Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 69.49 KI-generiert

Asylum Decision Language Requirements and Right to Appeal

Geschäftsnummer JAAC 69.49
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang annulled
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Office for Refugees (ODR) must generally issue decisions in the official language of the asylum seeker's place of residence. Exceptions are permissible under specific conditions, provided that adequate corrective measures, such as oral translation, are taken to ensure the right to an effective appeal and a fair trial. If the ODR fails to implement such measures and the applicant is unrepresented and demonstrates insufficient understanding of the decision, the ODR's decision may be overturned. However, if the applicant is represented by legal counsel, the decision will generally not be overturned solely on the grounds of a language violation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 Cst, Art. 13 CEDH, Art. 16 al. 2 LAsi, Art. 4 OA, Art. 4 let. b ou, Art. 159 al. 3 OJ; Asylum Decision Language Requirements and Right to Appeal: Exceptions are permissible under specific conditions, provided that adequate corrective measures, such as oral translation, are taken to ensure the right to an effective appeal and a fair trial. If the ODR fails to implement such measures and the applicant is unrepresented and demonstrates insufficient understanding of the decision, the ODR's decision may be overturned. However, if the applicant is represented by legal counsel, the decision will generally not be overturned solely on the grounds of a language violation.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylrecht Residenzpflicht Amtssprache Recht auf einen Verteidiger Übersetzungsrecht Kostenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 29 al. 1 Cst
Art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH. Art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 OA 1. L’Office
Art. 13 CEDH
Underpins the right to an effective remedy, which was potentially compromised by the violation of language rules.
Art. 16 al. 2 LAsi
Art. 16 al. 2 LAsi et art.
Art. 4 OA
Art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH. Art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 OA 1. L’Office
Art. 4 let. b ou
l’art. 4 let. b ou c OA 1 à la condition de prendre des mesures correctives
Art. 159 al. 3 OJ
Selon l’art. 159 al. 3 OJ, l’ODR pourra se voir imputer des dépens, en
Art. 29 Abs. 1 BV
Art. 29 Abs. 1 BV und Art.
Art. 13 EMRK
Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 13 EMRK. Art. 16 Abs. 2 AsylG und

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 63 PA

Used to decide that no court costs will be levied due to the outcome of the proceedings.

Art. 64 PA

Used to justify awarding costs to the appellant because they incurred necessary and substantial expenses for their defense.

Art. 8 cpv. 2 OTSPA

Used to determine the reimbursement for representation costs and expenses.

Art. 8 cpv. 1 OTSPA

Used to determine the reimbursement for translation costs.

Art. 159 cpv. 3 OG

Used to allow for the reimbursement of costs to the losing party when induced to appeal based on irregular administrative acts.

Art. 16 cpv. 2 LAsi

Cited as the primary rule regarding the language of the decision, which was violated in this case.

Art. 4 lett. b OAsi 1

The exception to the primary rule on language was found to be illegitimately applied as it violated the principle of proportionality and necessity.

Art. 29 cpv. 1 Cost.

Underpins the right to a fair trial, which was potentially compromised by the violation of language rules.

Art. 13 CEDH

Underpins the right to an effective remedy, which was potentially compromised by the violation of language rules.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 69.49

Estratto della sentenza della Commissione svizzera di

ricorso in materia d’asilo del 3 novembre 2004 nella

causa X. Y, anche pubblicato in Giurisprudenza ed

informazioni della Commissione svizzera di ricorso

in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 29

Art. 29 al. 1 Cst. et art. 13 CEDH. Art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 OA 1. L’Office

fédéral des réfugiés (ODR) doit en principe rédiger la décision dans

la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d’asile. Les

exceptions possibles au sens de l’art. 4 OA 1 sont conditionnées par les

droits au recours effectif et au procès équitable (Décision de principe).

1. L’ODR peut exceptionnellement rendre une décision en application de

l’art. 4 let. b ou c OA 1 à la condition de prendre des mesures correctives

adéquates pour garantir le droit au recours effectif et au procès

équitable.

2. Parmi les mesures possibles, l’ODR peut procéder à la traduction

orale de la décision dans une langue connue du requérant.

3. Si l’ODR n’a ni pris de mesure adéquate ni remédié à cette lacune au

stade du recours, la conséquence sera la cassation de sa décision, dans

l’hypothèse où le recourant n’est pas représenté par un mandataire

professionnel et qu’il ressort du recours qu’il n’a pas compris de

manière suffisante la décision attaquée.

4. La cassation de la décision au seul motif que les règles sur la

langue de la décision ont été violées sera en revanche exclue si, en

instance de recours, le demandeur d’asile a été assisté d’un mandataire

professionnel.

5. Selon l’art. 159 al. 3 OJ, l’ODR pourra se voir imputer des dépens, en

particulier les frais utiles que le recourant débouté aura engagés pour

remédier à l’irrégularité susmentionnée.

Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 13 EMRK. Art. 16 Abs. 2 AsylG und

Art. 4 AsylV 1. Das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) hat in der

Regel die Verfügung in der Sprache zu erlassen, die am Wohnort

der asylsuchenden Person Amtssprache ist. Den möglichen

Ausnahmen gemäss Art. 4 AsylV 1 werden durch das Recht auf eine

wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess Grenzen gesetzt

(Grundsatzentscheid).

1. Eine Verfügung des BFF kann dann ausnahmsweise im Sinne von

Art. 4 Bst. b oder c AsylV 1 ergehen, wenn gleichzeitig im Gegenzug

geeignete Korrektiv-Massnahmen getroffen werden, die das Recht auf

eine wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess gewährleisten.

2. Eine der möglichen Korrektiv-Massnahmen besteht in der mündlichen

Übersetzung der ergangenen Verfügung durch das BFF in eine dem

Beschwerdeführer verständliche Sprache.

3. Soweit das BFF keine geeigneten Korrektiv-Massnahmen ergriffen

hat und auch im Beschwerdeverfahren das Versäumnis nicht nachholt,

obwohl aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, dass die Partei

den Entscheid nicht genügend verstanden hat, ist die angefochtene

Verfügung grundsätzlich zu kassieren, sofern der Beschwerdeführer

nicht von einem professionellen Rechtsvertreter vertreten wird.

