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Ordinanza 106/1957 ECLI:IT:COST:1957:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Scardina, a favore della Gestione INA-Casa per la costruzione di alcuni

Regesto Legislator

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art. 42 della Costituzione; Ordinanza 106/1957 · Corte costituzionale: Scardina, a favore della Gestione INA-Casa per la costruzione di alcuni

Parole chiave

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indennità d'espropriazione retrocessione nell'espropriazione piano d'espropriazione espropriazione formale uso speciale ampliamento dell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 42 della Costituzione
l'art. 42 della Costituzione, ed il Tribunale, ritenendo non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,

promosso con l'ordinanza 1 giugno 1956 del Tribunale di Palermo,

pronunciata nella causa civile vertente tra Scaduto Scardina Giovanni

ed Onofrio e la Gestione INA-Casa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 329 del

Registro ordinanze 1956.

Viste la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri e le deduzioni della Gestione INA-Casa;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto che, in seguito all'espropriazione di alcuni terreni in

Bagheria, di proprietà dei signori Giovanni ed Onofrio Scaduto

Scardina, a favore della Gestione INA-Casa per la costruzione di alcuni

lotti di case popolari, il consulente tecnico, nominato dal Tribunale

di Palermo, determinava l'ammontare delle indennità di espropriazione

ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul

risanamento della città di Napoli, legge richiamata dalla legge 28

febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare

l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per

lavoratori. A tale determinazione dell'indennizzo si opponevano i

signori Scaduto Scardina, sostenendo che la suddetta indennità andava

determinata non secondo i criteri della legge per Napoli bensì secondo

il principio generale di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle

espropriazioni per causa di pubblica utilità. Nel corso del giudizio

gli attori eccepivano l'illegittimità costituzionale delle citate

disposizioni delle leggi del 1885 e del 1949, perché in contrasto con

l'art. 42 della Costituzione, ed il Tribunale, ritenendo non

manifestamente infondata la questione, ha emanato l'ordinanza indicata

in epigrafe, con cui ha sollevato la relativa questione di legittimità

costituzionale.

Considerato che la rilevanza, ai fini del giudizio instaurato

davanti al Tribunale di Palermo, della questione di legittimità

costituzionale sottoposta al suo esame, non appare sufficientemente

dimostrata nell'ordinanza di rinvio. Gli attori sostenevano, in linea

principale, che la indennità di espropriazione doveva essere

determinata non secondo le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885,

n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, bensì secondo i

principi contenuti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle

espropriazioni per causa di pubblica utilità. Gli attori, poi,

nell'ipotesi che si fosse ritenuta applicabile la legge per Napoli,

prospettavano la questione di legittimità costituzionale di tale legge

e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che ne fa richiamo.

Il Tribunale, nella sua ordinanza, non ha preso in esame la richiesta

principale avanzata dagli attori, di modo che potrebbe accadere, come

esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, che la soluzione della

questione di legittimità costituzionale qui prospettata non giovi al

giudizio nel quale la questione stessa è stata sollevata; il che si

verificherebbe se in un secondo momento il Tribunale decidesse che la

legge per Napoli non sia applicabile nella specie sottoposta al suo

esame.

Occorre, pertanto, che il Tribunale, ai fini del giudizio di

rilevanza, prenda in esame la questione fondamentale prospettata dalle

parti e ne dia adeguata motivazione, rinviando gli atti a questa Corte

solo se, dopo tale esame, il Tribunale stesso giudicherà che la

questione principale relativa alla non applicabilità, nella specie,

della legge per Napoli sia infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.