Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 86/1957 ECLI:IT:COST:1957:86 Generato dall'IA

Ordinanza 86/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 86/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

promosso con l'ordinanza 21 giugno 1956 del Pretore di Agrigento emessa

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 17 della Costituzione; Ordinanza 86/1957 · Corte costituzionale: promosso con l'ordinanza 21 giugno 1956 del Pretore di Agrigento emessa

Parole chiave

Generato dall'IA
libertà di riunione agitazione politica reati contro la tranquillità pubblica pubblica intimidazione sicurezza pubblica violenza di Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 17 della Costituzione
in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 21 giugno 1956 del Pretore di Agrigento emessa

nel procedimento penale a carico di Tortorici Santo ed altri,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29

settembre 1956 ed iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 21 giugno 1956 del

Pretore di Agrigento è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,

in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Considerato che, con la sentenza 19 giugno 1956, n. 9, confermata

con successive pronuncie, la Corte costituzionale ha dichiarato non

fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale

per il mancato preavviso all'autorità competente delle riunioni in

luogo pubblico;

che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronuncie vanno

pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Agrigento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.