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Ordinanza 28/1956 ECLI:IT:COST:1956:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1956 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1956
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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3 febbraio 1956 del Pretore di Monguelfo nel procedimento di volontaria

Regesto Legislator

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art. 109 della Costituzione; Ordinanza 28/1956 · Corte costituzionale: 3 febbraio 1956 del Pretore di Monguelfo nel procedimento di volontaria

Parole chiave

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art. 109 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 109 della Costituzione
nell'art. 109 della Costituzione e negli artt.

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Testo completo

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

provinciale di Bolzano 2 settembre 1954, n. 2, promosso con ordinanza

3 febbraio 1956 del Pretore di Monguelfo nel procedimento di volontaria

giurisdizione su ricorso di Durnwalder Maria, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 e nel Bollettino

Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 aprile 1956 ed

iscritta al n. 123 Reg. ord. 1956.

Considerato

Che non si è costituita nel giudizio davanti alla Corte

costituzionale alcuna parte;

Che la Corte, - sulla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1,

modificata in talune parti dalla successiva legge provinciale 2

settembre 1954, n. 2, che nella materia dei "masi chiusi" attribuisce

al Pretore una funzione non prevista da alcuna legge dello Stato, ha

deciso, con sentenza n. 4 del 25 giugno 1956, nel senso che l'istituto

dei "masi chiusi" richiamato in vita dall'art. 11, n. 9 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 5, non può qualificarsi né rivivere se non con

le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto

vigente fino all'emanazione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, in base

al quale esso istituto cessò formalmente di esistere;

che in conseguenza il legislatore della Provincia di Bolzano,

attribuendo al Pretore una funzione rientrante nel sistema del

precedente regolamento giuridico dei "masi chiusi", non aveva dettato

una norma costituzionalmente illegittima in quanto rientrava nella

competenza legislativa attribuita alla Provincia dal detto art. 11 n. 9

dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che, essendo stato approvato

con legge costituzionale, poteva derogare ai principi contenuti

nell'art. 109 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 primo comma dello

stesso Statuto;

Che la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e

25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, con le

modifiche apportate dalla successiva legge provinciale 2 settembre

1954, n. 2, sollevata da Maria Durnwalder davanti al Pretore di

Monguelfo e da questo accolta con ordinanza del 3 febbraio 1956, qui in

esame, è identica a quella decisa dalla Corte con la sentenza

succitata n. 4 del 25 giugno 1956:

Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata per la questione di legittimità costituzionale dedotta con

la detta ordinanza del Pretore di Monguelfo;

Visti gli artt.26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.87, e

l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge provinciale di Bolzano

del 29 marzo 1954, n. 1, modificata in talune parti dalla successiva

legge 2 settembre 1954, n. 2, ed ordina che gli atti siano restituiti

alla competente autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI MARIO COSATTI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.