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Ordinanza 94/1957 ECLI:IT:COST:1957:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle

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Ordinanza 94/1957 · Corte costituzionale: 156 del T.U. delle

Parole chiave

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libertà di riunione reati contro la volontà popolare limiti della libertà d'espressione agitazione politica misura di contenzione attività politica
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle

leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 21 luglio 1956 del Pretore di Siracusa, emessa nel

procedimento penale a carico di Zammarano Mario, Barone Gregorio e Arì

Angela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240

del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 266 del Registro ordinanze

1956;

2) ordinanza del 22 giugno 1956 del Pretore di Parma, emessa nel

procedimento penale a carico di Montanini Arturo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed

iscritta al n. 303 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza del 9 ottobre 1956 del Pretore di Priverno, emessa nel

procedimento penale a carico di Cammarone Rinaldo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed

iscritta al n. 343 del Reg. ord. 1956;

4) ordinanza del 4 dicembre 1956 del Pretore di Ravanusa, emessa

nel procedimento penale a carico di Gambino Gaetano, Gambino Ignazio e

Rago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 18 del Reg. ord. 1957;

5) ordinanza del 29 novembre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel

procedimento penale a carico di Bogliolo Ernesto, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed

iscritta al n. 24 del Reg. ord. 1957.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle

ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi

di p.s. in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 della Costituzione,

deducendosi che il menzionato articolo violerebbe i diritti

costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del

proprio pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in

partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere

esercitati senza una adeguata libertà nella raccolta di mezzi

economici;

che nel procedimento di cui all'ordinanza n. 266 l'Avvocatura

generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri ha dedotta la incompetenza di questa Corte a giudicare delle

questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori

alla Costituzione, questione sulla quale questa Corte si è pronunciata

con la sentenza n. 1 del 1956;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del

testo unico delle leggi di p. s. fu da questa Corte dichiarata

infondata con sentenza n. 2 del 1957.

Visti l'articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'articolo 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con le predette ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.