4. Die Kassation der angefochtenen Verfügung einzig aus dem Grund,

dass die Regeln betreffend die anzuwendende Verfahrenssprache

verletzt wurden, kommt demgegenüber dann grundsätzlich nicht in

Frage, wenn der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren von einem

professionellen Rechtsvertreter vertreten wird.

5. Dennoch kann das BFF gemäss Art. 159 Abs. 3 OG zur Leistung einer

Entschädigung verpflichtet werden für allfällige nützliche Auslagen, die

der unterliegenden Partei entstehen, um diesen Mangel zu beheben.

Art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 13 CEDU. Art. 16 cpv. 2 LAsi e art. 4 OAsi 1.

L’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) deve di regola redigere la decisione

nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente l’asilo. Le

possibili eccezioni, ai sensi dell’art. 4 OAsi 1, sono limitate dai diritti ad

un ricorso effettivo ed all’equo processo (Decisione di principio).

1. La pronuncia da parte dell’UFR di una decisione, ai sensi dell’art. 4

lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata

dall’adozione d’adeguate misure correttive, che tutelino i diritti ad un

ricorso effettivo ed all’equo processo.

2. Tra le possibili misure correttive, va annoverata quella della

traduzione orale, da parte dell’UFR, della decisione resa, e ciò in una

lingua conosciuta dal ricorrente.

3. Se l’UFR non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata, e

non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà

di principio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti

non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in

cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la

decisione litigiosa.

4. La cassazione della decisione impugnata per la sola violazione

delle norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa,

di principio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un

mandatario professionale.

5. Giusta l’art. 159 cpv. 3 OG, l’UFR potrà, tuttavia, essere condannato

al versamento di ripetibili, per eventuali esborsi utili sostenuti dalla

parte soccombente per ovviare alla succitata irregolarità dell’atto

amministrativo impugnato.

Riassunto dei fatti:

L’interessato ha presentato una domanda in Svizzera nel 2001. Egli è

stato attribuito al Cantone Ticino. Il 7 maggio 2003, l’Ufficio federale dei

rifugiati (UFR) ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato

l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione

dell’allontanamento. Il 6 giugno 2003, è stato inoltrato un ricorso dinanzi alla

Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA) contro la succitata

decisione. Secondo il ricorrente, l’UFR ha violato le norme che reggono la

lingua della procedura (art. 16 cpv. 2 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998

[LAsi], RS 142.31 in relazione all’art. 4 dell’ordinanza 1 dell’ 11 agosto 1999

sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], RS 142.311), e, dall’altro

lato, ha accertato in modo insufficiente i fatti giuridicamente rilevanti per

quanto attiene ai motivi d’asilo. In particolare, la decisione impugnata è stata

redatta in francese, benché la procedura d’asilo sia stata svolta integralmente

in italiano (lingua del Cantone d’attribuzione). Non sarebbe, altresì, ravvisabile

alcuna ragione atta a giustificare - a oltre due anni di distanza dall’inoltro

della domanda d’asilo - la redazione in francese della decisione di prima

istanza. L’insorgente ha fatto valere d’avere subito un pregiudizio dalla

violazione dell’art. 16 cpv. 2 LAsi, avendo dovuto fare capo - a pagamento

- ad una persona per ottenere la traduzione della decisione dell’UFR in

italiano, lingua a lui comprensibile. Ha quindi chiesto il rimborso da parte

dell’UFR della spesa di traduzione derivatagli e che non avrebbe dovuto

sopportare se l’autorità inferiore avesse agito conformemente alla regola

di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi. Peraltro, l’UFR avrebbe pure omesso d’accertare

in modo esatto e completo i suoi motivi d’asilo. Infine, la decisione in materia

d’esecuzione dell’allontanamento sarebbe immotivata, limitandosi la stessa

a mere asserzioni - contenute in frasi prestampate e stereotipate - senza

approfondimento o argomento concreto individualizzato.

Nella risposta al ricorso, l’UFR ha sottolineato, in particolare, che l’art. 16

cpv. 2 LAsi consente delle eccezioni alla regola secondo cui la decisione va

redatta nella lingua utilizzata durante l’audizione cantonale o nel Cantone

d’attribuzione, segnatamente allorquando, come in casu, il personale italofono

non è disponibile per statuire entro un termine ragionevole.

Nella replica, il ricorrente ha fatto segnatamente valere che l’argomentazione

dell’UFR sulla questione linguistica lascia allibiti per almeno quattro ragioni:

- nel periodo incriminato, l’UFR avrebbe, comunque, reso decisioni in lingua

italiana;

- la motivazione addotta non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste dalla

legge o dall’ordinanza;

- il problema di un’endemica insufficienza di collaboratori italofoni in seno

all’UFR responsabilizzerebbe la politica d’assunzione, ma non potrebbe andare

a detrimento dei richiedenti l’asilo;

- l’UFR non terrebbe nella benché minima considerazione le indicazioni

fornite dalla CRA sulla questione della lingua della procedura nella sentenza

pubblicata quale Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera

di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2002 n. 1 consid. 3b pag. 13 e seg. = GAAC

66.81.

In un’articolata presa di posizione sulla questione della lingua della procedura,

l’UFR ha osservato che per adempire il mandato conferitogli, è necessario

che disponga d’un margine di manovra in relazione all’art. 16 cpv. 2 LAsi,

peraltro conferitogli dall’art. 4 OAsi 1, e che possa utilizzarlo con una certa

flessibilità. Ne dipenderebbe la rapidità e l’efficacia nella conduzione delle

procedure d’asilo. L’UFR si è, comunque, detto disposto ad esaminare

criticamente la sua prassi in materia di scelta della lingua di procedura,

prassi che avrebbe già subito un adattamento i cui effetti non si sarebbero

ancora totalmente manifestati. La concordanza tra la lingua di procedura e

quella ufficiale del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo non potrebbe,

malauguratamente, essere rappresentata statisticamente (allo stato attuale

del sistema informatico). Tuttavia, l’autorità inferiore stima che siffatta

concordanza è attualmente garantita nel 90 percento dei casi, e in futuro

lo sarà nel 95 percento dei casi, riservata un’inevitabile fluttuazione, la quale

costituirebbe un ulteriore motivo per rinunciare alla fissazione di regole

troppo specifiche in materia. Peraltro, secondo l’UFR andrebbe unicamente

determinato in quali proporzioni la regola di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi è

rispettata. Per contro, non si dovrebbe dibattere delle condizioni giusta le

quali si potrebbe derogare alla regola.

