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Sentenza 55/1957 ECLI:IT:COST:1957:55 Generato dall'IA

Sentenza 55/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 55/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1956 dinanzi al Pretore di Fermo, sollevò la questione di legittimità

Regesto Legislator

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art. 509 Cod. pen, art. 39 della Costituzione; Sentenza 55/1957 · Corte costituzionale: 1956 dinanzi al Pretore di Fermo, sollevò la questione di legittimità

Parole chiave

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art. 509 Cod. pen art. 39 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 509 Cod. pen
colpevole del reato previsto e punito dall'art. 509 Cod. pen.
art. 39 della Costituzione
in relazione all'art. 39 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, primo

comma, del Codice penale, promosso con l'ordinanza 27 giugno 1956 del

Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Marilungo

Nazareno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247

del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 299 del Registro ordinanze

1956.

Udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il difensore del Marilungo avv. Mirella Del Bello.

:

Marilungo Nazareno fu condannato con decreto penale del Pretore di

Fermo del 3 maggio 1956 alla pena di lire 5.000 di multa, quale

colpevole del reato previsto e punito dall'art. 509 Cod. pen. per

violazione del contratto collettivo di mezzadria (omessa

corresponsione, nella sua qualità di mezzadro, della prescritta

quantità di uova e pollame al concedente).

Il Marilungo propose opposizione e, nella udienza del 27 giugno

1956 dinanzi al Pretore di Fermo, sollevò la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 509 Cod. pen. in relazione all'art. 39 della

Costituzione, deducendo che l'art. 509 Cod. pen. è ispirato al sistema

corporativo e deve ritenersi abrogato insieme al sistema stesso.

Il Pretore, con ordinanza di pari data, ritenne la questione

relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 509, primo comma,

Cod. pen. pertinente e non manifestamente infondata; trasmise perciò

gli atti a questa Corte costituzionale.

A cura dello stesso Pretore l'ordinanza venne notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1956 e

comunicata nella stessa data alla Presidenza della Camera dei Deputati

e a quella del Senato.

Pervenuti gli atti a questa Corte, il Presidente di essa dispose la

pubblicazione della predetta ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, ciò

che avvenne in data 29 settembre 1956.

Si è costituito in giudizio soltanto l'imputato Marilungo mediante

deposito di deduzioni sottoscritte anche dall'avv. Mirella Del Bello,

regolarmente delegato dall'imputato stesso a rappresentarlo.

In tali deduzioni, confermate nella discussione orale, si insisteva

nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 509 Cod. pen. in relazione all'art. 39 della Costituzione.

In via subordinata la stessa difesa invocava la esclusione della

mezzadria dall'ambito della regolamentazione collettiva dei rapporti di

lavoro.

:

La difesa del Marilungo Nazareno sostiene la tesi della

illegittimità costituzionale dell'art, 509 Cod. pen., relativo alla

inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro,

riportandosi, in via principale, ai principi della libertà sindacale

quali sono enunciati nell'art. 39 della Carta costituzionale, nonché,

sussidiariamente, ai principi della libertà del lavoro, del diritto di

sciopero e della libera iniziativa individuale economica (artt. 2, 4,

35, 40 e 41 della Costituzione).

Viene anche dedotto che nel progetto del nuovo Codice penale sono

state eliminate, insieme alle disposizioni che puniscono lo sciopero,

anche quelle relative alla inosservanza dei contratti collettivi,

mentre, in contrario, non ha rilevanza la disposizione dell'art. 43 del

D.L. L. 23 novembre 1944, n. 369, concernente la sopravvivenza dei

contratti collettivi corporativi.

Osserva la Corte che siffatte argomentazioni non valgono a

confortare l'assunto della dedotta illegittimità costituzionale nei

limiti precisati nella ordinanza di rinvio, assunto che, sotto

qualunque aspetto si consideri, appare privo di fondamento.

Deve essere anzitutto rilevato che ragione e fondamento della norma

penale contenuta nel citato art. 509, primo comma, non è già la

tutela dell'ordine corporativo nel suo sistema ideologico oramai

superato e contrastante col nuovo sistema di organizzazione sindacale e

di libertà sindacale instaurato dalla Costituzione; invece

l'obiettività della norma penale di cui trattasi va ricercata nel

processo formativo dei contratti collettivi allora stipulati e

soprattutto nella loro efficacia cogente nei confronti di tutti gli

appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni

sindacali partecipanti alla stipulazione. Si ha perciò riguardo alla

imperatività e alla inderogabilità dei contratti stessi e

all'interesse collettivo collegato alla loro attuazione.

Ne consegue che la disposizione dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre

1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi

formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta

come effetto la sopravvivenza della norma penale diretta a garantire la

osservanza dei contratti stessi; ed in questo senso si è orientata

l'unanime giurisprudenza della Cassazione. Ma occorre aggiungere che,

anche secondo l'art.39 della Carta costituzionale, i contratti

collettivi e la loro efficacia erga omnes sono considerati come lo

strumento più idoneo a comporre i conflitti di interessi fra

imprenditori e prestatori d'opera.

Non è inutile osservare che, nella riforma della organizzazione

sindacale predisposta in attuazione dell'art. 39 della Costituzione

(progetto Rubinacci), era inserita una disposizione contenente sanzione

penale per l'inosservanza dei contratti collettivi aventi la impronta

pubblicistica riconosciuta ai contratti stessi. D'altra parte, non va

dimenticato che la omissione, nel progetto del 1949 del nuovo Codice

penale, di una disposizione analoga all'art. 509, primo comma, non

deriva, come per le disposizione relative allo sciopero, da una

incompatibilità con la Carta costituzionale, bensì - come è detto

nella relazione - dalla opportunità di inserire la disposizione

suddetta nella nuova legge sindacale. Naturalmente l'art. 509, primo

comma, non è applicabile ai contratti collettivi post-corporativi,

cosiddetti di diritto privato, per i quali, nel periodo di transizione

anteriore all'attuazione della riforma sindacale, manca ogni

possibilità di efficacia assimilabile a quella normativa e ogni

ragione perciò della speciale tutela penale, pur essendo evidente

nella pratica sindacale e nella giurisprudenza la tendenza a dare,

almeno in parte, ai contratti collettivi, anche nell'attuale periodo di

transizione, quei caratteri pubblicistici che dovranno assumere con la

riforma.

Per quanto riguarda la domanda proposta in via subordinata, e

relativa alla esclusione della mezzadria dall'ambito della

regolamentazione collettiva, deve rilevarsi che essa è del tutto

estranea alla questione di legittimità costituzionale quale è stata

proposta nell'ordinanza, e, che sola può essere oggetto del giudizio

di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la Questione sollevata con l'ordinanza 27

giugno 1956 del Pretore di Fermo, relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 509, primo comma, Cod. pen. in riferimento

all'art. 39 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 10 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.