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Ordinanza 100/1957 ECLI:IT:COST:1957:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1957 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1957
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro

Regesto Legislator

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art. 102 della Costituzione; Ordinanza 100/1957 · Corte costituzionale: Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione arretrati d'imposta disposizioni fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 102 della Costituzione
1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 22 a 32

del titolo IV del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e degli artt. da 1 a

10 del titolo I del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con

l'ordinanza 6 novembre 1956 della Commissione distrettuale delle

imposte dirette e indirette di Tricarico, emessa su ricorso di

Bollettieri Gregorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro

ordinanze 1956.

Ritenuto che con la sopra indicata ordinanza del 6 novembre 1956 è

stata sollevata dalla Commissione distrettuale delle imposte di

Tricarico la questione circa la legittimità costituzionale dei citati

articoli del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, e del R. D.L. 8 luglio

1937, n. 1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della

Costituzione.

Considerato che questa Corte, con propria sentenza 1 marzo 1957, n.

41, ha già preso in esame la questione sollevata riguardante la

legittimità della costituzione e del funzionamento delle Commissioni

tributarie amministrative fino a quando, in applicazione dell'art. 102

e della VI disposizione transitoria della Costituzione, sarà disposto

il nuovo ordinamento delle Commissioni stesse;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va

pienamente confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla

Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.