Asylum Decision Language Requirements and Right to Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Office for Refugees (ODR) must generally issue decisions in the official language of the asylum seeker's place of residence. Exceptions are permissible under specific conditions, provided that adequate corrective measures, such as oral translation, are taken to ensure the right to an effective appeal and a fair trial. If the ODR fails to implement such measures and the applicant is unrepresented and demonstrates insufficient understanding of the decision, the ODR's decision may be overturned. However, if the applicant is represented by legal counsel, the decision will generally not be overturned solely on the grounds of a language violation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 Cst, Art. 13 CEDH, Art. 16 al. 2 LAsi, Art. 4 OA, Art. 4 let. b ou, Art. 159 al. 3 OJ; Asylum Decision Language Requirements and Right to Appeal: Exceptions are permissible under specific conditions, provided that adequate corrective measures, such as oral translation, are taken to ensure the right to an effective appeal and a fair trial. If the ODR fails to implement such measures and the applicant is unrepresented and demonstrates insufficient understanding of the decision, the ODR's decision may be overturned. However, if the applicant is represented by legal counsel, the decision will generally not be overturned solely on the grounds of a language violation.
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KI-generiertUsed to decide that no court costs will be levied due to the outcome of the proceedings.
Used to justify awarding costs to the appellant because they incurred necessary and substantial expenses for their defense.
Used to determine the reimbursement for representation costs and expenses.
Used to determine the reimbursement for translation costs.
Used to allow for the reimbursement of costs to the losing party when induced to appeal based on irregular administrative acts.
Cited as the primary rule regarding the language of the decision, which was violated in this case.
The exception to the primary rule on language was found to be illegitimately applied as it violated the principle of proportionality and necessity.
Underpins the right to a fair trial, which was potentially compromised by the violation of language rules.
Underpins the right to an effective remedy, which was potentially compromised by the violation of language rules.
Volltext
JAAC 69.49
Estratto della sentenza della Commissione svizzera di
ricorso in materia d’asilo del 3 novembre 2004 nella
causa X. Y, anche pubblicato in Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 29
Art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH. Art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 OA 1. L’Office
fédéral des réfugiés (ODR) doit en principe rédiger la décision dans
la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d’asile. Les
exceptions possibles au sens de l’art. 4 OA 1 sont conditionnées par les
droits au recours effectif et au procès équitable (Décision de principe).
1. L’ODR peut exceptionnellement rendre une décision en application de
l’art. 4 let. b ou c OA 1 à la condition de prendre des mesures correctives
adéquates pour garantir le droit au recours effectif et au procès
équitable.
2. Parmi les mesures possibles, l’ODR peut procéder à la traduction
orale de la décision dans une langue connue du requérant.
3. Si l’ODR n’a ni pris de mesure adéquate ni remédié à cette lacune au
stade du recours, la conséquence sera la cassation de sa décision, dans
l’hypothèse où le recourant n’est pas représenté par un mandataire
professionnel et qu’il ressort du recours qu’il n’a pas compris de
manière suffisante la décision attaquée.
4. La cassation de la décision au seul motif que les règles sur la
langue de la décision ont été violées sera en revanche exclue si, en
instance de recours, le demandeur d’asile a été assisté d’un mandataire
professionnel.
5. Selon l’art. 159 al. 3 OJ, l’ODR pourra se voir imputer des dépens, en
particulier les frais utiles que le recourant débouté aura engagés pour
remédier à l’irrégularité susmentionnée.
Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 13 EMRK. Art. 16 Abs. 2 AsylG und
Art. 4 AsylV 1. Das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) hat in der
Regel die Verfügung in der Sprache zu erlassen, die am Wohnort
der asylsuchenden Person Amtssprache ist. Den möglichen
Ausnahmen gemäss Art. 4 AsylV 1 werden durch das Recht auf eine
wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess Grenzen gesetzt
(Grundsatzentscheid).
1. Eine Verfügung des BFF kann dann ausnahmsweise im Sinne von
Art. 4 Bst. b oder c AsylV 1 ergehen, wenn gleichzeitig im Gegenzug
geeignete Korrektiv-Massnahmen getroffen werden, die das Recht auf
eine wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess gewährleisten.
2. Eine der möglichen Korrektiv-Massnahmen besteht in der mündlichen
Übersetzung der ergangenen Verfügung durch das BFF in eine dem
Beschwerdeführer verständliche Sprache.
3. Soweit das BFF keine geeigneten Korrektiv-Massnahmen ergriffen
hat und auch im Beschwerdeverfahren das Versäumnis nicht nachholt,
obwohl aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, dass die Partei
den Entscheid nicht genügend verstanden hat, ist die angefochtene
Verfügung grundsätzlich zu kassieren, sofern der Beschwerdeführer
nicht von einem professionellen Rechtsvertreter vertreten wird.
4. Die Kassation der angefochtenen Verfügung einzig aus dem Grund,
dass die Regeln betreffend die anzuwendende Verfahrenssprache
verletzt wurden, kommt demgegenüber dann grundsätzlich nicht in
Frage, wenn der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren von einem
professionellen Rechtsvertreter vertreten wird.
5. Dennoch kann das BFF gemäss Art. 159 Abs. 3 OG zur Leistung einer
Entschädigung verpflichtet werden für allfällige nützliche Auslagen, die
der unterliegenden Partei entstehen, um diesen Mangel zu beheben.
Art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 13 CEDU. Art. 16 cpv. 2 LAsi e art. 4 OAsi 1.
L’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) deve di regola redigere la decisione
nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente l’asilo. Le
possibili eccezioni, ai sensi dell’art. 4 OAsi 1, sono limitate dai diritti ad
un ricorso effettivo ed all’equo processo (Decisione di principio).
1. La pronuncia da parte dell’UFR di una decisione, ai sensi dell’art. 4
lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata
dall’adozione d’adeguate misure correttive, che tutelino i diritti ad un
ricorso effettivo ed all’equo processo.
2. Tra le possibili misure correttive, va annoverata quella della
traduzione orale, da parte dell’UFR, della decisione resa, e ciò in una
lingua conosciuta dal ricorrente.
