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Ordinanza 32/1956 ECLI:IT:COST:1956:32 Generato dall'IA

Ordinanza 32/1956 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 32/1956
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 32/1956 · Corte costituzionale: 18 del T.U. delle

Parole chiave

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pubblica intimidazione reati contro la tranquillità pubblica libertà di riunione annunci pubblici corrispondenza con il difensore reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
dell'art. 17 della Costituzione, in quanto quest'ultimo non stabilisce
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Testo completo

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle

leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con

l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Sortino nel procedimento

penale a carico di Ragusa Santo ed altri, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n.

213 del Registro ordinanze 1956:

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 20 aprile 1956 del

Pretore di Sortino è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto

dell'art. 17 della Costituzione, in quanto quest'ultimo non stabilisce

sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico effettuate senza

preavviso alla autorità competente;

Considerato che con la sentenza n. 9, del 19 giugno 1956, la Corte

costituzionale, prendendo in esame la stessa questione sollevata dal

Pretore di Sortino, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità

costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte

in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le

riunioni in luogo pubblico;

Che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va

pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Sortino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre

1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.