Public Parking Management Subject to VAT, Roadside Parking Exempt
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled that parking facilities managed by a public entity are subject to VAT because their management is an economic activity rather than an act of public authority, as the public entity cannot compel citizens to use the parking. Furthermore, the court clarified that the VAT exemption for public parking spaces applies only to short-term parking along roadsides or on open public squares without barriers, distinguishing this from longer-term parking in garages or areas with controlled access, which are taxable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 14 ch. 17 let. c OTVA, Art. 17 al. 4 OTVA, Art. 14 Ziff. 17 Bst, Art. 17 Abs. 4 MWSTV, Art. 17 cpv. 4 OIVA, Art. 17 dell; Public Parking Management Subject to VAT, Roadside Parking Exempt: Furthermore, the court clarified that the VAT exemption for public parking spaces applies only to short-term parking along roadsides or on open public squares without barriers, distinguishing this from longer-term parking in garages or areas with controlled access, which are taxable.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is the primary basis for the partial annulment of the decision regarding the exemption of revenue from parking area P2.
These provisions are cited as the basis for subjecting the revenues from parking area P1 to value-added tax.
Volltext
JAAC 66.96
Decisione della Commissione federale di ricorso in
materia di contribuzioni del 21 maggio 2002 nella
causa Aeroporto X [CRC 2000-032]
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Exonération des emplacements
appartenant au domaine public pour le stationnement de véhicules
(art. 14 ch. 17 let. c OTVA). Puissance publique (art. 17 al. 4 OTVA).
- L’acte de puissance publique se caractérise par un rapport de
subordination et par l’application d’une réglementation de droit public
opposable à l’administré. Etant donné que la collectivité publique ne
peut forcer les citoyens à utiliser ses parkings, la simple gestion de
places de parc ne constitue pas une tâche entrant dans la définition
de la puissance publique. De plus, l’activité en question représente
clairement une activité économique ou commerciale qui peut être
exercée par n’importe quelle autre entreprise privée, si bien qu’il se
justifie, pour des motifs de neutralité concurrentielle, d’assujettir à la
TVA une collectivité publique qui exécute une telle tâche (consid. 4a et
b).
- Interprétation de la notion juridique indéterminée d’«emplacements
n’appartenant pas au domaine public pour le stationnement de
véhicules» contenue à l’art. 14 ch. 17 let. c OTVA et confirmation
(partielle) de la pratique développée à ce sujet par l’Administration
fédérale des contributions (consid. 5c-d, 6 et 7). Seules les places de
parc de durée limitée, généralement brève, qui se trouvent le long
de la chaussée ou bien sur des places publiques accessibles sans
obstacle (barrière ou entrée spéciale) sont exclues du champ de l’impôt
(consid. 7a). Ces conditions sont également valables pour les parkings
annexés à des infrastructures particulières (hôpital, aéroport, école,
etc.; consid. 7b).
Mehrwertsteuer (MWST). Steuerbefreiung von Grundstücken, die dem
Gemeinwesen gehören, für das Parkieren von Fahrzeugen (Art. 14
Ziff. 17 Bst. c MWSTV). Hoheitliches Handeln (Art. 17 Abs. 4 MWSTV).
- Ein Akt hoheitlichen Handelns ist gekennzeichnet durch ein
Subordinationsverhältnis und durch die Anwendung einer Vorschrift
des öffentlichen Rechts gegenüber dem Bürger. Da das Gemeinwesen
seine Bürger nicht dazu zwingen kann, seine Parkplätze zu benützen,
ist die Verwaltung von Parkplätzen nicht als Tätigkeit anzusehen,
die unter die Definition hoheitlichen Handelns fällt. Hinzu kommt,
dass die zu beurteilende Tätigkeit eine wirtschaftliche oder
kaufmännische Tätigkeit darstellt, die von jedem anderen privaten
Unternehmen auch ausgeübt werden kann, so dass es aus Gründen der
Wettbewerbsneutralität gerechtfertigt ist, ein Gemeinwesen, das eine
derartige Tätigkeit ausübt, der Mehrwertsteuer zu unterwerfen (E. 4a
und b).
- Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der «nicht im
Gemeingebrauch stehenden Plätze für das Abstellen von Fahrzeugen»
in Art. 14 Ziff. 17 Bst. c MWSTV und (teilweise) Bestätigung der
von der Eidgenössischen Steuerverwaltung dazu entwickelten
Verwaltungspraxis (E. 5c-d, 6 und 7). Nur jene Parkplätze mit begrenzter
Parkzeit von grundsätzlich kurzer Dauer, die sich entlang einer Strasse
oder auf öffentlichen Plätzen befinden und die ohne Absperrung
(Schranke oder besondere Einfahrt) zugänglich sind, sind vom
Geltungsbereich der Steuer ausgenommen (E. 7a). Dies gilt auch für
jene Parkplätze, die sich im Bereich besonderer Einrichtungen (Spital,
Flugplatz, Schule, usw.) befinden (E. 7b).
Imposta sul valore aggiunto (IVA). Esclusione di fondi di proprietà dello
Stato per il parcheggio di veicoli (art. 14 n. 17 lett. c OIVA). Esercizio
della sovranità (art. 17 cpv. 4 OIVA).
- L’atto di esercizio della sovranità è caratterizzato da un rapporto
di subordinazione e dall’applicazione di una regolamentazione di
diritto pubblico che vale nei confronti dell’amministrato. Dato che la
collettività pubblica non può forzare i cittadini ad utilizzare i propri
parcheggi, la semplice gestione dei posteggi non costituisce un compito
rientrante nella definizione dell’esercizio della sovranità. Inoltre,
l’attività in questione rappresenta chiaramente un’attività economica
o commerciale che può essere esercitata da qualsiasi impresa privata,
per cui si giustifica, per motivi di neutralità della concorrenza,
l’assoggettamento all’IVA di una collettività pubblica che svolge un tale
compito (consid. 4a e b).