Estratto dei considerandi:

4. Giusta l’art. 16 cpv. 3 LAsi, la procedura ricorsuale si svolge di norma nella

lingua ufficiale in cui è redatta la decisione impugnata. Tuttavia, allorquando

la decisione impugnata è stata redatta dall’UFR in violazione della norma

sulla lingua della procedura, la CRA non può perpetuare in sede ricorsuale

una violazione del diritto federale. La sentenza della CRA sarà allora resa, di

norma, nella lingua ufficiale del luogo di residenza effettiva del ricorrente (v.

art. 16 cpv. 2 LAsi). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta, a

torto per i motivi di cui si dirà di seguito, in francese. Peraltro, v’è comunque

ragione di redigere il presente giudizio in italiano, lingua ufficiale del Cantone

di residenza del ricorrente nonché lingua che lo stesso ha allegato in sede

ricorsuale di conoscere.

5. La legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. In

secondo luogo, per evitare soluzioni manifestamente contrarie ai principi

fondamentali del diritto nonché allo spirito e allo scopo della legge, si

ricercherà la vera portata della norma che deriverà dalla sua relazione

con altre disposizioni legali, dal suo contesto (interpretazione sistematica),

dallo scopo perseguito, dall’interesse protetto (interpretazione teleologica),

dalla volontà del legislatore evidenziata in particolare nei lavori preparatori

(interpretazione storica, DTF 125 II 480 consid. 4 pag. 484) nonché dal senso

attuale della norma (interpretazione conforme allo spirito del tempo). I diversi

metodi d’interpretazione sono utilizzati in modo pragmatico, senza stabilire

tra loro un ordine di priorità (GICRA 2001 n. 17 consid. 5 pag. 132 e relativo

riferimento).

6. Preliminarmente, giova osservare che il richiedente l’asilo è autorizzato ad

inoltrare le sue istanze alle autorità federali in qualsivoglia lingua ufficiale

svizzera (art. 16 cpv. 1 LAsi; art. 70 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.], RS 101). Inoltre, negli atti

orali di procedura, il richiedente ha il diritto d’esprimersi, di principio, nella

sua madrelingua, tanto più se si tratta di una lingua ufficiale svizzera (art. 18

Cost.). Se del caso, si fa capo ad un interprete (art. 29 cpv. 1 LAsi). La nomina di

un interprete s’impone, di principio, per gli atti orali cui il richiedente l’asilo

alloglotto è invitato dall’UFR, segnatamente le audizioni sui motivi d’asilo.

Egli è così posto nelle condizioni di comprendere e partecipare attivamente

agli atti procedurali menzionati. Trattasi di una facoltà che contribuisce alla

realizzazione del diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; J. P. Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 146, e relativo riferimento

di cui alla nota n. 30), e ad evitare che un richiedente l’asilo alloglotto sia

discriminato, a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost. in relazione all’art. 26 del

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS

0.103.2), nella tutela effettiva, e non solo nominale, dei suoi diritti in procedura

d’asilo.

7. L’art. 16 cpv. 2 LAsi prevede che la procedura dinanzi all’UFR si svolge, di

norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l’audizione cantonale

o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Giova peraltro

rilevare che la lingua ufficiale dell’audizione coinciderà, salvo casi eccezionali,

con quella del luogo di residenza. Il Parlamento, nell’ambito della procedura

d’adozione della vigente LAsi, ha rigettato una proposta che prevedeva un

art. 16 cpv. 2 LAsi del seguente tenore: «La procedura dinanzi all’Ufficio

federale dei rifugiati è condotta nella lingua ufficiale parlata dal richiedente

l’asilo o dal suo mandatario, sussidiariamente nella lingua ufficiale nella quale

è stata effettuata l’audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di

residenza del richiedente.» (Boll. Uff. 1997 N 1212 e seg.). In altri termini, il

legislatore ha optato per la preminenza della lingua del luogo di residenza

del richiedente l’asilo (di seguito indicata pure come regola primaria) - ossia

la lingua ufficiale designata dal Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo

medesimo secondo il principio della territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.) - sulla

libertà di lingua (art. 18 Cost.). Siffatta scelta in materia di lingua di procedura

da parte del legislatore, da distinguere da quella di cui all’art. 37 della legge

federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)

che regge le altre procedure amministrative, è stata operata alfine di conciliare

il rispetto del principio della territorialità con le garanzie procedurali (art. 29

Cost.) dei richiedenti l’asilo alloglotti (la maggioranza). Il legislatore non ha,

peraltro, perso di vista neppure l’esigenza di un contenimento dei costi di

procedura, nonché d’organizzazione efficiente ed ordinata del lavoro in seno

all’UFR, il cui personale può di principio essere reclutato in funzione della

chiave di ripartizione dei richiedenti l’asilo ai singoli Cantoni (art. 21 OAsi 1),

riservati gli eventuali adattamenti connessi all’accresciuta evasione di casi

presso i centri di registrazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2004, delle

modifiche della LAsi.

Secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della

legge sull’asilo del 4 dicembre 1995 (FF 1996 II 49/50), la regola primaria ha per

scopo di permettere al richiedente l’asilo di trovare, di norma, sostegno per la

traduzione (degli atti scritti) e per l’inoltro tempestivo di un ricorso. Trattasi

di una scelta che agevola al richiedente l’asilo alloglotto l’esercizio del suo

diritto d’intervenire e partecipare attivamente allo sviluppo della dialettica

processuale.

La CRA ha, peraltro, già avuto modo di pronunciare che la libertà di lingua non

conferisce al richiedente l’asilo il diritto ad una procedura svolta in una lingua

ufficiale di sua scelta, l’art. 16 cpv. 2 LAsi costituendo, altresì, una sufficiente

base legale per la restrizione del diritto fondamentale della libertà di lingua

(art. 36 cpv. 1 Cost.). Essa ha, inoltre, precisato che l’art. 16 cpv. 2 LAsi è una

disposizione speciale che prevale sulla disposizione generale dell’art. 37 PA

(GICRA 2001 n. 7).