3. Se l’UFR non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata, e
non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà
di principio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti
non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in
cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la
decisione litigiosa.
4. La cassazione della decisione impugnata per la sola violazione
delle norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa,
di principio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un
mandatario professionale.
5. Giusta l’art. 159 cpv. 3 OG, l’UFR potrà, tuttavia, essere condannato
al versamento di ripetibili, per eventuali esborsi utili sostenuti dalla
parte soccombente per ovviare alla succitata irregolarità dell’atto
amministrativo impugnato.
Riassunto dei fatti:
L’interessato ha presentato una domanda in Svizzera nel 2001. Egli è
stato attribuito al Cantone Ticino. Il 7 maggio 2003, l’Ufficio federale dei
rifugiati (UFR) ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione
dell’allontanamento. Il 6 giugno 2003, è stato inoltrato un ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA) contro la succitata
decisione. Secondo il ricorrente, l’UFR ha violato le norme che reggono la
lingua della procedura (art. 16 cpv. 2 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998
[LAsi], RS 142.31 in relazione all’art. 4 dell’ordinanza 1 dell’ 11 agosto 1999
sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], RS 142.311), e, dall’altro
lato, ha accertato in modo insufficiente i fatti giuridicamente rilevanti per
quanto attiene ai motivi d’asilo. In particolare, la decisione impugnata è stata
redatta in francese, benché la procedura d’asilo sia stata svolta integralmente
in italiano (lingua del Cantone d’attribuzione). Non sarebbe, altresì, ravvisabile
alcuna ragione atta a giustificare - a oltre due anni di distanza dall’inoltro
della domanda d’asilo - la redazione in francese della decisione di prima
istanza. L’insorgente ha fatto valere d’avere subito un pregiudizio dalla
violazione dell’art. 16 cpv. 2 LAsi, avendo dovuto fare capo - a pagamento
- ad una persona per ottenere la traduzione della decisione dell’UFR in
italiano, lingua a lui comprensibile. Ha quindi chiesto il rimborso da parte
dell’UFR della spesa di traduzione derivatagli e che non avrebbe dovuto
sopportare se l’autorità inferiore avesse agito conformemente alla regola
di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi. Peraltro, l’UFR avrebbe pure omesso d’accertare
in modo esatto e completo i suoi motivi d’asilo. Infine, la decisione in materia
d’esecuzione dell’allontanamento sarebbe immotivata, limitandosi la stessa
a mere asserzioni - contenute in frasi prestampate e stereotipate - senza
approfondimento o argomento concreto individualizzato.
Nella risposta al ricorso, l’UFR ha sottolineato, in particolare, che l’art. 16
cpv. 2 LAsi consente delle eccezioni alla regola secondo cui la decisione va
redatta nella lingua utilizzata durante l’audizione cantonale o nel Cantone
d’attribuzione, segnatamente allorquando, come in casu, il personale italofono
non è disponibile per statuire entro un termine ragionevole.
Nella replica, il ricorrente ha fatto segnatamente valere che l’argomentazione
dell’UFR sulla questione linguistica lascia allibiti per almeno quattro ragioni:
- nel periodo incriminato, l’UFR avrebbe, comunque, reso decisioni in lingua
italiana;
- la motivazione addotta non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste dalla
legge o dall’ordinanza;
- il problema di un’endemica insufficienza di collaboratori italofoni in seno
all’UFR responsabilizzerebbe la politica d’assunzione, ma non potrebbe andare
a detrimento dei richiedenti l’asilo;
- l’UFR non terrebbe nella benché minima considerazione le indicazioni
fornite dalla CRA sulla questione della lingua della procedura nella sentenza
pubblicata quale Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2002 n. 1 consid. 3b pag. 13 e seg. = GAAC
66.81.
In un’articolata presa di posizione sulla questione della lingua della procedura,
l’UFR ha osservato che per adempire il mandato conferitogli, è necessario
che disponga d’un margine di manovra in relazione all’art. 16 cpv. 2 LAsi,
peraltro conferitogli dall’art. 4 OAsi 1, e che possa utilizzarlo con una certa
flessibilità. Ne dipenderebbe la rapidità e l’efficacia nella conduzione delle
procedure d’asilo. L’UFR si è, comunque, detto disposto ad esaminare
criticamente la sua prassi in materia di scelta della lingua di procedura,
prassi che avrebbe già subito un adattamento i cui effetti non si sarebbero
ancora totalmente manifestati. La concordanza tra la lingua di procedura e
quella ufficiale del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo non potrebbe,
malauguratamente, essere rappresentata statisticamente (allo stato attuale
del sistema informatico). Tuttavia, l’autorità inferiore stima che siffatta
concordanza è attualmente garantita nel 90 percento dei casi, e in futuro
lo sarà nel 95 percento dei casi, riservata un’inevitabile fluttuazione, la quale
costituirebbe un ulteriore motivo per rinunciare alla fissazione di regole
troppo specifiche in materia. Peraltro, secondo l’UFR andrebbe unicamente
determinato in quali proporzioni la regola di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi è
rispettata. Per contro, non si dovrebbe dibattere delle condizioni giusta le
quali si potrebbe derogare alla regola.
Estratto dei considerandi:
4. Giusta l’art. 16 cpv. 3 LAsi, la procedura ricorsuale si svolge di norma nella
lingua ufficiale in cui è redatta la decisione impugnata. Tuttavia, allorquando
la decisione impugnata è stata redatta dall’UFR in violazione della norma
sulla lingua della procedura, la CRA non può perpetuare in sede ricorsuale
una violazione del diritto federale. La sentenza della CRA sarà allora resa, di
norma, nella lingua ufficiale del luogo di residenza effettiva del ricorrente (v.
art. 16 cpv. 2 LAsi). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta, a
torto per i motivi di cui si dirà di seguito, in francese. Peraltro, v’è comunque
ragione di redigere il presente giudizio in italiano, lingua ufficiale del Cantone
di residenza del ricorrente nonché lingua che lo stesso ha allegato in sede
ricorsuale di conoscere.