- Interpretazione della nozione giuridica indeterminata di «aree per
il parcheggio di veicoli non destinate all’uso pubblico» contenuta
nell’art. 4 n. 17 lett. c OIVA e conferma (parziale) della prassi sviluppata
a tale proposito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni
(consid. 5c-d, 6 e 7). Solo i parcheggi di durata limitata, generalmente
breve, che si trovano lungo la carreggiata oppure su aree pubbliche
accessibili senza ostacolo (barriera o entrata speciale) sono escluse
dal campo d’applicazione dell’imposta (consid. 7a). Queste condizioni
valgono pure per i parcheggi annessi a infrastrutture particolari
(ospedale, aeroporto, scuola, ecc.; consid. 7b).
A. L’Aeroporto X è iscritto dal 1° gennaio 1995 nel registro
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in qualità di
contribuente ai sensi dell’art. 17 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 concernente
l’imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464 e modifiche susseguenti).
B. L’Aeroporto gestisce varie aree destinate a posteggi di differenti tipologie, in
particolare:
- i posteggi a barriera (P1)
- i posteggi a parchimetro collettivo (P2)
- i posteggi locati durevolmente (P3, P4, P5).
C. Il 26 novembre 1996 l’AFC, confermando un’informazione telefonica
precedente, spiegò al contribuente che la messa a disposizione di posteggi
nelle aree di parcheggio P1 e P2 per i passeggeri o altre persone era
considerata un’operazione imponibile all’aliquota del 6,5% (aliquota in vigore
all’epoca dei fatti). Di conseguenza l’Aeroporto era invitato a presentare un
rendiconto degli importi determinanti per il calcolo dell’imposta dovuta
e dell’imposta precedente a partire dal 1° gennaio 1995. Con lettera del
10 gennaio 1997 il contribuente domandò che fosse presa una decisione
formale.
D. Il 24 aprile 1997 l’AFC emanò una decisione ai sensi dell’art. 51 OIVA con
cui confermò che la locazione di parcheggi di breve durata (ossia inferiore a
tre mesi), sia essa limitata nel tempo (90 minuti con parchimetro) o illimitata
(barriera con biglietti erogati automaticamente da pagare all’uscita) soggiaceva
a giusto titolo all’imposta.
L’Aeroporto impugnò con reclamo del 26 maggio 1997 la suddetta decisione.
E. Durante il periodo dal 21 maggio al 18 giugno 1997 l’AFC effettuò un
controllo fiscale nei locali dell’Aeroporto. In tale occasione essa stabilì che
l’imposta dovuta per la locazione di posteggi ammontava a Fr. (…) per i periodi
fiscali a far tempo dal 1° trimestre 1995 fino al 4° trimestre 1996. L’autorità
fiscale stabilì altri conti complementari sulla base delle dichiarazioni del
contribuente per i periodi fiscali degli anni 1997, 1998 e 1999.
Con decisione del 10 febbraio 2000 l’autorità fiscale confermò interamente il
suo precedente giudizio.
F. L’Aeroporto (in seguito: il ricorrente) ha impugnato la decisione su reclamo
con ricorso del 13 marzo 2000 dinanzi alla Commissione federale di ricorso
in materia di contribuzioni (in seguito: Commissione di ricorso). Il ricorrente
postula in via principale l’annullamento della decisione impugnata, in quanto
essa dichiara imponibile la messa a disposizione di parcheggi di breve durata,
siano essi limitati nel tempo o di durata illimitata.
G. Invitata a presentare le sue osservazioni, l’AFC ha risposto in data
18 maggio 2000, chiedendo il rigetto del ricorso con spese a carico del
ricorrente.
Estratto dei considerandi:
1.-2. (…)
3. Nel caso concreto il litigio concerne l’imponibilità della locazione di aree
destinate al parcheggio temporaneo di veicoli, ossia di durata inferiore a tre
mesi. Tenuto presente che il ricorrente è un’entità pubblica, la problematica è
stata finora abbordata dalle parti sotto i due aspetti seguenti, ossia:
- sotto l’aspetto dell’imponibilità soggettiva del ricorrente, che in quanto entità
pubblica, può escludere l’assoggettamento per alcuni compiti che adempie
nell’esercizio della propria sovranità (art. 17 cpv. 4 OIVA);
- sotto l’aspetto degli esoneri oggettivi, nella misura in cui la locazione di
aree non destinate all’uso pubblico per il parcheggio di veicoli è esonerata
dall’imposta sul valore aggiunto (art. 14 n. 17 lett. c OIVA).
Questi due aspetti della questione saranno pertanto esaminati nel seguito dalla
Commissione di ricorso.
4.a.
aa. Le operazioni effettuate nell’esercizio della propria sovranità esulano
dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Infatti
l’art. 17 cpv. 4 OIVA, la cui costituzionalità è stata confermata dal Tribunale
federale (DTF 125 II 480 consid. 6 e 7, pubblicata anche nella Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000, 2a parte, pag. 69 segg.; vedasi pure
la decisione della Commissione di ricorso dell’11 gennaio 2000, pubblicata
nella GAAC 64.80, consid. 3b/aa), stabilisce che «la Confederazione, i Cantoni
e i Comuni, le altre istituzioni di diritto pubblico nonché le persone e le
organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico non sono
assoggettati all’imposta per prestazioni che effettuano nell’esercizio della
loro sovranità, anche quando per tali prestazioni percepiscono emolumenti,
contributi od altre tasse. […] Le attività effettuate a titolo oneroso menzionate
in modo non esaustivo nell’allegato alla presente ordinanza sono in ogni caso
imponibili».
bb. Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha pure precisato che,
nella misura in cui la nozione di sovranità costituisce un’eccezione al
principio superiore della generalità dell’imposta sul consumo, essa deve
essere interpretata in modo restrittivo (Archivio di diritto fiscale svizzero
[ADFS], vol. 69, pag. 887, consid. 4a, tradotto nella RDAF 2000, 2a parte,
pag. 83 segg.; vedasi pure la giurisprudenza della Commissione di ricorso
nella GAAC 64.80 consid. 3b/aa). Nella decisione precitata l’Alta Corte ha
sottolineato che la nozione di compito, che comporta l’esercizio della sovranità,
è una nozione giuridica imprecisa e che essa si differenzia dalla nozione di
compito di diritto pubblico (consid. 3c e 4b; vedasi pure la decisione della
Commissione di ricorso pubblicata nella GAAC 64.80 consid. 3b/aa). Ne
discende che l’ente pubblico agisce nell’esercizio della propria sovranità,
se prende una decisione secondo cui obbliga in modo coercitivo una o più
persone a compiere un’azione o a tollerare una situazione. L’atto sovrano si
caratterizza quindi da un rapporto di subordinazione e dall’applicazione di
una regolamentazione di diritto pubblico opponibile al cittadino (decisione
precitata del Tribunale federale, consid. 4b).