Giusta la regola primaria, di cui all’art. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione impugnata

va pertanto redatta di principio nella lingua del Cantone d’attribuzione del

richiedente l’asilo, o nella lingua del Cantone in cui soggiorna effettivamente

il richiedente l’asilo medesimo, quando l’attribuzione cantonale decisa

dall’UFR è solo fittizia. Tale è il caso nelle procedure rapide, di non entrata nel

merito o d’allontanamento preventivo, svolte direttamente presso i centri di

registrazione e durante le quali il richiedente l’asilo risiede presso il centro di

registrazione medesimo perlomeno fino alla scadenza del termine ricorsuale.

8. Con la locuzione «di norma», contenuta nell’art. 16 cpv. 2 LAsi, il legislatore

ha inteso conferire al Consiglio federale - autorità cui compete l’esecuzione

della legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost.), dunque anche della Legge sull’asilo

(competenza ribadita all’art. 119 LAsi) - la facoltà di precisare l’art. 16 cpv. 2

LAsi. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà tramite l’adozione

dell’art. 4 OAsi 1.

9. Giusta l’art. 4 lett. a, b nonché c OAsi 1, nel tenore entrato in vigore il

2 agosto 2002, l’UFR può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria

nei seguenti casi:

- il richiedente l’asilo, o il suo rappresentante legale, parla un’altra lingua

ufficiale (lett. a); o

- in considerazione di domande entrate, o della situazione a livello del

personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e

tempestivo delle domande (lett. b); o

- il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta

l’art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad un Cantone con un’altra lingua ufficiale

(lett. c).

La CRA può esaminare, a titolo accessorio nell’ambito di un ricorso contro

una decisione dell’UFR, la legalità e la costituzionalità di una norma

di un’ordinanza del Consiglio federale. Peraltro, la regolamentazione

d’esecuzione non può avere, per sua stessa natura, che la funzione di precisare

certe disposizioni o di porre rimedio, se del caso, alle lacune pure, e di fissare,

quando è necessario, la procedura applicabile (GICRA 2000 n. 1 nonché relativi

riferimenti = GAAC 64.92; art. 191 Cost. e contrario).

10. L’art. 4 lett. a OAsi 1 è la concretizzazione dell’opinione, di una forte

minoranza parlamentare, d’ancorare nella legge sull’asilo la possibilità per

l’UFR di determinare la lingua della procedura secondo la lingua ufficiale

svizzera parlata in particolare dal richiedente l’asilo (Boll. Uff. 1997 N 1212

e seg). Non vi è pertanto nulla da eccepire circa l’emanazione, da parte del

Consiglio federale, della menzionata disposizione d’ordinanza, mediante la

quale è precisato il contenuto della locuzione «di norma» di cui all’art. 16

cpv. 2 LAsi in modo compatibile sia con la libertà di lingua sia con il diritto

d’esser sentito e l’equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.). Al richiedente l’asilo

che conosce una lingua ufficiale svizzera è così garantita in modo ottimale

la comprensibilità linguistica degli atti di procedura ed una partecipazione

personale attiva e consapevole alla procedura, ciò che concretizza il diritto alla

difesa personale, da distinguere dalla difesa tecnica, che è quella esercitata dal

rappresentante del richiedente l’asilo.

11.

11.1. Le altre due eccezioni alla regola primaria, quelle di cui all’art. 4 lett. b

e c OAsi 1, sono state previste dal Consiglio federale per consentire all’UFR,

eccezionalmente, di scostarsi dalla regola primaria dell’art. 16 cpv. 2 LAsi,

ossia dalla lingua del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo, e ciò

nell’interesse di un disbrigo efficiente delle domande d’asilo pendenti. Nel

Messaggio sulla revisione totale della legge sull’asilo del 4 dicembre 1995 (FF

1996 II 49/50) è fatto implicito riferimento alla possibilità, per il Consiglio

federale, d’emanare norme d’ordinanza aventi siffatto scopo. Sennonché, se è

nell’interesse sia del richiedente l’asilo sia dello Stato che le procedure d’asilo

siano condotte celermente e senza ritardi ingiustificati, occorre altresì il tempo

necessario per assicurare una ricerca effettiva della verità, per amministrare

correttamente le prove e per salvaguardare la certezza del diritto. Vanno,

peraltro, garantiti pure i diritti individuali degli amministrati, segnatamente

quelli procedurali, per prevenire l’arbitrio. Nella sostanza, il principio di

celerità non deve avere, quale effetto, quello di limitare i diritti fondamentali

previsti dalla Costituzione, segnatamente il divieto della discriminazione

(art. 8 cpv. 2 Cost.) e dell’arbitrio (art. 9 Cost.), il diritto d’essere udito (art. 29

cpv. 2 Cost.), nonché quello preminente dell’equo processo (art. 29 cpv. 1

Cost.). Sostanzialmente, il diritto ad un equo processo tende a garantire il

rispetto della dignità giuridica della persona umana attraverso le specifiche

garanzie procedurali previste dalla Costituzione federale, le quali concorrono

a realizzare una buona amministrazione della giustizia. In procedura

d’asilo, la lingua in cui è redatta la decisione dell’UFR nonché il tempo e le

condizioni per preparare la propria difesa sono elementi importanti per

determinare dell’esistenza, concreta, di un ricorso effettivo (art. 13 della Conv.

del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali [CEDU], RS 0.101) e dell’equo processo. Basti qui rilevare che

allorquando l’UFR redige eccezionalmente la decisione in una lingua ignota

al richiedente e diversa da quella del Cantone d’attribuzione effettivo - ossia

secondo l’art. 4 lett. b o c OAsi 1 - mette a repentaglio l’esercizio efficace del

diritto di difesa, e dunque il diritto ad un ricorso effettivo ed all’equo processo.

11.2. Una norma di un’ordinanza del Consiglio federale deve, innanzitutto,

essere interpretata in modo conforme alla costituzione. Se, come in casu,

essa tange i diritti fondamentali della parte, il giudice deve esaminare se

l’applicazione che può esserne fatta sia conforme alla costituzione. Egli

deve, in particolare, esaminare le circostanze nelle quali la norma litigiosa

sarà applicata, nonché il modo in cui è garantita la tutela giuridica contro

eventuali violazioni di diritti fondamentali (DTF 106 Ia 136). Giova peraltro

rilevare che da un’interpretazione delle norme costituzionali incentrata

sull’effetto utile delle garanzie procedurali accordate (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.),

consegue che non è necessario, per l’ammissione di una violazione dei

diritti in oggetto, che dall’applicazione della norma litigiosa sia derivato un

pregiudizio certo al richiedente l’asilo. Non solo ciò non è espressamente

richiesto dalla Costituzione, ma una tale prova priverebbe le menzionate

garanzie procedurali di larga parte del loro contenuto. Altra questione è quella

di sapere se un’eventuale violazione implichi, o meno, la cassazione della

decisione impugnata.