5. La legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. In
secondo luogo, per evitare soluzioni manifestamente contrarie ai principi
fondamentali del diritto nonché allo spirito e allo scopo della legge, si
ricercherà la vera portata della norma che deriverà dalla sua relazione
con altre disposizioni legali, dal suo contesto (interpretazione sistematica),
dallo scopo perseguito, dall’interesse protetto (interpretazione teleologica),
dalla volontà del legislatore evidenziata in particolare nei lavori preparatori
(interpretazione storica, DTF 125 II 480 consid. 4 pag. 484) nonché dal senso
attuale della norma (interpretazione conforme allo spirito del tempo). I diversi
metodi d’interpretazione sono utilizzati in modo pragmatico, senza stabilire
tra loro un ordine di priorità (GICRA 2001 n. 17 consid. 5 pag. 132 e relativo
riferimento).
6. Preliminarmente, giova osservare che il richiedente l’asilo è autorizzato ad
inoltrare le sue istanze alle autorità federali in qualsivoglia lingua ufficiale
svizzera (art. 16 cpv. 1 LAsi; art. 70 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.], RS 101). Inoltre, negli atti
orali di procedura, il richiedente ha il diritto d’esprimersi, di principio, nella
sua madrelingua, tanto più se si tratta di una lingua ufficiale svizzera (art. 18
Cost.). Se del caso, si fa capo ad un interprete (art. 29 cpv. 1 LAsi). La nomina di
un interprete s’impone, di principio, per gli atti orali cui il richiedente l’asilo
alloglotto è invitato dall’UFR, segnatamente le audizioni sui motivi d’asilo.
Egli è così posto nelle condizioni di comprendere e partecipare attivamente
agli atti procedurali menzionati. Trattasi di una facoltà che contribuisce alla
realizzazione del diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; J. P. Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 146, e relativo riferimento
di cui alla nota n. 30), e ad evitare che un richiedente l’asilo alloglotto sia
discriminato, a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost. in relazione all’art. 26 del
Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS
0.103.2), nella tutela effettiva, e non solo nominale, dei suoi diritti in procedura
d’asilo.
7. L’art. 16 cpv. 2 LAsi prevede che la procedura dinanzi all’UFR si svolge, di
norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l’audizione cantonale
o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Giova peraltro
rilevare che la lingua ufficiale dell’audizione coinciderà, salvo casi eccezionali,
con quella del luogo di residenza. Il Parlamento, nell’ambito della procedura
d’adozione della vigente LAsi, ha rigettato una proposta che prevedeva un
art. 16 cpv. 2 LAsi del seguente tenore: «La procedura dinanzi all’Ufficio
federale dei rifugiati è condotta nella lingua ufficiale parlata dal richiedente
l’asilo o dal suo mandatario, sussidiariamente nella lingua ufficiale nella quale
è stata effettuata l’audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di
residenza del richiedente.» (Boll. Uff. 1997 N 1212 e seg.). In altri termini, il
legislatore ha optato per la preminenza della lingua del luogo di residenza
del richiedente l’asilo (di seguito indicata pure come regola primaria) - ossia
la lingua ufficiale designata dal Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo
medesimo secondo il principio della territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.) - sulla
libertà di lingua (art. 18 Cost.). Siffatta scelta in materia di lingua di procedura
da parte del legislatore, da distinguere da quella di cui all’art. 37 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
che regge le altre procedure amministrative, è stata operata alfine di conciliare
il rispetto del principio della territorialità con le garanzie procedurali (art. 29
Cost.) dei richiedenti l’asilo alloglotti (la maggioranza). Il legislatore non ha,
peraltro, perso di vista neppure l’esigenza di un contenimento dei costi di
procedura, nonché d’organizzazione efficiente ed ordinata del lavoro in seno
all’UFR, il cui personale può di principio essere reclutato in funzione della
chiave di ripartizione dei richiedenti l’asilo ai singoli Cantoni (art. 21 OAsi 1),
riservati gli eventuali adattamenti connessi all’accresciuta evasione di casi
presso i centri di registrazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2004, delle
modifiche della LAsi.
Secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della
legge sull’asilo del 4 dicembre 1995 (FF 1996 II 49/50), la regola primaria ha per
scopo di permettere al richiedente l’asilo di trovare, di norma, sostegno per la
traduzione (degli atti scritti) e per l’inoltro tempestivo di un ricorso. Trattasi
di una scelta che agevola al richiedente l’asilo alloglotto l’esercizio del suo
diritto d’intervenire e partecipare attivamente allo sviluppo della dialettica
processuale.
La CRA ha, peraltro, già avuto modo di pronunciare che la libertà di lingua non
conferisce al richiedente l’asilo il diritto ad una procedura svolta in una lingua
ufficiale di sua scelta, l’art. 16 cpv. 2 LAsi costituendo, altresì, una sufficiente
base legale per la restrizione del diritto fondamentale della libertà di lingua
(art. 36 cpv. 1 Cost.). Essa ha, inoltre, precisato che l’art. 16 cpv. 2 LAsi è una
disposizione speciale che prevale sulla disposizione generale dell’art. 37 PA
(GICRA 2001 n. 7).
Giusta la regola primaria, di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione impugnata
va pertanto redatta di principio nella lingua del Cantone d’attribuzione del
richiedente l’asilo, o nella lingua del Cantone in cui soggiorna effettivamente
il richiedente l’asilo medesimo, quando l’attribuzione cantonale decisa
dall’UFR è solo fittizia. Tale è il caso nelle procedure rapide, di non entrata nel
merito o d’allontanamento preventivo, svolte direttamente presso i centri di
registrazione e durante le quali il richiedente l’asilo risiede presso il centro di
registrazione medesimo perlomeno fino alla scadenza del termine ricorsuale.
8. Con la locuzione «di norma», contenuta nell’art. 16 cpv. 2 LAsi, il legislatore
ha inteso conferire al Consiglio federale - autorità cui compete l’esecuzione
della legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost.), dunque anche della Legge sull’asilo
(competenza ribadita all’art. 119 LAsi) - la facoltà di precisare l’art. 16 cpv. 2
LAsi. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà tramite l’adozione
dell’art. 4 OAsi 1.
