Switzerland Postpones Restrictions on Italian Private Broadcasters
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Council is asked to postpone for two years the enforcement of restrictive provisions limiting the reception of Italian private broadcasters via cable networks. This is due to the uncontrolled proliferation of Italian private broadcasters following an Italian Constitutional Court ruling, which has led to interference with Swiss national broadcasts and the potential for widespread distribution of Italian private channels within Switzerland via cable. The Council acknowledges the difficulties and agrees to accept the postulate, recognizing the ongoing efforts in Italy to regularize the situation and the need for a reasonable timeframe for international coordination and licensing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 78 Absatz, Art. 78 renza, Art. 78 cos, Art. 78 cvp, Art. 1 cfr; Switzerland Postpones Restrictions on Italian Private Broadcasters: This is due to the uncontrolled proliferation of Italian private broadcasters following an Italian Constitutional Court ruling, which has led to interference with Swiss national broadcasts and the potential for widespread distribution of Italian private channels within Switzerland via cable. The Council acknowledges the difficulties and agrees to accept the postulate, recognizing the ongoing efforts in Italy to regularize the situation and the need for a reasonable timeframe for international coordination and licensing.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article, which limits the distribution of programs from Italian private broadcasters via cable networks, is the subject of the postulate's request for a postponement of its application.
Volltext
21. Juni 1985 N 1263 Postulat Salvioni
#ST# 85.371 delle telecomunicazioni - cioè al Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni italiano - di dare ufficiale ricono-
Postulato Salvioni scimento alla emittenza privata e quindi a rilasciare una
Italienische Privatsender. concessione o un'autorizzazione vincolata al rispetto di
Empfang über Gemeinschaftsantennen determinate norme, come previsto dal Regolamento Interna-
zionale delle Telecomunicazioni.
Emittenti private italiane. Filodiffusione Di conseguenza il citato Ministero non può autorizzare
Chaînes privées italiennes. Télédistribution l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
italiana (Servizi radioelettrici) di procedere come stabilito
dagli accordi internazionali sottoscritti anche dall'Italia
presso I'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
= Istituto specializzato del Consiglio economico e sociale
dell'ONU, Ginevra) e cioè di coordinare con i paesi confi-
Wortlaut des Postulates vom 11. März 1985 nanti le caratteristiche tecniche di queste emittenti.
Der Bundesrat wird eingeladen, die Anwendung der ein- Ne consegue che l'emittenza privata italiana viene a trovarsi
schränkenden Bestimmungen von Artikel 78 Absatz 1 Buch- in una specie di limbo, dove né può essere condannata.
stabe a der Verordnung 1 vom 17. August 1983 zum Telegra-
fen- und Telefonverkehrsgesetz um weitere zwei Jahre hin- 3. Ripercussioni in Svizzera: Da questa situazione scaturi-
auszuschieben (Verbreitung der Programme italienischer scono seri problemi anche per la Svizzera, non sempre di
Privatsender über Kabelnetze). facile collocazione e soluzione. Eccone due:
Testo del postulato del 11 marzo 1985 3.1. In alcune regioni di confine, ma in particolare in Ticino,
l'impiego incontrollato di frequenze di trasmissione (canali)
II Consiglio federale è invitato a prorogare di altri due anni
da parte di emittenti private italiane in selvaggia concor-
l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell'articolo 78
renza fra loro al fine di accapararsi il maggior bacino possi-
cp. 1 lett. a della OTT No. 1 del 17 agosto 1983 sulla LTT del
14 ottobre 1922 (filodiffusione dei programmi delle emittenti bile di utenza (vedi area pubblicitaria), si dapione forti e
pregiudizievoli interferenze sulla ricezione dei programmi
private italiane).
nazionali (radio e televisione) svizzeri. Infatti i casi tuttora in
Texte du postulat du 11 mars 1985 sospeso sono 6 e tutti in via di soluzione. Dei 30000 nostri
Le Conseil fédéral est invité à proroger de deux ans l'entrée utenti perturbati due anni fa oggi ancora «solo» 3000 lamen-
en vigueur des dispositions limitatives de l'article 78, 1er tano inconvenienti di ricezione.
