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Ordinanza 91/1957 ECLI:IT:COST:1957:91 Generato dall'IA

Ordinanza 91/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 91/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Paolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 91/1957 · Corte costituzionale: 37 del 9

Parole chiave

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libertà di riunione reati contro la tranquillità pubblica condotta di riunione minaccia per la sicurezza pubblica esclusione del dibattimento pubblico violenza di Stato

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Pontremoli,

emessa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Olinto e di Rossi

Paolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9

febbraio 1957 ed iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con l'ordinanza del giorno 21 dicembre 1956 del

Pretore di Pontremoli è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,

in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione che diede luogo

alla imputazione a carico dei prevenuti fu tenuta in luogo aperto al

pubblico.

Considerato che la Corte costituzionale, con la propria sentenza

del 19 giugno 1956, n. 9 e con successive pronuncie ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 18

nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato

preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico,

rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le

riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo

comma dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tali pronuncie vanno confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Pontremoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.