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Ordinanza 84/1957 ECLI:IT:COST:1957:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 84/1957 · Corte costituzionale: riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la

Parole chiave

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libertà di riunione reati contro la tranquillità pubblica minaccia alla sicurezza pubblica esclusione del dibattimento pubblico pericolo pubblico concreto reati contro la libertà personale

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
dell'art. 17 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 18 giugno 1956 del Pretore di Firenze, emessa

nel procedimento penale a carico di Petrini Lido, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1956.

Vista la memoria depositata in cancelleria il 24 maggio 1957

dall'avvocato Giacomo Rosapepe nell'interesse del Petrini.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze

veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento al disposto

dell'art. 17 della Costituzione;

che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione, in occasione

della quale fu elevata imputazione a carico di Petrini Lido venne

tenuta in luogo aperto al pubblico.

Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di prendere in

esame la questione sollevata e con la propria sentenza 19 giugno 1956,

n. 9, confermata con successive pronuncie, ebbe a dichiarare non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione

penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le

riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la

detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le

quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non

è richiesto preavviso;

che non può essere accolta la richiesta della difesa del Petrini

che propone l'esame della sollevata questione di legittimità

costituzionale non soltanto in relazione all'art. 18 del T.U. delle

leggi di p. s. in riferimento al disposto dell'art. 17 della

Costituzione, ma anche in relazione all'art. 2 del R. D. 28 febbraio

1930, n. 289, circa il compimento di funzioni religiose dei culti

acattolici, in quanto questa Corte deve esaminare la questione

propostale nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di

rinvio; d'altra parte giova, in proposito, osservare che con recente

sentenza, dell'8 maggio 1957, n. 45, la Corte ha ritenuto il carattere

generale della norma dell'art. 17 della Costituzione e la sua

riferibilità ad ogni specie di riunione, comprese quelle a carattere

religioso;

che, non sussistendo ragioni in contrario, le richiamate pronuncie

della Corte vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.