Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 10/1958 ECLI:IT:COST:1958:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1958 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1957 e pubblicata nella

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 della Costituzione; Ordinanza 10/1958 · Corte costituzionale: dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1957 e pubblicata nella

Parole chiave

Generato dall'IA
bilancio regionale regole di bilancio rendiconto di Stato limiti legali restituzione dei sussidi statali aiuti concessi dagli Stati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 della Costituzione
impugnava la legge sopraindicata per violazione dell'art. 81 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1957 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Regione n. 61 del 9 novembre 1957, avente ad

oggetto "Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici

previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5".

Ritenuto che con ricorso depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 17 ottobre 1957, ed iscritto al n. 21 del Registro

ricorsi 1957, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

impugnava la legge sopraindicata per violazione dell'art. 81 della

Costituzione;

Ritenuto che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando

Cascio, con deduzioni del 28 ottobre 1957, e che altre deduzioni furono

depositate per la Regione il 17 gennaio 1958;

poiché all'udienza del 29 gennaio 1958 l'Avvocatura dello Stato

comunicava che il Commissario per la Regione siciliana rinunciava al

ricorso, e tale rinuncia era accettata dalla difesa della Regione, come

risulta dall'atto in data 20 gennaio 1958 firmato dal Commissario dello

Stato e dal Presidente della Regione, e depositato nella cancelleria il

19 febbraio successivo;

poiché il processo è da dichiararsi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24

marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.