9. Giusta l’art. 4 lett. a, b nonché c OAsi 1, nel tenore entrato in vigore il
2 agosto 2002, l’UFR può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria
nei seguenti casi:
- il richiedente l’asilo, o il suo rappresentante legale, parla un’altra lingua
ufficiale (lett. a); o
- in considerazione di domande entrate, o della situazione a livello del
personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e
tempestivo delle domande (lett. b); o
- il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta
l’art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad un Cantone con un’altra lingua ufficiale
(lett. c).
La CRA può esaminare, a titolo accessorio nell’ambito di un ricorso contro
una decisione dell’UFR, la legalità e la costituzionalità di una norma
di un’ordinanza del Consiglio federale. Peraltro, la regolamentazione
d’esecuzione non può avere, per sua stessa natura, che la funzione di precisare
certe disposizioni o di porre rimedio, se del caso, alle lacune pure, e di fissare,
quando è necessario, la procedura applicabile (GICRA 2000 n. 1 nonché relativi
riferimenti = GAAC 64.92; art. 191 Cost. e contrario).
10. L’art. 4 lett. a OAsi 1 è la concretizzazione dell’opinione, di una forte
minoranza parlamentare, d’ancorare nella legge sull’asilo la possibilità per
l’UFR di determinare la lingua della procedura secondo la lingua ufficiale
svizzera parlata in particolare dal richiedente l’asilo (Boll. Uff. 1997 N 1212
e seg). Non vi è pertanto nulla da eccepire circa l’emanazione, da parte del
Consiglio federale, della menzionata disposizione d’ordinanza, mediante la
quale è precisato il contenuto della locuzione «di norma» di cui all’art. 16
cpv. 2 LAsi in modo compatibile sia con la libertà di lingua sia con il diritto
d’esser sentito e l’equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.). Al richiedente l’asilo
che conosce una lingua ufficiale svizzera è così garantita in modo ottimale
la comprensibilità linguistica degli atti di procedura ed una partecipazione
personale attiva e consapevole alla procedura, ciò che concretizza il diritto alla
difesa personale, da distinguere dalla difesa tecnica, che è quella esercitata dal
rappresentante del richiedente l’asilo.
11.
11.1. Le altre due eccezioni alla regola primaria, quelle di cui all’art. 4 lett. b
e c OAsi 1, sono state previste dal Consiglio federale per consentire all’UFR,
eccezionalmente, di scostarsi dalla regola primaria dell’art. 16 cpv. 2 LAsi,
ossia dalla lingua del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo, e ciò
nell’interesse di un disbrigo efficiente delle domande d’asilo pendenti. Nel
Messaggio sulla revisione totale della legge sull’asilo del 4 dicembre 1995 (FF
1996 II 49/50) è fatto implicito riferimento alla possibilità, per il Consiglio
federale, d’emanare norme d’ordinanza aventi siffatto scopo. Sennonché, se è
nell’interesse sia del richiedente l’asilo sia dello Stato che le procedure d’asilo
siano condotte celermente e senza ritardi ingiustificati, occorre altresì il tempo
necessario per assicurare una ricerca effettiva della verità, per amministrare
correttamente le prove e per salvaguardare la certezza del diritto. Vanno,
peraltro, garantiti pure i diritti individuali degli amministrati, segnatamente
quelli procedurali, per prevenire l’arbitrio. Nella sostanza, il principio di
celerità non deve avere, quale effetto, quello di limitare i diritti fondamentali
previsti dalla Costituzione, segnatamente il divieto della discriminazione
(art. 8 cpv. 2 Cost.) e dell’arbitrio (art. 9 Cost.), il diritto d’essere udito (art. 29
cpv. 2 Cost.), nonché quello preminente dell’equo processo (art. 29 cpv. 1
Cost.). Sostanzialmente, il diritto ad un equo processo tende a garantire il
rispetto della dignità giuridica della persona umana attraverso le specifiche
garanzie procedurali previste dalla Costituzione federale, le quali concorrono
a realizzare una buona amministrazione della giustizia. In procedura
d’asilo, la lingua in cui è redatta la decisione dell’UFR nonché il tempo e le
condizioni per preparare la propria difesa sono elementi importanti per
determinare dell’esistenza, concreta, di un ricorso effettivo (art. 13 della Conv.
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali [CEDU], RS 0.101) e dell’equo processo. Basti qui rilevare che
allorquando l’UFR redige eccezionalmente la decisione in una lingua ignota
al richiedente e diversa da quella del Cantone d’attribuzione effettivo - ossia
secondo l’art. 4 lett. b o c OAsi 1 - mette a repentaglio l’esercizio efficace del
diritto di difesa, e dunque il diritto ad un ricorso effettivo ed all’equo processo.
11.2. Una norma di un’ordinanza del Consiglio federale deve, innanzitutto,
essere interpretata in modo conforme alla costituzione. Se, come in casu,
essa tange i diritti fondamentali della parte, il giudice deve esaminare se
l’applicazione che può esserne fatta sia conforme alla costituzione. Egli
deve, in particolare, esaminare le circostanze nelle quali la norma litigiosa
sarà applicata, nonché il modo in cui è garantita la tutela giuridica contro
eventuali violazioni di diritti fondamentali (DTF 106 Ia 136). Giova peraltro
rilevare che da un’interpretazione delle norme costituzionali incentrata
sull’effetto utile delle garanzie procedurali accordate (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.),
consegue che non è necessario, per l’ammissione di una violazione dei
diritti in oggetto, che dall’applicazione della norma litigiosa sia derivato un
pregiudizio certo al richiedente l’asilo. Non solo ciò non è espressamente
richiesto dalla Costituzione, ma una tale prova priverebbe le menzionate
garanzie procedurali di larga parte del loro contenuto. Altra questione è quella
di sapere se un’eventuale violazione implichi, o meno, la cassazione della
decisione impugnata.