Va rilevato che un’applicazione conforme alla Costituzione consente una

deroga ai sensi dell’art. 4 lett. b e c OAsi 1 unicamente a titolo eccezionale e

solo se essa interviene nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 36

cpv. 3 Cost.). Il rispetto di detto principio esige che le misure adottate

dallo Stato siano, da un lato, idonee a raggiungere lo scopo e necessarie

al conseguimento del risultato desiderato, e, dall’altro lato, che esista un

rapporto ragionevole tra detto risultato e le restrizioni dei diritti fondamentali

che comporta (DTF 129 V 267 consid. 4.1.2). Ne discende che, nel caso in

cui l’autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere la sua decisione

conformemente all’art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà indicare in modo

facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle menzionate

eccezioni, in ossequio all’obbligo di motivazione di cui all’art. 35 PA. Essa

dovrà, inoltre, esaminare la necessità dell’adozione di misure correttive,

il cui scopo è quello di garantire la tutela effettiva, e non solo nominale,

delle garanzie procedurali previste dalla Costituzione, segnatamente il

rispetto del nucleo intangibile del diritto all’equo processo (art. 36 cpv. 4 Cost.;

DTF 121 I 196). Dovrà, infine, indicare la ragione dell’eventuale mancata

adozione di misure correttive. Giova peraltro rilevare che, qualora adottate

tempestivamente ed opportunamente in prima istanza, le misure correttive

favoriranno anche uno svolgimento più celere ed efficiente delle procedure.

La CRA rileva che nell’ambito delle procedure d’aeroporto e di quelle di

non entrata nel merito evase direttamente nei centri di registrazione,

segnatamente in quello di Chiasso, al richiedente l’asilo alloglotto è messo a

disposizione, al momento della notificazione della decisione, un interprete per

la traduzione orale in una lingua a lui comprensibile dei considerandi in fatto

ed in diritto nonché del dispositivo della decisione, con particolare riferimento

ai rimedi giuridici. Siffatta traduzione orale delle decisioni (v. sulla questione

Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im

Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 343 e relativi

riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale), costituisce in linea di

principio una misura correttiva atta a garantire una partecipazione personale

attiva e consapevole alla procedura da parte del richiedente l’asilo. Siffatta

prassi dell’UFR è benvenuta e concorre alla tutela concreta dei diritti ad un

ricorso effettivo ed all’equo processo, segnatamente nelle procedure rapide

d’aeroporto, d’allontanamento preventivo e di non entrata nel merito di una

domanda d’asilo, in cui sono previsti dei brevi termini ricorsuali di 10 giorni,

rispettivamente di 5 giorni feriali. In tale ambito, il diritto ad un ricorso

effettivo ed all’equo processo non sono garantiti dalla mera presenza, nel luogo

di residenza effettivo del richiedente l’asilo, d’associazioni specializzate nella

tutela dei loro interessi, ove solo si pensi all’eventualità di un’insufficiente

disponibilità d’idoneo personale di dette associazioni rispetto al numero di

procedure, di richiedenti l’asilo alloglotti e indigenti, evase dall’UFR.

12. Secondo l’art. 4 lett. b OAsi 1, è ammessa una deroga alla regola primaria

allorquando in considerazione delle domande entrate o della situazione

a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo

efficiente e tempestivo delle domande. Già la lettura del testo, dimostra

che tale eccezione è stata voluta dal Consiglio federale per regolare, a titolo

esclusivamente provvisorio, situazioni del tutto straordinarie non risolvibili

altrimenti in tempi relativamente brevi.

L’UFR ha però segnalato, nella presa di posizione del 15 maggio 2003, che

per motivi organizzativi, in particolare d’utilizzo efficiente delle risorse

umane e di liquidazione tempestiva delle domande d’asilo, le procedure

introdotte da richiedenti provenienti da determinati Paesi sono evase

costantemente da alcune sezioni solamente, e ciò indipendentemente sia

dalla lingua del Cantone d’attribuzione del richiedente l’asilo, sia dalla lingua

parlata dal richiedente medesimo. Così facendo, l’UFR viola però palesemente

l’art. 4 lett. b OAsi 1, il cui tenore, del tutto inequivocabile, non consente

manifestamente deroghe durature alla regola primaria. È peraltro esclusa

un’interpretazione contraria al tenore letterale dell’art. 4 lett. b OAsi 1, come

sembra invece suggerire l’UFR nella menzionata presa di posizione. Vi ostano

sia l’art. 16 cpv. 2 LAsi, sia l’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (garanzie procedurali

generali), sia, infine e se del caso, l’art. 18 Cost. (libertà di lingua). Basti qui

ancora rilevare che il principio di celerità non ha per scopo di limitare i diritti

ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) ed all’equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2

Cost.), ma d’ottenere una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli.

È pure incompatibile con l’art. 4 lett. b OAsi 1, nonché con l’art. 16 cpv. 2

LAsi e l’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., la prassi dell’UFR, già criticata in GICRA

2002 n. 1 consid. 3b pag. 14 = GAAC 66.81, d’evadere costantemente, alla

centrale (Givisiez, Zurigo e Berna-Wabern), un numero elevato di domande

di richiedenti l’asilo alloglotti attribuiti al Cantone Ticino, in lingua tedesca o

francese. Non si tratta, infatti, d’eccezioni cui è fatto capo a titolo provvisorio.

Inoltre, non si vedono ostacoli alla trattazione, in italiano, di siffatti casi

attribuiti al Cantone Ticino, da parte della sede decentralizzata di Chiasso,

come già successo in passato e come accade in altri centri, ritenuto che in

tale sede vi sono sufficienti capacità da parte dei collaboratori italofoni.

