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Ordinanza 12/1958 ECLI:IT:COST:1958:12 Generato dall'IA

Ordinanza 12/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 12/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

Regesto Legislator

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Ordinanza 12/1958 · Corte costituzionale: della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

Parole chiave

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attività sottoposta a contribuzione costituzionalità divieto di esercizio della professione capacità al lavoro collocamento pubblico attività lucrativa non autorizzata
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27

della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel

procedimento penale a carico di De Paolis Biagio pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al

n. 19 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel

procedimento penale a carico di Coluccia Vincenzo pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al

n. 20 del Registro ordinanze 1957;

3) ordinanza del 25 marzo 1957 del Tribunale di Lanciano nel

procedimento penale a carico di Carlini Marco pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 51 del

Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27, secondo le

rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in

riferimento agli artt. 2,3, 4 e 16 della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n.53 del 9 aprile 1957 ha

dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile

1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;

che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Otranto e al Tribunale di

Lanciano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.