Va rilevato che un’applicazione conforme alla Costituzione consente una
deroga ai sensi dell’art. 4 lett. b e c OAsi 1 unicamente a titolo eccezionale e
solo se essa interviene nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 36
cpv. 3 Cost.). Il rispetto di detto principio esige che le misure adottate
dallo Stato siano, da un lato, idonee a raggiungere lo scopo e necessarie
al conseguimento del risultato desiderato, e, dall’altro lato, che esista un
rapporto ragionevole tra detto risultato e le restrizioni dei diritti fondamentali
che comporta (DTF 129 V 267 consid. 4.1.2). Ne discende che, nel caso in
cui l’autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere la sua decisione
conformemente all’art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà indicare in modo
facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle menzionate
eccezioni, in ossequio all’obbligo di motivazione di cui all’art. 35 PA. Essa
dovrà, inoltre, esaminare la necessità dell’adozione di misure correttive,
il cui scopo è quello di garantire la tutela effettiva, e non solo nominale,
delle garanzie procedurali previste dalla Costituzione, segnatamente il
rispetto del nucleo intangibile del diritto all’equo processo (art. 36 cpv. 4 Cost.;
DTF 121 I 196). Dovrà, infine, indicare la ragione dell’eventuale mancata
adozione di misure correttive. Giova peraltro rilevare che, qualora adottate
tempestivamente ed opportunamente in prima istanza, le misure correttive
favoriranno anche uno svolgimento più celere ed efficiente delle procedure.
La CRA rileva che nell’ambito delle procedure d’aeroporto e di quelle di
non entrata nel merito evase direttamente nei centri di registrazione,
segnatamente in quello di Chiasso, al richiedente l’asilo alloglotto è messo a
disposizione, al momento della notificazione della decisione, un interprete per
la traduzione orale in una lingua a lui comprensibile dei considerandi in fatto
ed in diritto nonché del dispositivo della decisione, con particolare riferimento
ai rimedi giuridici. Siffatta traduzione orale delle decisioni (v. sulla questione
Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 343 e relativi
riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale), costituisce in linea di
principio una misura correttiva atta a garantire una partecipazione personale
attiva e consapevole alla procedura da parte del richiedente l’asilo. Siffatta
prassi dell’UFR è benvenuta e concorre alla tutela concreta dei diritti ad un
ricorso effettivo ed all’equo processo, segnatamente nelle procedure rapide
d’aeroporto, d’allontanamento preventivo e di non entrata nel merito di una
domanda d’asilo, in cui sono previsti dei brevi termini ricorsuali di 10 giorni,
rispettivamente di 5 giorni feriali. In tale ambito, il diritto ad un ricorso
effettivo ed all’equo processo non sono garantiti dalla mera presenza, nel luogo
di residenza effettivo del richiedente l’asilo, d’associazioni specializzate nella
tutela dei loro interessi, ove solo si pensi all’eventualità di un’insufficiente
disponibilità d’idoneo personale di dette associazioni rispetto al numero di
procedure, di richiedenti l’asilo alloglotti e indigenti, evase dall’UFR.
12. Secondo l’art. 4 lett. b OAsi 1, è ammessa una deroga alla regola primaria
allorquando in considerazione delle domande entrate o della situazione
a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo
efficiente e tempestivo delle domande. Già la lettura del testo, dimostra
che tale eccezione è stata voluta dal Consiglio federale per regolare, a titolo
esclusivamente provvisorio, situazioni del tutto straordinarie non risolvibili
altrimenti in tempi relativamente brevi.
L’UFR ha però segnalato, nella presa di posizione del 15 maggio 2003, che
per motivi organizzativi, in particolare d’utilizzo efficiente delle risorse
umane e di liquidazione tempestiva delle domande d’asilo, le procedure
introdotte da richiedenti provenienti da determinati Paesi sono evase
costantemente da alcune sezioni solamente, e ciò indipendentemente sia
dalla lingua del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo, sia dalla lingua
parlata dal richiedente medesimo. Così facendo, l’UFR viola però palesemente
l’art. 4 lett. b OAsi 1, il cui tenore, del tutto inequivocabile, non consente
manifestamente deroghe durature alla regola primaria. È peraltro esclusa
un’interpretazione contraria al tenore letterale dell’art. 4 lett. b OAsi 1, come
sembra invece suggerire l’UFR nella menzionata presa di posizione. Vi ostano
sia l’art. 16 cpv. 2 LAsi, sia l’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (garanzie procedurali
generali), sia, infine e se del caso, l’art. 18 Cost. (libertà di lingua). Basti qui
ancora rilevare che il principio di celerità non ha per scopo di limitare i diritti
ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) ed all’equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2
Cost.), ma d’ottenere una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli.
È pure incompatibile con l’art. 4 lett. b OAsi 1, nonché con l’art. 16 cpv. 2
LAsi e l’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., la prassi dell’UFR, già criticata in GICRA
2002 n. 1 consid. 3b pag. 14 = GAAC 66.81, d’evadere costantemente, alla
centrale (Givisiez, Zurigo e Berna-Wabern), un numero elevato di domande
di richiedenti l’asilo alloglotti attribuiti al Cantone Ticino, in lingua tedesca o
francese. Non si tratta, infatti, d’eccezioni cui è fatto capo a titolo provvisorio.
Inoltre, non si vedono ostacoli alla trattazione, in italiano, di siffatti casi
attribuiti al Cantone Ticino, da parte della sede decentralizzata di Chiasso,
come già successo in passato e come accade in altri centri, ritenuto che in
tale sede vi sono sufficienti capacità da parte dei collaboratori italofoni.
Gli stessi, infatti, rendono pure decisioni in lingua italiana per richiedenti
l’asilo alloglotti poi effettivamente attribuiti a Cantoni germanofoni o
francofoni. Infine, l’idoneità di una deroga alla regola primaria per motivi
d’efficienza è esclusa di principio nel caso in cui una procedura d’asilo non
sia evasa in tempi brevi. Da questo profilo, l’UFR dovrà orientarsi secondo i
termini indicati nell’art. 37 LAsi (per le decisioni di non entrata nel merito) e
nell’art. 40 LAsi (per le decisioni di merito), ritenuto un decorso massimo di
alcuni mesi tra l’ultimo atto istruttorio e la pronuncia della decisione dell’UFR
secondo l’art. 4 lett. b OAsi 1.