Gli stessi, infatti, rendono pure decisioni in lingua italiana per richiedenti

l’asilo alloglotti poi effettivamente attribuiti a Cantoni germanofoni o

francofoni. Infine, l’idoneità di una deroga alla regola primaria per motivi

d’efficienza è esclusa di principio nel caso in cui una procedura d’asilo non

sia evasa in tempi brevi. Da questo profilo, l’UFR dovrà orientarsi secondo i

termini indicati nell’art. 37 LAsi (per le decisioni di non entrata nel merito) e

nell’art. 40 LAsi (per le decisioni di merito), ritenuto un decorso massimo di

alcuni mesi tra l’ultimo atto istruttorio e la pronuncia della decisione dell’UFR

secondo l’art. 4 lett. b OAsi 1.

13. L’eccezione alla regola primaria prevista all’art. 4 lett. c OAsi 1, concerne le

procedure d’asilo che sono svolte direttamente presso i centri di registrazione.

Trattasi di quelle procedure rapide, che si concludono di norma con una

decisione di non entrata nel merito, in cui la decisione finale è redatta dal

personale attivo nei centri di registrazione medesimi. Nella sostanza, la

menzionata disposizione ha per scopo di consentire eccezionalmente all’UFR

di determinare la lingua di procedura secondo quella ufficiale del luogo in cui

è sito il Centro di registrazione, che può tuttavia essere anche solo un luogo di

residenza temporaneo del richiedente l’asilo.

La Confederazione regola l’uso delle lingue ufficiali dinanzi alle autorità

federali. Essa deve tuttavia rispettare, nel regolamentare l’attività dei suoi

uffici decentralizzati, il principio della territorialità e dunque utilizzare,

di norma, la lingua ufficiale svizzera del luogo in cui è sito l’Ufficio

decentralizzato (cfr. Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles,

in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert

e Jörg Paul Müller, Zurigo 2001, pag. 604). È quanto avviene attualmente

nei centri di registrazione di Basilea, Kreuzlingen e Vallorbe (cfr. presa di

posizione dell’UFR del 15 maggio 2003, pag. 4). L’UFR osserva, però, che la

situazione del Centro di registrazione di Chiasso presenta delle particolarità.

Il numero di richiedenti l’asilo la cui procedura è evasa a Chiasso eccede la

chiave di ripartizione, del 3,9% dell’insieme dei richiedenti l’asilo registrati

in Svizzera (art. 21 OAsi 1), prevista per l’unico Cantone svizzero di lingua

ufficiale italiana. Si renderebbe pertanto necessaria, secondo l’UFR, una

maggiore flessibilità nell’utilizzo delle lingue ufficiali svizzere nell’evasione

di procedure svolte presso il Centro di registrazione di Chiasso di richiedenti

l’asilo poi attribuiti ad altri Cantoni. Peraltro, a Chiasso già lavorerebbero,

accanto ad una maggioranza di collaboratori italofoni, pure dei collaboratori

germanofoni.

La CRA osserva, da un lato, che pure il Cantone Grigioni ha fra le sue lingue

ufficiali l’italiano. Dall’altro lato, rileva che a Chiasso vi è un numero maggiore

di collaboratori di lingua italiana rispetto a quelli di lingua tedesca o francese.

Pertanto, non può essere a priori esclusa una necessità di redigere in italiano

determinate decisioni di procedure di richiedenti l’asilo poi effettivamente

attribuiti ad un Cantone con un’altra lingua ufficiale, caso invero divenuto

più raro dopo l’entrata in vigore il 1° aprile 2004 di determinate modifiche

legislative. Anche in tale caso la deroga alla regola primaria dovrà, peraltro,

rispettare le esigenze del principio della proporzionalità di cui al consid. 11.2

del presente giudizio. In tale contesto, il centro di registrazione di Chiasso ha

altresì già previsto delle misure correttive, nel senso della traduzione orale

delle decisioni rese. Merita peraltro ancora d’essere rilevato, per completezza,

che l’argomentazione dell’UFR circa l’impraticabilità, limitata alle procedure

condotte direttamente presso i Centri di registrazione, dell’attribuzione

cantonale del richiedente l’asilo anteriormente all’assegnazione del dossier

al collaboratore che redigerà la decisione, non convince. Certo, l’UFR

sostiene che così agendo vi sarebbe un importante lavoro amministrativo

aggiuntivo. Sennonché, detto Ufficio non ha indicato in cosa consisterebbe

detto importante lavoro supplementare, fermo restando che, in tutte le

altre procedure, la decisione d’attribuzione cantonale del richiedente

(decisione che richiede all’UFR da una a due ore di tempo; cfr. presa di

posizione dell’UFR del 15 maggio 2003, pag. 3), interviene prima che il

dossier sia assegnato al collaboratore che redigerà la decisione. L’attuale

meccanismo d’attribuzione cantonale dei richiedenti l’asilo instaurata per le

procedure svolte direttamente presso i centri di registrazione, sconfina così

in un automatismo che non tiene conto, nei casi invero sempre più rari di

un’attribuzione effettiva del richiedente l’asilo alloglotto ad un Cantone con

altra lingua ufficiale, della regola primaria sulla lingua di procedura. In tali

casi, l’UFR non è dunque più in grado di determinarsi sull’eccezionalità e la

necessità delle deroghe alla regola primaria.

L’UFR ha pure sostenuto che la redazione in lingua italiana di una decisione

di prima istanza resa presso il centro di registrazione di Chiasso, quando

i richiedenti l’asilo sono poi immediatamente trasferiti nel Cantone

d’attribuzione germanofono o francofono, favorirebbe l’esercizio del

diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU. La menzionata,

generica, asserzione non convince. Non è, infatti, seriamente sostenibile

che un richiedente l’asilo, tanto più se alloglotto, sia in grado di difendere

efficacemente i suoi interessi, e quindi beneficiare concretamente del suo

diritto ad un ricorso effettivo, se è costretto a presentare ricorso nel breve

termine di 5 giorni feriali dalla notificazione di una decisione di non entrata

nel merito di cui non comprende, se non tradotta, il contenuto, allorquando

non resta in Ticino per tutta la durata della procedura ricorsuale, bensì è

immediatamente trasferito in un Cantone con un’altra lingua ufficiale.