cc. Ciò detto, per definizione, l’attività esercitata da un ente pubblico non può,
di principio, essere considerata puramente statale, se si tratta di un’attività
economica o commerciale che potrebbe essere esercitata da qualsiasi
impresa privata (Manuel Vogel, Die Besteuerung der Gemeinwesen im
Mehrwertsteuerrecht, in TVA/MWST/VAT-Journal 2/99, pag. 69 seg.). In tal
caso, infatti, si impone di sottoporre tale attività all’IVA per rispettare in
particolare il principio dell’uguaglianza concorrenziale. La sesta direttiva
ha del resto chiaramente espresso tale concetto, precisando che gli enti
pubblici devono essere assoggettati per le loro attività o operazioni, qualora
il loro esonero rappresenterebbe una distorsione della concorrenza di una
certa rilevanza (art. 4 § 5 cpv. 2 della sesta direttiva; vedasi pure la decisione
della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 6 febbraio 1997,
causa C-247/95, Racc. 1997 I pag. 791, n. 17). Bisogna infatti ammettere che
qualora un ente pubblico effettua prestazioni nell’ambito di un’impresa
commerciale o professionale, esso si presenta immediatamente come un
soggetto giuridico di medesimo rango rispetto agli altri operatori (Dieter
Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berna 1983, n. 137; Alois
Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française
par Marco Molino, Berne 1996, pag. 193; Daniel Riedo, Vom Wesen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden
Wirkungen auf das schweizerische Recht, Bern 1999, pag. 194). Del resto il
carattere puramente statale dell’attività è generalmente negato allorquando
l’autorità pubblica esercita un monopolio di fatto, ma l’operazione è a suo
carico unicamente per motivi di interesse pubblico, senza che l’attività in
causa appartenga per natura ai compiti che lo Stato non può delegare - salvo
che si tratti di una terza persona investita pure essa dello stesso potere statale
(decisione della Commissione di ricorso del 25 gennaio 1999, nella causa S. & P.
AG [CRC 1998-046], consid. 3b/bb, confermata dal Tribunale federale in data
24 novembre 1999, cfr. ADFS, vol. 69 pag. 882 segg., tradotta nella RDAF 2000,
2a parte, pag. 83 segg.; decisione non pubblicata della Commissione di ricorso
del 19 luglio 1999, nella causa S. [CRC 1998-171], consid. 4b).
b. Nella fattispecie il ricorrente sostiene che la Città di Z. (città da cui dipende
l’aeroporto) ha ricevuto, tra altri compiti di diritto pubblico, quello di costruire
e amministrare posteggi da destinare all’uso comune di tutta la popolazione.
Va pertanto riconosciuto che l’attività di messa a disposizione di parcheggi
rappresenta una prestazione effettuata nell’esercizio della propria sovranità.
Tuttavia, come detto sopra, non è necessariamente dato l’esercizio della
sovranità, nel senso stretto dell’IVA, ogni volta che l’amministrazione pubblica
effettua una prestazione. Per quel che concerne la costruzione e la gestione di
aree destinate a posteggi, si osserva che l’ente pubblico non esercita alcun
potere coercitivo nei confronti dei cittadini. È in particolare manifesto,
che esso non può in alcun modo obbligare i suoi cittadini a utilizzare i
posteggi (DTF 122 I 289 seg. consid. 6c). Se è vero, che in caso di infrazione
concernente i parcheggi, la Città di Z. può intervenire e assegnare una
multa o far rimuovere il veicolo, è anche vero che tale intervento non è di
competenza del ricorrente, bensì della polizia, nell’esercizio di compiti che
rivestono carattere di sovranità. La semplice gestione di posteggi in autosili
o di altri posteggi è un compito che non rientra nella definizione di sovranità.
D’altronde è chiaro che delle imprese private possono assolvere tale compito
al pari del ricorrente, ciò che è del resto il caso nella Città di Z. Ne deriva che
l’attività di gestione di aree adibite a parcheggio è manifestamente un’attività
economica o commerciale che può essere esercitata da qualsiasi impresa
privata. Al fine di rispettare il principio dell’uguaglianza della concorrenza
(cfr. lett. a/cc qui sopra), si giustifica di assoggettare una tale prestazione
all’IVA.
Essendo stata esclusa la possibilità di esonero del ricorrente nella veste di
entità pubblica, va ora esaminato l’esonero oggettivo previsto dall’art. 14 n. 17
lett. c OIVA.
5.a. Ai sensi dell’art. 4 lett. a e b OIVA soggiacciono all’imposta le forniture
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Svizzera a titolo oneroso, a
condizione che non siano espressamente escluse dall’imposta (art. 14 OIVA).
L’art. 5 cpv. 2 lett. b OIVA precisa che vi è parimenti fornitura quando un bene
viene messo a disposizione per l’uso o il godimento (per esempio in virtù di
un contratto di locazione o d’affitto giusta gli art. 253 segg. del Codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO] RS 220).
b. Giusta l’art. 14 n. 17 OIVA in relazione con l’art. 13 OIVA la messa a
disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi è esclusa
dall’imposta senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente. È invece
imponibile la locazione fino a tre mesi, per il parcheggio di veicoli, di aree
non destinate all’uso pubblico (art. 14 n. 17 lett. c OIVA). E contrario, si
deduce da tale articolo che la locazione di aree destinate all’uso pubblico
per il parcheggio di veicoli è esclusa dall’imposta. Questa disposizione
dell’OIVA si fonda sull’art. 8 cpv. 2 lett. b n. 8 delle disposizioni transitorie (disp.
