le autorità spionaggio nel diritto penale perseguimento penale in via sostitutiva tentato assassinio

Disposizioni normative citate

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artt. 51 C.P
l'altro, di collaborazionismo ai sensi degli artt. 51 C.P.M.G.
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma di cui

nell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni

contro il fascismo, promosso con l'ordinanza del 12 giugno 1957 della

Corte di assise di Vicenza, emessa nel procedimento penale a carico di

Mentegazzi Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957, ed iscritta al n. 85 del

Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Corte di

assise di Vicenza a carico di Mentegazzi Antonio, imputato, tra

l'altro, di collaborazionismo ai sensi degli artt. 51 C.P.M.G. e 5

D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, per avere, quale maggiore della G.N.R.,

collaborato, successivamente all'8 settembre 1943, in provincia di

Vicenza, con il tedesco invasore, favorendone le operazioni militari;

che all'udienza del 12 giugno 1957 la difesa dell'imputato sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del menzionato

decreto legislativo, in quanto non compatibile con l'art. 25, comma

secondo, della Costituzione; che la Corte di assise di Vicenza,

ritenuta la eccezione non manifestamente infondata e rilevante ai fini

della decisione del merito, trasmetteva gli atti a questa Corte; che

l'11 luglio 1957 si costituiva l'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il 12

successivo si costituiva altresì il Mentegazzi con deduzioni dei suoi

rappresentanti e difensori avv. Lanfré e Nencioni.

Considerato che con sentenza n. 102 del 25 giugno 1957 questa Corte

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L. 27 luglio

1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, sollevata con

ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; che la Corte di assise

di Vicenza, richiamando l'ordinanza della II Sezione penale del 9

luglio 1956 Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1956, n. 227) della Corte di

cassazione che diede luogo alla sentenza innanzi citata, ha inteso

riferirsi allo stesso oggetto e cioè al primo comma dell'art. 5

concernente i militari;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe della Corte

di assise di Vicenza ed ordina che gli atti siano restituiti alla

medesima.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.