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Ordinanza 85/1957 ECLI:IT:COST:1957:85 Generato dall'IA

Ordinanza 85/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 85/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Sansini Franco ed altri, pubblicata

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 85/1957 · Corte costituzionale: nel procedimento penale a carico di Sansini Franco ed altri, pubblicata

Parole chiave

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libertà di riunione reati contro la tranquillità pubblica reati contro la volontà popolare pubblica intimidazione spazio pubblico sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
dell'art. 17 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 21 maggio 1956 del Pretore di Firenze emessa

nel procedimento penale a carico di Sansini Franco ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 245 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze

veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento al disposto

dell'art. 17 della Costituzione;

che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione, in occasione

della quale fu elevata imputazione a carico di Sansini Franco, Bagni

Alfiero, Alessi Aldo e Costagli Giulio, venne tenuta in luogo aperto al

pubblico.

Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di prendere in

esame la questione sollevata e con la propria sentenza 19 giugno 1956,

n. 9, confermata con successive pronuncie, ebbe a dichiarare non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione

penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le

riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la

detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le

quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non

è richiesto preavviso;

che, non sussistendo ragioni in contrario, tali pronuncia vanno

pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Firenze.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.