14. La CRA esaminerà la legittimità dell’applicazione dell’art. 4 lett. b o c OAsi 1

solo se la censura è sollevata esplicitamente dal ricorrente, rispettivamente se

dall’atto ricorsuale risulta che il ricorrente, privo di mandatario professionale,

non ha sufficientemente compreso la decisione litigiosa redatta in una

lingua ufficiale svizzera a lui ignota e diversa da quella prevista dalla regola

primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). La CRA dovrà decidere se e quali misure

correttive - come per esempio la traduzione orale della decisione in una

lingua conosciuta dal richiedente l’asilo - avrebbe dovuto adottare l’UFR per

un’applicazione dell’art. 4 lett. b o c OAsi 1 rispettosa della costituzione. Dovrà,

inoltre, pronunciarsi sulla possibilità ed opportunità di una sanatoria in sede

ricorsuale, nonché su ogni altra misura volta a riparare l’eventuale pregiudizio

subito dal ricorrente (leggi riduzione delle spese processuali o attribuzione

di spese ripetibili ai sensi dell’art. 156 cpv. 3 o dell’art. 159 cpv. 3 della legge

federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria [OG], RS 173.110,

applicabili per rimando degli art. 4 PA e 6 LAsi).

14.1. Allorquando il ricorrente - alloglotto o meno - non è rappresentato

in sede ricorsuale da un mandatario professionale e la censura appaia ad

un esame sommario siccome fondata (leggi assenza d’idonee e necessarie

misure correttive), la CRA chiederà di regola all’UFR di tradurre, almeno

oralmente, la decisione impugnata in una lingua comprensibile al ricorrente

(v. anche la critica della dottrina a DTF 118 Ia 462 in: J. P. Müller/ M. Schefer,

Staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 1992-1996, Berna 1998,

pag. 166 e seg.), in ogni caso se quest’ultimo ha espresso una siffatta volontà

nell’allegato ricorsuale. L’UFR potrà, comunque, optare per la traduzione

scritta della decisione impugnata al ricorrente alloglotto secondo la regola

primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). In caso di rifiuto d’adozione delle necessarie

misure correttive da parte dell’UFR, la CRA pronuncerà generalmente una

cassazione della decisione impugnata. Peraltro, e quand’anche l’UFR dovesse

procedere alla richiesta traduzione, saranno di principio ridotte le spese

processuali a carico del ricorrente, nella misura in cui ha inoltrato ricorso in

buona fede (art. 156 cpv. 3 OG applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 4 PA:

v. GICRA 2003 n. 5), ed ha ottenuto solo in sede ricorsuale l’adozione di quelle

misure correttive necessarie per beneficiare concretamente del diritto ad un

ricorso effettivo ed all’equo processo.

14.2. Diversa è la situazione del ricorrente - alloglotto o meno - rappresentato

in sede di ricorso da un mandatario professionale, tra cui vanno annoverati,

oltre agli avvocati, pure coloro attivi in associazioni che tutelano gli interessi

dei richiedenti l’asilo, rispettivamente coloro che, anche senza titolo di studio

specifico, sono conosciuti all’autorità di ricorso per tutelare in giudizio

in modo appropriato gli interessi dei richiedenti l’asilo. Il mandatario

professionale deve esercitare la propria attività di difesa con cura e diligenza.

Quest’obbligo concerne in primo luogo il rapporto con il proprio mandante,

ma si riferisce parimenti all’attitudine verso l’autorità giudiziaria. Più in

generale, si può esigere dal mandatario professionale il rispetto di determinati

criteri di comportamento, presupposto essenziale per il buon funzionamento

della giustizia. Segnatamente, può essere ragionevolmente preteso, da un

lato, che assuma solo quelle pratiche che è in grado di trattare con la dovuta

cura e diligenza, anche dal profilo linguistico, e, dall’altro lato, che si astenga

dall’inoltro di ricorsi aventi mero fine dilatorio. Ciò premesso, una conclusione

ricorsuale, del ricorrente difeso da un mandatario professionale - tendente

alla cassazione della decisione impugnata per il solo motivo che è stata redatta

dall’UFR, senza l’adozione delle appropriate misure correttive, in una lingua

ufficiale svizzera diversa da quella del Cantone d’attribuzione del ricorrente,

o del suo luogo di residenza effettiva - sarà pertanto, di principio, respinta.

Tuttavia, giusta l’art. 159 cpv. 3 OG, un’indennità per spese ripetibili può essere

posta a carico dell’autorità, ancorché integralmente vincente, segnatamente

allorquando la parte soccombente medesima è stata indotta ad inoltrare

ricorso sulla base d’atti amministrativi irregolari (v. DTF 114 Ia 254 consid. 5,

DTF 112 V 81 consid. 4, DTF 96 V 13 consid. 6 nonché GICRA 2003 n. 5; v. pure

J.-F. Poudret, S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation

judiciaire, Vol. V, Berna 1992, ad art. 159 n. 4 e relativi riferimenti). Incomberà

altresì alla parte soccombente, da un lato, d’inoltrare domanda d’assegnazione

di spese ripetibili, e, dall’altro lato, di dimostrare l’entità e l’utilità delle spese

- per esempio quelle relative alla traduzione dell’essenza della decisione

impugnata - sostenute per rimediare ad eventuali ostacoli all’esercizio

tempestivo ed appropriato del diritto di difesa derivanti dall’irregolarità

dell’atto amministrativo impugnato.

15. Nel caso concreto, l’UFR ha giustificato la redazione in francese della

decisione impugnata con un’evasione efficiente e tempestiva della domanda

d’asilo (art. 4 lett. b OAsi 1). Orbene, tale giustificazione è priva di fondamento

e non sorretta da alcun consistente elemento. L’evasione, in lingua francese,

di una procedura svoltasi in lingua italiana, ad oltre due anni dall’ultimo atto

istruttorio rilevabile all’incarto, non risulta giustificabile con il richiamo

all’art. 4 lett. b OAsi 1. In altri termini, l’UFR non ha dimostrato che tale

modo di procedere si è reso necessario in virtù di effettive difficoltà a livello

organizzativo, nel senso indicato nella succitata norma. Pertanto, applicando

la deroga di cui all’art. 4 lett. b OAsi 1, l’UFR è incorso in una violazione del

principio della proporzionalità e, in modo particolare, dell’esigenza della

«necessità», condizione irrinunciabile perché possa realizzarsi una restrizione

dei diritti fondamentali della parte. L’UFR non ha peraltro adottato alcuna

misura correttiva, segnatamente nella forma della traduzione della decisione.

