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Ordinanza 97/1957 ECLI:IT:COST:1957:97 Generato dall'IA

Ordinanza 97/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 97/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tedeschi davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Ordinanza 97/1957 · Corte costituzionale: Tedeschi davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione

Parole chiave

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responsabilità politica responsabilità personale punibilità dei mass media censura di violazione costituzionale costituzionalità doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1,

del Codice penale e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

promosso con l'ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di Milano,

emessa nel procedimento penale a carico di Tedeschi Rubens, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 243 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Rubens

Tedeschi davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e

dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art.

27 della Costituzione;

che la decisione di tale questione è stata rimessa alla Corte

costituzionale con ordinanza del Tribunale di Milano del 29 febbraio

1956;

che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

Ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

che la Corte dichiari, in via pregiudiziale, che non vi è luogo a

giudizio di legittimità costituzionale nei confronti di leggi

anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, o che,

subordinatamente, nel merito, dichiari non fondata la sollevata

questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a

giudicare le questioni di legittimità costituzionale delle leggi

anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5

giugno 1956, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956);

che, nelle more del giudizio, la Corte ha già deciso la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e

dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15

giugno 1956, della quale è stata data notizia sommaria nella Gazzetta

Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata anche per la questione di legittimità costituzionale

dedotta con la sopraricordata ordinanza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge

8 febbraio 1948, n. 47, e ordina che gli atti relativi siano restituiti

al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.