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Ordinanza 99/1957 ECLI:IT:COST:1957:99 Generato dall'IA

Ordinanza 99/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 99/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del

Regesto Legislator

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art. 19 della Costituzione, art. 17 della Costituzione; Ordinanza 99/1957 · Corte costituzionale: 25 del

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica libertà di religione minaccia per la sicurezza pubblica agitazione politica conversione religiosa disposizioni imperative e legge del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 19 della Costituzione
quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;
art. 17 della Costituzione
fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della Costituzione, per le
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U.

delle leggi di p. s. promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del

Pretore di Legnago emessa nel procedimento penale a carico di Zago

Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37

del 9 febbraio 1957, ed iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura

di Legnago a carico di Zago Giuseppe, imputato di contravvenzione

all'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. per aver promosso e diretto

due processioni religiose senza averne dato preavviso all'autorità di

p. s., il P. M., all'udienza del 21 dicembre 1956, sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 25 del menzionato T.U. in

quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;

che il Pretore di Legnago ritenuta la accettazione non

manifestamente infondata, trasmetteva gli atti a questa Corte;

che non vi è stata costituzione di parti;

che con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 questa Corte ha dichiarato

la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del

T.U. delle leggi di p. s. limitatamente alla parte che riguarda

l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose

in luoghi aperti al pubblico, tale obbligo essendo invece rimasto

fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della Costituzione, per le

riunioni in luogo pubblico.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di

Legnago.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.