trans.) della vecchia Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
29 maggio 1874 in vigore fino al 31 dicembre 1999 (vCost.[20]) rispettivamente
sull’art. 196 n. 14 cpv. 1 lett. b n. 8 della nuova Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) che prevede che
il trasferimento, la locazione a lungo termine e l’affitto di fondi sono esenti
dall’imposta, senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Se nel
messaggio che accompagna le disposizioni costituzionali del nuovo regime
fiscale (cfr. Boll. Uff. 1993 N 340) si precisa che la locazione limitata nel tempo
di aree per il parcheggio di veicoli deve costituire un’eccezione all’esonero
previsto, non traspare per contro l’eventuale volontà del Costituente di
estendere l’esonero per il parcheggio di veicoli alle aree destinate all’uso
pubblico. Tale esonero supplementare è apparso per la prima volta nel primo
progetto di ordinanza del 28 ottobre 1993 (art. 13 n. 18 lett. c del progetto
OIVA), ed è stato poi ripreso in seguito nella versione definitiva dell’OIVA
all’art. 14 n. 17 lett. c OIVA. Se si tiene conto del fatto che gli esoneri devono
essere interpretati in modo piuttosto restrittivo (cfr. consid. 5d/cc che segue) e
che essi comportano delle distorsioni di concorrenza, l’esclusione dall’imposta
dei parcheggi destinati ad uso pubblico è perlomeno dubbiosa e non si
giustifica pienamente neppure sotto l’aspetto dello scopo ultimo dell’articolo
costituzionale, ossia la volontà di evitare un rincaro delle locazioni (su tale
questione cfr. la decisione della Commissione di ricorso del 6 novembre
2001, pubblicata nella GAAC 66.41 consid. 4e). Tuttavia, alla luce del largo
potere di apprezzamento che è stato riconosciuto al Consiglio federale
dal Tribunale federale (DTF 123 II 298 seg. consid. 3a, tradotto nella RDAF
1997, 2a parte, pag. 743 segg.), va considerato che, esonerando gli introiti
provenienti dalla locazione di aree destinate ad uso pubblico per il parcheggio
di veicoli, il Consiglio federale non ha oltrepassato la competenza che gli
è stata attribuita. Ritenuto che non risultano violate neppure altre norme
costituzionali, tale disposizione deve essere considerata costituzionale. Del
resto la sua costituzionalità è dimostrata dal fatto che tale esonero è stato
ripreso nella nuova legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta
sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) all’art. 18 n. 21 lett. c.
c. L’art. 14 n. 17 lett. c OIVA esclude dall’imposta la locazione, per il posteggio
di veicoli, di aree destinate all’uso pubblico (in francese: «la location
d’emplacements appartenant au domaine public pour le stationnement de
véhicules»; in tedesco: «die Vermietung von im Gemeingebrauch stehenden
Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen»). La questione litigiosa, nella
presente vertenza, si incentra sul senso da dare a tale nozione giuridica
indeterminata. Il ricorrente considera che essa congloba tutti i tipi di
parcheggi gestiti dall’ente pubblico su terreni di sua proprietà. L’AFC, da parte
sua, interpreta la nozione in modo più restrittivo. Si evince in particolare
dalle Istruzioni per i contribuenti IVA (sia nella versione autunno 1994[21]
sia in quella del 1997[22], n. 133 e 660) che la locazione sino a tre mesi, per
il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso pubblico (posteggi
privati, sili-posteggio) soggiace all’imposta, mentre non soggiace all’imposta la
locazione di breve durata di posteggi pubblici ai lati stradali (per esempio
dotati di parchimetri ad uso collettivo o individuale). La portata delle
Istruzioni è ulteriormente precisata nella decisione impugnata, nel senso
che l’autorità fiscale considera che l’esonero riguarda unicamente i parcheggi
di breve durata che si trovano ai lati delle strade o sulle piazze pubbliche,
senza che esse siano separate dalla strada da un qualsiasi ostacolo (barriera
o entrata apposita). Per contro, gli introiti provenienti dallo stazionamento
di durata inferiore a tre mesi nei posteggi sotterranei o in altri stabilimenti
destinati al parcheggio di veicoli, nonché in piazze pubbliche separate dalla
via pubblica da un ostacolo (barriera o entrata apposita), soggiacciono
all’imposta. Non può infine essere esclusa dall’imposta la locazione di posteggi
annessi a un’infrastruttura particolare (ospedale pubblico, aeroporto, scuola,
piscina pubblica, ecc.) ritenuto che tali posteggi non possono essere definiti ad
uso pubblico, essendo principalmente destinati agli utenti delle infrastrutture
medesime.
Si tratta quindi di esaminare se l’interpretazione fatta dall’AFC è compatibile
con il testo dell’art. 14 n. 17 lett. c OIVA e con l’art. 8 cpv. 2 lett. b n. 8 disp.
trans. vCost. (art. 196 n. 14 cpv. 1 lett. b n. 8 Cost.).
d.
aa. Di principio i testi chiari devono essere applicati letteralmente per non
incorrere nell’arbitrio. Un testo è chiaro se i termini, nel loro senso corrente,
possono essere ragionevolmente compresi solo in un ben determinato modo.
Tuttavia, un’autorità può scostarsi da un testo chiaro, qualora, alla luce di
motivi pertinenti, il significato della disposizione non traduce il suo vero
senso. Tali motivi risultano dalla genesi della disposizione, dal suo scopo o dai
rapporti con altre norme (DTF 120 V 525 consid. 3a, DTF 120 II 113 consid. 3a,
DTF 119 Ia 241 consid. 7a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I, pag. 124-125; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, n. 419, pag. 89). Quando un testo è suscettibile
di più interpretazioni, ogni interpretazione deve essere confrontata alle
altre possibili. Se l’intenzione degli autori del testo traspare chiaramente
dai lavori preparatori, il giudice vi si conformerà. Egli dovrà pure esaminare il
testo in relazione con il contesto, il senso e il sistema della legge (DTF 123
III 26 consid. 2a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, DTF 120 V 525 consid. 3a;
decisione della Commissione di ricorso del 17 febbraio 1999 pubblicata nella
GAAC 64.33 consid. 4b; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Basilea e Francoforte sul Meno 1998,
n. 2.70 e citazioni; Grisel, op. cit., vol. I pag. 142; Knapp, op. cit., n. 420, pag. 89;
Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
3a ed., Zurigo 1998, n. 175 segg., pag. 41; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,
2a ed., Berna 1994, pag. 142 segg.). Inoltre, come ogni testo di legge, l’OIVA
è stata pubblicata nelle tre lingue ufficiali. Qualsiasi interpretazione deve
considerare le tre versioni esistenti, ritenuto che nessuna di esse prevale
sulle altre (DTF 125 II 58 consid. 2b, DTF 120 II 113 consid. 3a, DTF 116 II 527
consid. 2a).
bb. I concetti dell’OIVA si interpretano di principio in modo autonomo.
