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Ordinanza 96/1957 ECLI:IT:COST:1957:96 Generato dall'IA

Ordinanza 96/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 96/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità

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Ordinanza 96/1957 · Corte costituzionale: Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità

Parole chiave

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limiti costituzionali censure di diritto costituzionale misura di contenzione costituzionalità delle leggi libertà personale effetti dell'incostituzionalità
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174

del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna,

emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956

ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del

Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. citato, in riferimento

al disposto degli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956,

n. 11, e successive pronuncie, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui

agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;

che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e

quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia

delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale

sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.