13. L’eccezione alla regola primaria prevista all’art. 4 lett. c OAsi 1, concerne le
procedure d’asilo che sono svolte direttamente presso i centri di registrazione.
Trattasi di quelle procedure rapide, che si concludono di norma con una
decisione di non entrata nel merito, in cui la decisione finale è redatta dal
personale attivo nei centri di registrazione medesimi. Nella sostanza, la
menzionata disposizione ha per scopo di consentire eccezionalmente all’UFR
di determinare la lingua di procedura secondo quella ufficiale del luogo in cui
è sito il Centro di registrazione, che può tuttavia essere anche solo un luogo di
residenza temporaneo del richiedente l’asilo.
La Confederazione regola l’uso delle lingue ufficiali dinanzi alle autorità
federali. Essa deve tuttavia rispettare, nel regolamentare l’attività dei suoi
uffici decentralizzati, il principio della territorialità e dunque utilizzare,
di norma, la lingua ufficiale svizzera del luogo in cui è sito l’Ufficio
decentralizzato (cfr. Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles,
in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert
e Jörg Paul Müller, Zurigo 2001, pag. 604). È quanto avviene attualmente
nei centri di registrazione di Basilea, Kreuzlingen e Vallorbe (cfr. presa di
posizione dell’UFR del 15 maggio 2003, pag. 4). L’UFR osserva, però, che la
situazione del Centro di registrazione di Chiasso presenta delle particolarità.
Il numero di richiedenti l’asilo la cui procedura è evasa a Chiasso eccede la
chiave di ripartizione, del 3,9% dell’insieme dei richiedenti l’asilo registrati
in Svizzera (art. 21 OAsi 1), prevista per l’unico Cantone svizzero di lingua
ufficiale italiana. Si renderebbe pertanto necessaria, secondo l’UFR, una
maggiore flessibilità nell’utilizzo delle lingue ufficiali svizzere nell’evasione
di procedure svolte presso il Centro di registrazione di Chiasso di richiedenti
l’asilo poi attribuiti ad altri Cantoni. Peraltro, a Chiasso già lavorerebbero,
accanto ad una maggioranza di collaboratori italofoni, pure dei collaboratori
germanofoni.
La CRA osserva, da un lato, che pure il Cantone Grigioni ha fra le sue lingue
ufficiali l’italiano. Dall’altro lato, rileva che a Chiasso vi è un numero maggiore
di collaboratori di lingua italiana rispetto a quelli di lingua tedesca o francese.
Pertanto, non può essere a priori esclusa una necessità di redigere in italiano
determinate decisioni di procedure di richiedenti l’asilo poi effettivamente
attribuiti ad un Cantone con un’altra lingua ufficiale, caso invero divenuto
più raro dopo l’entrata in vigore il 1° aprile 2004 di determinate modifiche
legislative. Anche in tale caso la deroga alla regola primaria dovrà, peraltro,
rispettare le esigenze del principio della proporzionalità di cui al consid. 11.2
del presente giudizio. In tale contesto, il centro di registrazione di Chiasso ha
altresì già previsto delle misure correttive, nel senso della traduzione orale
delle decisioni rese. Merita peraltro ancora d’essere rilevato, per completezza,
che l’argomentazione dell’UFR circa l’impraticabilità, limitata alle procedure
condotte direttamente presso i Centri di registrazione, dell’attribuzione
cantonale del richiedente l’asilo anteriormente all’assegnazione del dossier
al collaboratore che redigerà la decisione, non convince. Certo, l’UFR
sostiene che così agendo vi sarebbe un importante lavoro amministrativo
aggiuntivo. Sennonché, detto Ufficio non ha indicato in cosa consisterebbe
detto importante lavoro supplementare, fermo restando che, in tutte le
altre procedure, la decisione d’attribuzione cantonale del richiedente
(decisione che richiede all’UFR da una a due ore di tempo; cfr. presa di
posizione dell’UFR del 15 maggio 2003, pag. 3), interviene prima che il
dossier sia assegnato al collaboratore che redigerà la decisione. L’attuale
meccanismo d’attribuzione cantonale dei richiedenti l’asilo instaurata per le
procedure svolte direttamente presso i centri di registrazione, sconfina così
in un automatismo che non tiene conto, nei casi invero sempre più rari di
un’attribuzione effettiva del richiedente l’asilo alloglotto ad un Cantone con
altra lingua ufficiale, della regola primaria sulla lingua di procedura. In tali
casi, l’UFR non è dunque più in grado di determinarsi sull’eccezionalità e la
necessità delle deroghe alla regola primaria.
L’UFR ha pure sostenuto che la redazione in lingua italiana di una decisione
di prima istanza resa presso il centro di registrazione di Chiasso, quando
i richiedenti l’asilo sono poi immediatamente trasferiti nel Cantone
d’attribuzione germanofono o francofono, favorirebbe l’esercizio del
diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU. La menzionata,
generica, asserzione non convince. Non è, infatti, seriamente sostenibile
che un richiedente l’asilo, tanto più se alloglotto, sia in grado di difendere
efficacemente i suoi interessi, e quindi beneficiare concretamente del suo
diritto ad un ricorso effettivo, se è costretto a presentare ricorso nel breve
termine di 5 giorni feriali dalla notificazione di una decisione di non entrata
nel merito di cui non comprende, se non tradotta, il contenuto, allorquando
non resta in Ticino per tutta la durata della procedura ricorsuale, bensì è
immediatamente trasferito in un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
14. La CRA esaminerà la legittimità dell’applicazione dell’art. 4 lett. b o c OAsi 1
solo se la censura è sollevata esplicitamente dal ricorrente, rispettivamente se
dall’atto ricorsuale risulta che il ricorrente, privo di mandatario professionale,
non ha sufficientemente compreso la decisione litigiosa redatta in una
lingua ufficiale svizzera a lui ignota e diversa da quella prevista dalla regola
primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). La CRA dovrà decidere se e quali misure
correttive - come per esempio la traduzione orale della decisione in una
lingua conosciuta dal richiedente l’asilo - avrebbe dovuto adottare l’UFR per
un’applicazione dell’art. 4 lett. b o c OAsi 1 rispettosa della costituzione. Dovrà,
inoltre, pronunciarsi sulla possibilità ed opportunità di una sanatoria in sede
ricorsuale, nonché su ogni altra misura volta a riparare l’eventuale pregiudizio
subito dal ricorrente (leggi riduzione delle spese processuali o attribuzione
di spese ripetibili ai sensi dell’art. 156 cpv. 3 o dell’art. 159 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria [OG], RS 173.110,
applicabili per rimando degli art. 4 PA e 6 LAsi).