Tuttavia, il Tribunale federale ha già considerato che altre leggi federali e
cantonali possono talvolta servire come mezzi ausiliari di interpretazione,
in particolare quando la nozione in questione non è esclusivamente fiscale
(ADFS, vol. 70 pag. 227 consid. 6a, ADFS, vol. 69 pag. 809 consid. 4, ADFS, vol. 69
pag. 663 consid. 6b; decisioni della Commissione di ricorso del 15 agosto
2000, pubblicata nella JAAC 65.21 consid. 4d e del 7 febbraio 2001, pubblicata
nella JAAC 65.83 consid. 5b/bb). L’autorità fiscale non è tuttavia tenuta a
trasporre pedissequamente in materia di IVA le regole poste dalla legislazione
di riferimento (ADFS, vol. 70 pag. 227 consid. 6a).
cc. Da ultimo va segnalato che, secondo costante giurisprudenza, gli esoneri
devono di principio essere interpretati in modo piuttosto restrittivo dal
momento che essi rappresentano un’eccezione al principio dell’universalità
dell’IVA (DTF 124 II 377 consid. 6a, DTF 124 II 202 consid. 5e [RDAF 1998, 2a
parte, pag. 397], DTF 123 II 302 consid. 5b [RDAF 1997, 2a parte, pag. 751];
decisione della Commissione di ricorso pubblicata nella JAAC 63.93
consid. 4b/cc; Riedo, op. cit., pag. 115). L’interpretazione restrittiva non deve
tuttavia privare di senso l’esonero. Infatti questo metodo interpretativo non
deve essere usato a sfavore del contribuente. La massima dell’interpretazione
restrittiva non ha dunque, di per sé, una portata fiscalizzante (vedasi Pascal
Mollard, La TVA suisse: nouvelles clés pour les exonérations? in mwst.com:
Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, édité par le
Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [Hrsg.], Basilea, Ginevra,
Monaco 2000, pag. 1224, n. marg. 25).
6.a. Il demanio pubblico dipende dallo Stato. Esso comprende due tipi di
beni: gli uni compongono il patrimonio amministrativo, gli altri il demanio
pubblico in senso stretto. I beni del patrimonio amministrativo si dividono
in due specie: le cose utilizzate dagli impiegati pubblici direttamente a fini di
interesse pubblico (ad esempio i locali amministrativi dove lo Stato installa i
suoi servizi) e le cose utilizzate dai cittadini con l’intervento degli impiegati
dello Stato (ad esempio le scuole, gli ospedali, i musei, le biblioteche, ecc.). Le
cose che costituiscono il demanio pubblico in senso stretto si ripartiscono in
due categorie: il demanio pubblico naturale e il demanio pubblico artificiale.
Il demanio pubblico naturale è l’insieme dei beni creati esclusivamente o
principalmente dalla natura (Grisel, op. cit., vol. II, pag. 525 seg.).
Il demanio pubblico artificiale è costituito da tutte le opere predisposte dallo
Stato per servire direttamente all’uso comune: principalmente, la rete viaria,
le piazze, i sentieri, i ponti, ma anche i canali, le dighe, i parchi e le fontane. La
superficie che tali opere ricoprono non è, per natura, aperta a un uso comune.
Viste le sue caratteristiche intrinseche essa potrebbe essere oggetto di una
proprietà privata, a meno che non si trovi sul demanio pubblico naturale
(strada di montagna, diga, ecc.). Il demanio pubblico artificiale deve quindi
essere costituito. In primo luogo l’ente pubblico deve acquisirne la proprietà
(o qualsiasi altro diritto corrispondente all’uso previsto); in seguito, con dei
lavori di costruzione, esso deve predisporla per l’uso previsto; da ultimo,
ed è la condizione giuridicamente essenziale, esso deve assegnarle una
destinazione (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, n. 6.3.1,
pag. 269). L’assegnazione della destinazione è l’atto giuridico con cui un
bene pubblico è destinato a un uso comune; essa definisce le utilizzazioni
normali che un insieme indeterminato di persone può esercitare direttamente
sull’opera realizzata. La destinazione non è sottoposta a forma alcuna e può
in particolare intervenire in modo tacito. Ciò è il caso delle strade o delle
piazze aperte al pubblico senza che sia stata presa decisione alcuna, anche se
la particella è immatricolata a registro fondiario come proprietà privata dello
Stato (Moor, op. cit., vol. III, n. 6.3.2.2, pag. 272).
b. Il demanio pubblico permette di soddisfare il bisogno, sia esso individuale o
collettivo, che gli uomini hanno di disporre di uno spazio comune facilmente
accessibile: per comunicare, per spostarsi, o per isolarsi. La diversità di usi
possibili genera tuttavia dei rischi di disturbo reciproco, o di conflitti, che il
diritto amministrativo vuole prevenire, distinguendo tra diverse intensità
di usi e sottoponendoli a regimi giuridici specifici. L’uso è comune («usage
commun»; «Gemeingebrauch») quando può essere esercitato simultaneamente
da un grande numero di persone. La simultaneità non deve essere possibile
nello stesso luogo e nello stesso momento per tutti. Questo criterio vuol
significare che, se l’utilizzazione è regolarmente accessibile in modo continuo,
in generale ad un numero indeterminato di persone, essa rappresenta un uso
comune (Moor, op. cit., vol. III, n. 6.4.1.1, pag. 282 seg.).
