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Ordinanza 76/1957 ECLI:IT:COST:1957:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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commissione censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui è

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Ordinanza 76/1957 · Corte costituzionale: 2785 del 20 dicembre 1954, con cui è

Parole chiave

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appropriazione indebita di beni demaniali riclassificazione di terreni mappa catastale espropriazione abusiva usurpazione di funzioni utilizzazione del fondo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4324, promosso con l'ordinanza 20 febbraio 1956 del Tribunale

di Rovigo, pronunciata nella causa civile vertente tra Rance' Maurizio

e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed

iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto in fatto:

che nell'ordinanza di rinvio si denuncia l'illegittimità

costituzionale per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1953, n.

4324, per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

"in quanto nel procedere allo scorporo si sarebbe tenuto conto di dati

catastali materialmente errati".

Considerato in diritto:

che per i termini in cui l'ordinanza si esprime, ad avviso della

Corte, non è stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e questa

omissione, per particolarità della fattispecie, comporta incertezze

sull'oggetto stesso del giudizio di legittimità costituzionale;

che il riferimento dell'ordinanza alle deduzioni del Rance'

Maurizio nel giudizio di merito non consente di integrare la

motivazione perché mancano: i fascicoli di parte, il fascicolo

dell'espropriazione, gli atti relativi alla revisione catastale in

relazione alla quale è stata emessa decisione di annullamento della

commissione censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui è

stata annullata senza rinvio la decisione della commissione provinciale

di Rovigo in data 31 dicembre 1953, gli estratti catastali anteriori e

successivi alla decisione della commissione centrale, il fascicolo del

procedimento contenzioso svoltosi innanzi alle commissioni censuarie

comunale, provinciale e centrale, nonché la certificazione

dell'ufficio delle imposte di Rovigo che faccia conoscere i dati

catastali utilizzati per l'applicazione dei tributi;

che allo stato degli atti la Corte non può prendere in esame la

questione rimessa al suo giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovigo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.