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ha rettamente sollevato la

violazione di legge, ma anche opportunamente provveduto ad incaricare terza

persona della traduzione in lingua italiana, lingua che il ricorrente conosce,

della decisione impugnata. Non si giustifica pertanto la cassazione del giudizio

litigioso per il semplice fatto che è stata redatta in francese. Il ricorrente

chiede, però, che gli sia rimborsata la spesa, inerente alla traduzione in

italiano della decisione impugnata. Della richiesta di cui trattasi si dirà al

considerando n. 17.

16. Il ricorrente chiede, altresì, la cassazione della decisione per accertamento

inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare,

l’audizione sui motivi d’asilo del (…) 2001 sarebbe, a suo parere, base di

giudizio manifestamente insufficiente. La CRA osserva, da un lato, che al

ricorrente sono state poste poche domande sull’appartenenza e le attività

politiche e religiose svolte. Dall’altro lato, l’UFR ha fondato il proprio giudizio

segnatamente sulla mancata risposta, da parte del ricorrente, a talune

domande capziose (…) senza che l’interrogante abbia saputo riformulare

dette domande in modo chiaro nonostante le specifiche e palesi difficoltà di

comprensione manifestate dal ricorrente. Quest’ultimo, da parte sua, come

rettamente rilevato nel gravame, ha comunque fornito una versione dei

fatti, sia dal profilo politico che religioso, che se non giustifica l’immediato

accoglimento della sua domanda d’asilo impone comunque ulteriori

accertamenti fattuali non solo in merito al vissuto del ricorrente stesso -

attraverso una nuova audizione più approfondita sui motivi d’asilo e il ricorso

ad eventuali altre fonti d’informazione attendibili - ma pure sui rischi in

caso di rimpatrio per persona di fede (…) che sostiene d’essere già stata

imprigionata in passato per dieci mesi per motivi politici. Ne consegue che

la decisione impugnata, che viola il diritto federale, è annullata. Quando la

CRA annulla una decisione, essa può sostituirsi all’istanza inferiore e giudicare

nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61

cpv. 1 PA). In particolare, si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono

completi o comunque sufficienti a statuire sull’applicazione del diritto federale

(GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65 = GAAC 61.13). Tale non è il caso nella

presente fattispecie, non apparendo possibile la pronunzia di una decisione di

merito senza ulteriori chiarimenti. Pertanto, gli atti di causa vanno restituiti

all’UFR affinché riprenda l’istruzione e proceda, entro termini ragionevoli, a

completare l’accertamento dei fatti determinanti nel senso indicato nonché a

pronunciare una nuova decisione.

17. Visto l’esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63

PA). Si giustifica altresì, l’attribuzione di spese ripetibili, ritenuto che

il ricorrente, assistito in questa sede, ha dovuto sopportare delle spese

indispensabili e relativamente elevate (art. 64 PA). Le ripetibili devono altresì

compensare segnatamente le spese di rappresentanza o di patrocinio e gli

sborsi ed altre spese di parte (art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 settembre 1969

sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [OTSPA], RS 172.041.0).

17.1. Le spese di patrocinio, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate

d’ufficio in (…; imposta sul valore aggiunto [IVA)] compresa), conto tenuto del

lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore (art. 8 cpv. 1, 2 lett. a, 3, 4, 5

OTSPA).

17.2. Alla luce di quanto esposto al consid. 14.2 del presente giudizio, la

pretesa di rimborso delle spese di traduzione della decisione impugnata,

sostenute dal ricorrente, si rivela di principio tutelabile. Il ricorrente, sulla

scorta (…; doc. D), quantifica in fr. 500.- le spese di traduzione sostenute.

Sennonché, né nella menzionata (…), né (…; doc. C), né infine nel ricorso è

indicata la specifica base di calcolo utilizzata dalla persona che ha eseguito la

traduzione. Va inoltre rilevato che nella citata (…) è segnalato che nel costo

della traduzione sono pure compresi «gli estratti in lingua italiana che erano

stati allegati alla decisione». Premesso che non è dato evincere, se non per

deduzione, di quali documenti si tratti, e presumendo che il traduttore abbia

inteso riferirsi al testo di legge ed al materiale informativo sull’aiuto al ritorno,

annessi alla decisione, va rilevato ch’essi sono reperibili pure in lingua italiana

e non necessitano di traduzione. Peraltro, nella determinazione dell’importo

dovuto al ricorrente a titolo d’esborso per le spese di traduzione, non si

giustifica l’assunzione di costi di traduzione altri che quelli della decisione

impugnata.

17.3. In assenza di specifiche indicazioni di parte, la CRA ritiene appropriato

di determinare - d’ufficio secondo l’art. art. 8 cpv. 1 OTSPA - l’ammontare

delle spese di traduzione in virtù della tariffa 2004 applicabile alle prestazioni

fornite da traduttori o revisori esterni all’amministrazione generale della

Confederazione (…). Secondo tale tariffario, la riga intera di traduzione

è remunerata, di regola, a fr. 3.55 per un traduttore diplomato, per testo

di difficoltà media, come nel caso concreto. Va altresì rilevato che nella

fattispecie di cui trattasi non si giustifica un aumento di detto importo

per l’urgenza della traduzione evocata (…). Infatti, detta urgenza non è

comunque stata dimostrata, ritenuto che il termine ricorsuale scadeva il

10 giugno 2003. Non possono altresì essere concessi altri supplementi non

esplicitamente dimostrati dal ricorrente. La CRA rileva inoltre che la persona

che ha tradotto la decisione impugnata non appare essere un traduttore

diplomato. Sennonché, trattasi di licenziato in giurisprudenza cognito del

diritto d’asilo. Non vi è pertanto neppure ragione d’applicare una tariffa più

bassa dell’usuale, tenuto conto, peraltro, che ogni linea intera della decisione

impugnata conta più delle abituali 60 battute. Da quanto esposto, e dovendosi

quantificare il testo giuridicamente rilevante della decisione impugnata in

un massimo d’ottanta righe intere, risulta equo stabilire in fr. 284.- (80 × 3.55)

l’importo da rifondersi al ricorrente per le spese di traduzione.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 69.49 - Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia

d'asilo del 3 novembre 2004 nella causa X. Y, anche pubblicato in Giurisprudenza ed

informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 20...

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2005

Année

Anno

Band 69

Volume

Volume

Seite ---

Page

Pagina

Ref. No 150 006 980

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.