L’uso commune accresciuto («usage commun accru»; «gesteigerter
Gemeingebrauch») si situa tra l’uso comune e l’uso particolare. È più intenso
del primo, ma meno del secondo. L’uso comune accresciuto si distingue in due
punti dall’uso comune: in primo luogo, a differenza dell’uso comune, l’uso
comune accresciuto può essere esercitato allo stesso tempo e nel medesimo
luogo unicamente da una persona o da persone determinate; in secondo luogo,
contrariamente all’uso comune, l’uso comune accresciuto è generalmente
subordinato a un’autorizzazione e al pagamento di una tassa (Grisel, op. cit.,
vol. II, pag. 550).
L’uso particolare («usage particulier»; «Sondernutzung») è la forma più intensa
di uso del demanio pubblico. Di principio soggiace a concessione, anche
se questo criterio da solo non è sufficiente a distinguerlo dall’uso comune
accresciuto. In realtà due elementi permettono di distinguere questi due usi
in modo approssimativo. Da un lato, l’uso comune accresciuto non altera la
sostanza del demanio pubblico oppure le fa subire modifiche le cui tracce
possono essere tolte con costi minimi. Per contro, l’uso particolare comporta
normalmente cambiamenti nella struttura del demanio pubblico, per cui il
ripristino dello stato antecedente necessita di costi elevati. D’altro lato, l’uso
comune accresciuto è più limitato nel tempo dell’uso particolare (Grisel, op.
cit., vol. II, pag. 550).
c. Per quel che concerne più precisamente il parcheggio dei veicoli, esiste
un’abbondante giurisprudenza sulla distinzione tra uso comune e uso comune
accresciuto. Alla luce del vecchio art. 37 cpv. 2 Cost. (ora art. 82 cpv. 3 Cost.)
che vietava la riscossione di tasse per l’utilizzazione delle strade pubbliche
entro i limiti della loro destinazione, si era posta la questione a sapere in che
misura il divieto di tasse poteva applicarsi alla sosta di veicoli. La soluzione a
tale quesito presupponeva tra l’altro di differenziare tra la sosta qualificabile
quale uso comune e la sosta qualificabile quale uso comune accresciuto. In
una decisione del 1958 (DTF 89 I 533 segg.) il Tribunale federale ha stabilito
che la gratuità non concerneva solamente il traffico in movimento, bensì pure
il traffico statico (DTF 81 I 190 consid. b), nella misura in cui quest’ultimo
si mantenesse nei limiti della destinazione delle strade e costituisse un uso
comune. Il fatto di parcheggiare il proprio veicolo davanti a un negozio per
fare gli acquisti faceva parte dell’uso comune delle strade, contrariamente
al parcheggio di automobili durante mezza giornata o una giornata intera
di lavoro o durante tutta la notte. Senza definire la durata oltre la quale il
parcheggio di veicoli non poteva più far parte dell’uso comune, il Tribunale
federale aveva ammesso, nel caso qui citato, che il parcheggio di un’ora del
proprio veicolo costituiva uso comune e rientrava nella nozione di «traffico»
ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 Cost. (DTF 89 I 539 consid. 4c). L’Alta Corte ha
confermato questa prima opinione in diverse decisioni successive (DTF 94
IV 31 segg., DTF 100 IV 100 segg., DTF 108 Ia 113 segg., DTF 112 Ia 39 segg.; dello
stesso parere, il Consiglio federale nella GAAC 44.24).
In una decisione del 1° luglio 1991 (pubblicata nei Blätter für Zürcherische
Rechtsprechung [ZR] 90/1991 n. 11, 38) la Corte di Cassazione del Tribunale
federale ha rilevato che oltre al criterio della durata, anche le caratteristiche
del luogo esercitavano un’influenza sulla distinzione tra il parcheggio
appartenente all’uso comune e quello di lunga durata. A dipendenza delle
circostanze, una durata massima di 15-30 minuti poteva essere considerata la
regola per un uso comune. Tuttavia, la durata massima di sosta, che poteva
ancora essere qualificata quale uso comune, doveva essere fissata a 120 minuti.
Le conclusioni di questa decisione sono state criticate dalla dottrina, che
giudicava troppo elevato il limite di due ore per città come Zurigo (vedasi
Tobias Jaag, Gebührenpflichtiges Parkieren auf öffentlichem Grund, in
Pratique juridique actuelle [PJA] 2/94, pag. 186).
In una recente decisione (DTF 122 I 279 segg., e in particolare pag. 285 seg.
consid. 2e) il Tribunale federale ha constatato che fino a quel momento non
aveva fissato in modo definitivo il limite di tempo entro il quale la sosta di
veicoli poteva ancora essere considerata uso comune. Esso ha parimenti
rilevato che, secondo la dottrina, il limite tra il parcheggio appartenente all’uso
comune e il parcheggio di lunga durata non poteva essere fissato in modo
definitivo, ma dipendeva dalle condizioni particolari del luogo in questione.
La dottrina precedente considerava che il limite doveva corrispondere a
un’ora di parcheggio, mentre la dottrina più recente valutava che il parcheggio
per più di 15-30 minuti nel centro di una grande città rappresentava già un
uso comune accresciuto. In definitiva il Tribunale federale ha considerato
che il criterio, che permettesse di operare la distinzione tra i due tipi di uso,
fosse in particolare quello della «Gemeinverträglichkeit» dell’uso; un uso è
«gemeinverträglich» quando può essere esercitato nello stesso modo da tutti
i cittadini interessati senza che altri cittadini non siano impediti in modo
proibitivo di beneficiare dello stesso uso. Secondo tale modo di vedere, la
durata di parcheggio che può essere qualificata come «gemeinverträglich» può
essere determinata dal rapporto tra l’offerta e la domanda. Più il numero
di utenti stradali desiderosi di ottenere un posteggio è elevato, più corta
sarà la durata in cui ciascuno potrà occupare un parcheggio senza rendere
impossibile agli altri utenti lo stesso uso. Nel caso in esame l’Alta Corte ha
giudicato che una durata di sosta superiore a 30 minuti nel centro di Zurigo
costituiva un uso comune accresciuto del demanio pubblico.
