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Ordinanza 92/1957 ECLI:IT:COST:1957:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 92/1957 · Corte costituzionale: 266 del 20 ottobre 1956 ed

Parole chiave

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limiti della libertà d'espressione propaganda elettorale pubblica istigazione a delinquere libertà di manifestazione reati contro la volontà popolare segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 19 maggio 1956 del Pretore di Caulonia, nel

procedimento penale a carico di Lacaria Vincenzo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 11 maggio 1956 del Pretore di Montorio al Vomano, nel

procedimento penale a carico di Bottaro Domenico ed altro, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed

iscritta al n. 306 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 17 maggio 1956 del Pretore di Massa Marittima nel

procedimento penale a carico di Raspollini Ivo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed

iscritta al n. 328 del Reg. ord. 1956.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali, sopra indicati fu

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del

T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di

tale questione è stata dai Giudici rimessa a questa Corte con le

ordinanze di cui in epigrafe;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta

questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo

è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14

giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità

costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del

menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre ivi indicate,

hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non

possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale

fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata

sollevata in nessuna delle suddette ordinanze questione di legittimità

costituzionale.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'articolo 9, secondo comma, delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24

marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le

tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle

leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della

Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti

relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.