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Ordinanza 31/1956 ECLI:IT:COST:1956:31 Generato dall'IA

Ordinanza 31/1956 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 31/1956
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione sollevata e con la propria sentenza n. 9, del 19 giugno 1956,

Regesto Legislator

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art. 17 della Costituzione; Ordinanza 31/1956 · Corte costituzionale: 9, del 19 giugno 1956,

Parole chiave

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libertà di riunione reati contro la tranquillità pubblica condotta di riunione ordinanza di necessità incostituzionale agitazione politica reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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art. 17 della Costituzione
773, in riferimento al disposto dell'art. 17
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Testo completo

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 18 del T.U.

delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Erice nel

procedimento penale a carico di Mineo Leonida e Mogliacci Francesco,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23

giugno 1956 ed iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1956:

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 20 aprile 1956 del

Pretore di Erice è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17

della Costituzione;

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la

questione sollevata e con la propria sentenza n. 9, del 19 giugno 1956,

ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte in cui

stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità

competente delle riunioni in luogo pubblico;

Considerato che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna

ragione in contrario, tate pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, 87, e

l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Erice.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre

1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.