7.a. Nel commentario del Dipartimento federale delle finanze concernente
l’OIVA del 22 giugno 1994 (FF 1994 III 551), il Consiglio federale ha chiaramente
espresso la volontà di sottoporre all’IVA la locazione per il parcheggio di
veicoli negli autosili. Ha invece escluso dall’imposta la locazione temporanea
di posteggi ai lati della strada (dotati ad esempio di parchimetri ad uso
collettivo o individuale). Questo passaggio del commentario è stato ripreso
letteralmente nel messaggio esplicativo della LIVA (cfr. il Rapporto della
Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 agosto
1996, pubblicato nel FF 1996 V 743). I lavori preparatori permettono pertanto
di rendersi conto che la volontà del legislatore non è mai stata quella di
attribuire un senso molto esteso alla nozione di «aree destinate all’uso
pubblico per il parcheggio di veicoli». Questa constatazione è del resto in
accordo con il principio secondo cui gli esoneri devono essere interpretati
in modo restrittivo (cfr. consid. 5d/cc che precede; vedasi pure Jean-Marc
Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur
ajoutée, Friburgo 2000, pag. 58). Alla luce di questi due elementi la nozione
di «domaine public» nella versione francese dell’OIVA è troppo estesa. In
effetti, se si ritenesse tale versione, qualsiasi parcheggio appartenente
a un ente pubblico e destinato a uso pubblico potrebbe essere escluso
dall’imposta. I termini della versione italiana dell’OIVA «uso pubblico» sono
poco precisi - non corrispondono a nessun termine tecnico particolare del
diritto amministrativo - e potrebbero essere interpretati letteralmente in
modo molto esteso, permettendo a qualsiasi tipo di parcheggio destinato
all’uso pubblico di beneficiare dell’esonero. Resta la versione tedesca
dell’OIVA («Gemeingebrauch») che, senza predominare realmente sulle
altre versioni, indica la direzione in cui deve orientarsi l’interpretazione,
ossia nel senso dell’utilizzazione del criterio di uso comune in relazione al
parcheggio di veicoli. Come è stato detto sopra (cfr. consid. 6c), il criterio in
questione non è assolutamente applicabile in modo semplice ad ogni caso
concreto ed è generalmente ammesso che la distinzione tra uso comune e
uso accresciuto dipenda dalle condizioni di ogni fattispecie, in particolare
dall’offerta e dalla domanda di posteggi. Tuttavia, come è stato sottolineato in
precedenza (cfr. consid. 5d/bb), se l’AFC può ispirarsi ad altre legislazioni per
interpretare l’OIVA, essa non ha l’obbligo di applicarle alla lettera. A mente
della Commissione il criterio fissato dall’autorità fiscale secondo cui solo i
parcheggi di durata limitata, generalmente breve, che si trovano ai lati stradali
o sulle piazze pubbliche accessibili senza ostacoli (barriera o entrata apposita),
possono essere esonerati dall’imposta, è sostenibile. Al contrario, quando
si tratti di un autosilo o di una piazza pubblica trasformata in parcheggio
con entrata e uscita controllate da barriere o da un altro ostacolo, la durata
del parcheggio diventa illimitata, e in questi casi la nozione di uso comune
non può certamente più essere utilizzata. Il ricorrente sostiene che la posa
di barriere nei parcheggi ha principalmente lo scopo di ridurre il numero di
agenti della polizia comunale destinati alla sorveglianza dei parcheggi. Inoltre,
le tasse riscosse in questi luoghi di sosta aumentano in modo rilevante se
la durata del parcheggio oltrepassa un certo tempo, e ciò per scoraggiare il
cittadino a lasciare la sua autovettura parcheggiata durante lunghi periodi,
favorendo così una certa rotazione tra gli utenti. Questi due motivi non
permettono tuttavia di negare che in questi tipi di parcheggi la durata di sosta
è illimitata e che ciascun utente può restare per tutto il tempo che desidera,
se paga il prezzo corrispondente. La situazione è fondamentalmente diversa
nei parcheggi limitati nel tempo, dove l’automobilista è di principio tenuto a
liberare il posto occupato alla fine del tempo previsto, che è in genere assai
breve. Questa differenza di situazione permette altresì di affermare che non
vi è disparità di trattamento tra i due tipi di parcheggi, contrariamente a
quanto pretende il ricorrente. La prassi dell’AFC che consiste nell’esonerare i
parcheggi di durata limitata ubicati ai lati delle strade o sulle piazze pubbliche
il cui accesso non è ostacolato da una barriera o da un’entrata apposita deve
quindi essere convalidata, ritenuto che essa corrisponde all’interpretazione
storica e sistematica dell’art. 14 n. 17 lett. c OIVA.
b. Nella decisione impugnata l’AFC ha pure stabilito che i parcheggi annessi
a infrastrutture particolari, quali un ospedale pubblico, un aeroporto,
una scuola o una piscina pubblica, non possono essere definite aree di
uso comune, in quanto questo genere di parcheggio non è destinato a
qualsiasi cittadino, bensì prioritariamente agli utenti delle infrastrutture
medesime. La Commissione di ricorso è tuttavia dell’opinione che in questo
caso l’interpretazione dell’autorità fiscale è troppo restrittiva, poiché essa
priva di senso l’esonero (cfr. consid. 5d/cc in fine). Il fatto che un parcheggio
sia principalmente destinato ai cittadini suscettibili di essere interessati
dall’infrastruttura adiacente il parcheggio, non può significare che la sosta di
veicoli in quel parcheggio non possa più essere considerata un uso comune.
Riservato il caso in cui l’accesso a questo tipo di parcheggio sia realmente
limitato agli utenti dell’infrastruttura, per mezzo di «badges» o di altri
mezzi di legittimazione, non è corretto affermare che queste aree di sosta
non siano aperte a un numero indeterminato di persone, e che pertanto
esse non corrispondano più alla definizione di uso comune. Ad esempio, è
assolutamente pensabile che qualcuno si serva del parcheggio dell’ospedale
per recarsi presso un conoscente che abita in prossimità di tale ospedale. Al
contrario, portando all’estremo il ragionamento dell’AFC, si potrebbe dire che
i parcheggi in centro città sono riservati unicamente alle persone desiderose
di parcheggiare in centro città e non a qualsiasi cittadino. È manifesto che
l’argomento non regge. Occorre pertanto riprendere i criteri precedentemente
precisati, ossia differenziare tra i parcheggi a durata limitata o illimitata e
relativamente breve o più lunga. Ne discende che la prassi dell’AFC relativa ai
parcheggi annessi a infrastrutture particolari deve essere annullata, poiché
essa concerne dei parcheggi di durata limitata e relativamente breve e va oltre
il senso dell’art. 14 n. 17 lett. c OIVA precisato sopra.