14.1. Allorquando il ricorrente - alloglotto o meno - non è rappresentato
in sede ricorsuale da un mandatario professionale e la censura appaia ad
un esame sommario siccome fondata (leggi assenza d’idonee e necessarie
misure correttive), la CRA chiederà di regola all’UFR di tradurre, almeno
oralmente, la decisione impugnata in una lingua comprensibile al ricorrente
(v. anche la critica della dottrina a DTF 118 Ia 462 in: J. P. Müller/ M. Schefer,
Staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 1992-1996, Berna 1998,
pag. 166 e seg.), in ogni caso se quest’ultimo ha espresso una siffatta volontà
nell’allegato ricorsuale. L’UFR potrà, comunque, optare per la traduzione
scritta della decisione impugnata al ricorrente alloglotto secondo la regola
primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). In caso di rifiuto d’adozione delle necessarie
misure correttive da parte dell’UFR, la CRA pronuncerà generalmente una
cassazione della decisione impugnata. Peraltro, e quand’anche l’UFR dovesse
procedere alla richiesta traduzione, saranno di principio ridotte le spese
processuali a carico del ricorrente, nella misura in cui ha inoltrato ricorso in
buona fede (art. 156 cpv. 3 OG applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 4 PA:
v. GICRA 2003 n. 5), ed ha ottenuto solo in sede ricorsuale l’adozione di quelle
misure correttive necessarie per beneficiare concretamente del diritto ad un
ricorso effettivo ed all’equo processo.
14.2. Diversa è la situazione del ricorrente - alloglotto o meno - rappresentato
in sede di ricorso da un mandatario professionale, tra cui vanno annoverati,
oltre agli avvocati, pure coloro attivi in associazioni che tutelano gli interessi
dei richiedenti l’asilo, rispettivamente coloro che, anche senza titolo di studio
specifico, sono conosciuti all’autorità di ricorso per tutelare in giudizio
in modo appropriato gli interessi dei richiedenti l’asilo. Il mandatario
professionale deve esercitare la propria attività di difesa con cura e diligenza.
Quest’obbligo concerne in primo luogo il rapporto con il proprio mandante,
ma si riferisce parimenti all’attitudine verso l’autorità giudiziaria. Più in
generale, si può esigere dal mandatario professionale il rispetto di determinati
criteri di comportamento, presupposto essenziale per il buon funzionamento
della giustizia. Segnatamente, può essere ragionevolmente preteso, da un
lato, che assuma solo quelle pratiche che è in grado di trattare con la dovuta
cura e diligenza, anche dal profilo linguistico, e, dall’altro lato, che si astenga
dall’inoltro di ricorsi aventi mero fine dilatorio. Ciò premesso, una conclusione
ricorsuale, del ricorrente difeso da un mandatario professionale - tendente
alla cassazione della decisione impugnata per il solo motivo che è stata redatta
dall’UFR, senza l’adozione delle appropriate misure correttive, in una lingua
ufficiale svizzera diversa da quella del Cantone d’attribuzione del ricorrente,
o del suo luogo di residenza effettiva - sarà pertanto, di principio, respinta.
Tuttavia, giusta l’art. 159 cpv. 3 OG, un’indennità per spese ripetibili può essere
posta a carico dell’autorità, ancorché integralmente vincente, segnatamente
allorquando la parte soccombente medesima è stata indotta ad inoltrare
ricorso sulla base d’atti amministrativi irregolari (v. DTF 114 Ia 254 consid. 5,
DTF 112 V 81 consid. 4, DTF 96 V 13 consid. 6 nonché GICRA 2003 n. 5; v. pure
J.-F. Poudret, S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, Vol. V, Berna 1992, ad art. 159 n. 4 e relativi riferimenti). Incomberà
altresì alla parte soccombente, da un lato, d’inoltrare domanda d’assegnazione
di spese ripetibili, e, dall’altro lato, di dimostrare l’entità e l’utilità delle spese
- per esempio quelle relative alla traduzione dell’essenza della decisione
impugnata - sostenute per rimediare ad eventuali ostacoli all’esercizio
tempestivo ed appropriato del diritto di difesa derivanti dall’irregolarità
dell’atto amministrativo impugnato.
15. Nel caso concreto, l’UFR ha giustificato la redazione in francese della
decisione impugnata con un’evasione efficiente e tempestiva della domanda
d’asilo (art. 4 lett. b OAsi 1). Orbene, tale giustificazione è priva di fondamento
e non sorretta da alcun consistente elemento. L’evasione, in lingua francese,
di una procedura svoltasi in lingua italiana, ad oltre due anni dall’ultimo atto
istruttorio rilevabile all’incarto, non risulta giustificabile con il richiamo
all’art. 4 lett. b OAsi 1. In altri termini, l’UFR non ha dimostrato che tale
modo di procedere si è reso necessario in virtù di effettive difficoltà a livello
organizzativo, nel senso indicato nella succitata norma. Pertanto, applicando
la deroga di cui all’art. 4 lett. b OAsi 1, l’UFR è incorso in una violazione del
principio della proporzionalità e, in modo particolare, dell’esigenza della
«necessità», condizione irrinunciabile perché possa realizzarsi una restrizione
dei diritti fondamentali della parte. L’UFR non ha peraltro adottato alcuna
misura correttiva, segnatamente nella forma della traduzione della decisione.
Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ha rettamente sollevato la
violazione di legge, ma anche opportunamente provveduto ad incaricare terza
persona della traduzione in lingua italiana, lingua che il ricorrente conosce,
della decisione impugnata. Non si giustifica pertanto la cassazione del giudizio
litigioso per il semplice fatto che è stata redatta in francese. Il ricorrente
chiede, però, che gli sia rimborsata la spesa, inerente alla traduzione in
italiano della decisione impugnata. Della richiesta di cui trattasi si dirà al
considerando n. 17.
16. Il ricorrente chiede, altresì, la cassazione della decisione per accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare,
l’audizione sui motivi d’asilo del (…) 2001 sarebbe, a suo parere, base di
giudizio manifestamente insufficiente. La CRA osserva, da un lato, che al
ricorrente sono state poste poche domande sull’appartenenza e le attività
politiche e religiose svolte. Dall’altro lato, l’UFR ha fondato il proprio giudizio
segnatamente sulla mancata risposta, da parte del ricorrente, a talune
domande capziose (…) senza che l’interrogante abbia saputo riformulare
dette domande in modo chiaro nonostante le specifiche e palesi difficoltà di
comprensione manifestate dal ricorrente. Quest’ultimo, da parte sua, come
rettamente rilevato nel gravame, ha comunque fornito una versione dei
fatti, sia dal profilo politico che religioso, che se non giustifica l’immediato
accoglimento della sua domanda d’asilo impone comunque ulteriori
accertamenti fattuali non solo in merito al vissuto del ricorrente stesso -
attraverso una nuova audizione più approfondita sui motivi d’asilo e il ricorso
ad eventuali altre fonti d’informazione attendibili - ma pure sui rischi in
caso di rimpatrio per persona di fede (…) che sostiene d’essere già stata
imprigionata in passato per dieci mesi per motivi politici. Ne consegue che
la decisione impugnata, che viola il diritto federale, è annullata. Quando la
CRA annulla una decisione, essa può sostituirsi all’istanza inferiore e giudicare
nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61
cpv. 1 PA). In particolare, si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono
completi o comunque sufficienti a statuire sull’applicazione del diritto federale
(GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65 = GAAC 61.13). Tale non è il caso nella
presente fattispecie, non apparendo possibile la pronunzia di una decisione di
merito senza ulteriori chiarimenti. Pertanto, gli atti di causa vanno restituiti
all’UFR affinché riprenda l’istruzione e proceda, entro termini ragionevoli, a
completare l’accertamento dei fatti determinanti nel senso indicato nonché a
pronunciare una nuova decisione.
17. Visto l’esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63
PA). Si giustifica altresì, l’attribuzione di spese ripetibili, ritenuto che
il ricorrente, assistito in questa sede, ha dovuto sopportare delle spese
indispensabili e relativamente elevate (art. 64 PA). Le ripetibili devono altresì
compensare segnatamente le spese di rappresentanza o di patrocinio e gli
sborsi ed altre spese di parte (art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 settembre 1969
sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [OTSPA], RS 172.041.0).
17.1. Le spese di patrocinio, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate
d’ufficio in (…; imposta sul valore aggiunto [IVA)] compresa), conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore (art. 8 cpv. 1, 2 lett. a, 3, 4, 5
OTSPA).
17.2. Alla luce di quanto esposto al consid. 14.2 del presente giudizio, la
pretesa di rimborso delle spese di traduzione della decisione impugnata,
sostenute dal ricorrente, si rivela di principio tutelabile. Il ricorrente, sulla
scorta (…; doc. D), quantifica in fr. 500.- le spese di traduzione sostenute.
Sennonché, né nella menzionata (…), né (…; doc. C), né infine nel ricorso è
indicata la specifica base di calcolo utilizzata dalla persona che ha eseguito la
traduzione. Va inoltre rilevato che nella citata (…) è segnalato che nel costo
della traduzione sono pure compresi «gli estratti in lingua italiana che erano
stati allegati alla decisione». Premesso che non è dato evincere, se non per
deduzione, di quali documenti si tratti, e presumendo che il traduttore abbia
inteso riferirsi al testo di legge ed al materiale informativo sull’aiuto al ritorno,
annessi alla decisione, va rilevato ch’essi sono reperibili pure in lingua italiana
e non necessitano di traduzione. Peraltro, nella determinazione dell’importo
dovuto al ricorrente a titolo d’esborso per le spese di traduzione, non si
giustifica l’assunzione di costi di traduzione altri che quelli della decisione
impugnata.
17.3. In assenza di specifiche indicazioni di parte, la CRA ritiene appropriato
di determinare - d’ufficio secondo l’art. art. 8 cpv. 1 OTSPA - l’ammontare
delle spese di traduzione in virtù della tariffa 2004 applicabile alle prestazioni
fornite da traduttori o revisori esterni all’amministrazione generale della
Confederazione (…). Secondo tale tariffario, la riga intera di traduzione
è remunerata, di regola, a fr. 3.55 per un traduttore diplomato, per testo
di difficoltà media, come nel caso concreto. Va altresì rilevato che nella
fattispecie di cui trattasi non si giustifica un aumento di detto importo
per l’urgenza della traduzione evocata (…). Infatti, detta urgenza non è
comunque stata dimostrata, ritenuto che il termine ricorsuale scadeva il
10 giugno 2003. Non possono altresì essere concessi altri supplementi non
esplicitamente dimostrati dal ricorrente. La CRA rileva inoltre che la persona
che ha tradotto la decisione impugnata non appare essere un traduttore
diplomato. Sennonché, trattasi di licenziato in giurisprudenza cognito del
diritto d’asilo. Non vi è pertanto neppure ragione d’applicare una tariffa più
bassa dell’usuale, tenuto conto, peraltro, che ogni linea intera della decisione
impugnata conta più delle abituali 60 battute. Da quanto esposto, e dovendosi
quantificare il testo giuridicamente rilevante della decisione impugnata in
un massimo d’ottanta righe intere, risulta equo stabilire in fr. 284.- (80 × 3.55)
l’importo da rifondersi al ricorrente per le spese di traduzione.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 69.49 - Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo del 3 novembre 2004 nella causa X. Y, anche pubblicato in Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 20...
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2005
Année
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Band 69
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