Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 90/1957 ECLI:IT:COST:1957:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 17 della Costituzione; Ordinanza 90/1957 · Corte costituzionale: Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

Parole chiave

Generato dall'IA
libertà di riunione reati contro la tranquillità pubblica divieto di costruzione di diritto pubblico sicurezza pubblica esclusione del dibattimento pubblico violenza di Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 17 della Costituzione
dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 7 novembre 1956 del Tribunale di Trapani,

emessa nel procedimento penale a carico di Marino Gioacchino ed altri,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30

gennaio 1957 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del Tribunale di

Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18

giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della

Costituzione.

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la

questione sollevata e con la propria sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 e

con successive pronuncie ha dichiarato non fondata la assunta

illegittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui

stabilisce la sanzione, penale per il mancato preavviso all'autorità

competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo

conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in

luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma

dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tali pronuncie vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al

Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.