8.a. Una volta definita la portata dell’art. 14 n. 17 lett. c OIVA, occorre ancora
esaminare, nel caso concreto del ricorrente, quali siano i parcheggi la cui
messa a disposizione genera dei ricavi, che possono beneficiare dell’esonero,
e quali, al contrario, sono soggetti ad imposta. Nella fattispecie, due aree di
parcheggio che presentano caratteristiche differenti, ossia i parcheggi P1 e P2,
sono ancora oggetto di litigio a questo stadio della procedura. Si noti, che l’AFC
ha costituito un dossier fotografico che permette di prendere visione delle
caratteristiche concrete dei parcheggi esaminati.
b. Il parcheggio P1 è un parcheggio collettivo costruito all’aperto e dotato
di barriere all’entrata e all’uscita. Il suo funzionamento è interamente
automatizzato con pagamento all’uscita. La durata di stazionamento è
illimitata e le tariffe di parcheggio sono moderatamente elevate soprattutto
durante le prime ore, per diminuire poi a partire da una sosta di più di otto
ore. Visto il carattere illimitato della durata di sosta possibile, è chiaro che
questo tipo di posteggio non rientra nella definizione di uso comune. Ci si
trova al contrario in presenza di contratti di locazione di breve durata, le cui
controprestazioni soggiacciono all’imposta sul valore aggiunto sulla base degli
art. 4 e 5 OIVA. La decisione dell’AFC deve quindi essere confermata su questo
punto.
c. Il parcheggio P2 è situato praticamente davanti all’entrata dell’edificio
principale dell’Aeroporto. Esso è dotato di un parchimetro collettivo e la
durata di stazionamento è limitata a 90 minuti al massimo. L’AFC considera
che i ricavi provenienti da tale parcheggio non possono essere esclusi
dall’imposta per i due seguenti motivi. In primo luogo, visto che l’Aeroporto
non si trova vicino ad un centro abitato, sarebbe difficile immaginare che
il parcheggio in questione possa interessare altre persone se non quelle
che intendono usufruire delle infrastrutture aeroportuali (familiari che
accompagnano un viaggiatore, visitatori, clienti del bar dell’Aeroporto). Di
fatto tale parcheggio non è destinato a qualsiasi cittadino, ma unicamente
a quelli che vogliono recarsi all’Aeroporto, per cui non si può affermare
che esso è di uso comune. In secondo luogo, il parcheggio si trova alla fine
di una strada a vicolo cieco, che non può essere considerata una strada
aperta al traffico in movimento in senso proprio. Tuttavia, come rilevato
più sopra dalla Commissione di ricorso (cfr. consid. 7b), la nozione di uso
comune non deve essere interpretata in modo a tal punto restrittivo da
escludere qualsiasi parcheggio annesso a un’infrastruttura speciale con
il pretesto che il parcheggio in questione si rivolge prioritariamente agli
utenti dell’infrastruttura. Come sottolinea il ricorrente, l’accesso ai posteggi
non è limitato in alcun modo, per cui qualsiasi cittadino può accedervi e
parcheggiare il proprio veicolo, indipendentemente dalla propria intenzione
(accompagnare qualcuno, guardare gli aeroplani, bere qualcosa, passeggiare
ai lati dell’aeroporto, ecc.). Chiunque posteggi in un luogo, lo fa sempre con
uno scopo preciso, sia che sosti in centro città, all’ospedale o all’aeroporto.
L’interesse particolare dell’utente non può essere considerato un criterio
determinante per escludere a priori l’uso comune. In merito al secondo motivo
addotto dall’autorità fiscale, la Commissione di ricorso constata che, secondo
la giurisprudenza relativa alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla
circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), la nozione di strada aperta al traffico
in movimento deve essere interpretata estensivamente. Una strada è aperta
alla circolazione pubblica se è a disposizione di una cerchia indeterminata di
persone, anche se il suo uso è limitato per la natura della strada o per il modo
o lo scopo della sua utilizzazione. Ad esempio, questa caratteristica è stata
riconosciuta a una strada privata che conduce a una cava abbandonata lungo
bordo di un fiume, ma utilizzata da un numero indeterminato di pescatori
(vedasi André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentario, 3a ed., Losanna 1996, pag. 29 n. 2.3 con la giurisprudenza citata).
Ne discende che la strada di accesso al parcheggio è manifestamente una
strada pubblica aperta al traffico in movimento.
Eliminate queste due obiezioni dell’AFC, si tratta di esaminare ancora se, per
sue altre caratteristiche, il parcheggio P2 rientra nella nozione di uso comune
dell’art. 14 n. 17 lett. c OIVA. Ciò è precisamente il caso, poiché il posteggio in
questione non è dotato di barriere e la durata di stazionamento è limitata a
90 minuti al massimo. Di conseguenza, i ricavi provenienti dai posteggi situati
in questa area di sosta devono essere esonerati sulla base dell’art. 14 n. 17
lett. c OIVA. Il ricorso è pertanto accolto su questo punto.
9.-10. (…)
11. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente
accolto in relazione all’esonero degli introiti provenienti dal parcheggio P2.
La decisione su reclamo dell’AFC del 10 febbraio 2000 è quindi parzialmente
annullata. (…)
[20] Può essere consultata sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia
all’indirizzo http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/
gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0008.File.tmp/bv-alt-i.pdf
[21] Possono essere ottenute presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni,
CH-3003 Berna.
[22] Possono essere ottenute presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni,
CH-3003 Berna.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 66.96 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni
del 21 maggio 2002 nella causa Aeroporto X [CRC 2000-032]
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2002
Année
Anno
Band 66
Volume
Volume
Seite ---
Page
Pagina
Ref. No 150 005 747
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.