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Ordinanza 89/1957 ECLI:IT:COST:1957:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 89/1957 · Corte costituzionale: 336 del Registro ordinanze 1956;

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica libertà di riunione pubblica intimidazione reati contro la volontà popolare presentazione dinnanzi all'autorità minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle

leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel

procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi

Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316

del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel

procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956

ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956

del Pretore di Mortara è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in

riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a

carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni

senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre

successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la

stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non

fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del

citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il

mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronuncie della Corte

vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore

di Mortara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.