alinéa, lettre a, de l'ordonnance 1 du 17 août 1983 relative à 3.2. I programmi di alcune emittenti private italiane ven-
la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance gono ricevuti e distribuiti dai gestori di impianti di ricezione
télégraphique et téléphonique (télédiffusion des pro- collettiva con rete di distribuzione via cavo, del Cantone
grammes des chaînes privées italiennes). Ticino.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Bonny, A queste reti sono oggi allacciati, nel Cantone Ticino, circa
Carobbio, Cotti Flavio, Cotti Gianfranco, Giudici, Pini, Rob- 22000 dei 98000 utenti TV concessionati. Potenzialmente
biani (7) sarebbero oggi in grado di allacciarsi al cavo circa 40000
utenti perché residenti in comuni già provvisti di reti di
Testo del postulato del 11 marzo 1985 distribuzione via cavo.
II Consiglio federale è invitato a prorogare di altri due anni Per questi utenti, ovviamente, i programmi privati italiani
l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell'articolo 78 così distribuiti altro non costituiscono che un gradito poten-
cpv. 1 lett. a del la OTT No. 1 del 17 agosto 1983 sulla LTT del ziamento delle possibilità di scelta di programmi di indubbio
14 ottobre 1922 (filodiffusione dei programmi delle emittenti interesse.
private italiane). Il Consiglio federale preoccupato soprattutto per gli aspetti
negativi illustrati in precedenza e vista la lentezza con la
Texte du postulat du 11 mars 1985 quale il problema veniva affrontato in Italia decideva di agire
Le Conseil fédéral est invité à proroger de deux ans l'entrée in vari modi per tutelare gli interessi della Svizzera in questo
en vigueur des dispositions limitatives de l'article 78, settore.
1sr alinéa, lettre a, de l'ordonnance 1 du 17 août 1983 relative È così che, oltre a gli interventi a carattere diplomatico, agli
à la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspon- interventi a carattere tecnico-amministrativo delle PTT ed a
dance télégraphique et téléphonique (télédiffusion des pro- quelli presso l'organismo internazionale delle Telecomuni-
grammes des chaînes privées italiennes). cazioni (UIT) il Consiglio federale decise di inserire nella
nuova ordinanza 1 (OTT 1) del 17 agosto 1983 relativa alla
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Bonny, «legge sulla corrispondenza telegrafica e telefonica» (LTT)
Carobbio, Cotti, Flavio, Cotti Gianfranco, Giùdici, Pini, Rob- del 14 ottobre 1922 articolo 78 cpv. 1 lettera a, una disposi-
biani (7) zione secondo la quale la concessione per le antenne colle-
Schriftliche Begründung tive autorizza a «esercitare la rete di linee di distribuzione
locale descritta nell'atto di concessione e a diffondere -
Motivazione scritta - Développement par écrit mediante lastessa-emissioni di radiodiffusione provenienti
1. Genesi: II 10 luglio 1974 viene pubblicata la sentenza da emittenti che rispettano le disposizioni dell'Accordo
No. 225 della Corte costituzionale italiana che dichiara ille- Internazionale sulle Telecomunicazioni e del Regolamento
gittimi alcuni articoli dell'alierà vigente legislazione relativa Internazionale delle Radiocomunicazioni come pure dei
ai Servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo onde contratti e degli Accordi Internazionali nell'ambito dell'UlT».
elettromagnetiche (di fatto viene dichiarata l'illegittimità La nuova ordinanza entrò in vigore il 1 gennaio 1984.
costituzionale degli articoli che sanciscono il monopolio Successivamente, a seguito di pressioni esercitate da varie
della RAI nel campo radioelettrico). parti ed anche a seguito di un intervento della Direzione
A questa decisione fa seguito uno sviluppo incontrollato, circondariale di Bellinzona presso la Direzione generale
caotico e frenetico di emittenti private (si stima che siano delle PTT che illustrava gli inconvenienti di vario genere nel
oltre 10000 gli impianti trasmittenti radiofonici e televisivi caso di un'applicazione immediata e indiscriminata di que-
privati che appartengono a circa 400 società televisive e a sta disposizione, il Consiglio federale decise di aggiungere
circa 2000 società radiofoniche). all'ordinanza citata (OTT 1), con l'articolo 153, una disposi-
2. Conseguenze: II vuoto legislativo determinato dalla citata zione transitoria grazie alla quale l'Azienda PTT «può pre-
sentenza della Corte Costituzionale non consente all'organo scindere per la durata massima di due anni dall'entrata in
preposto alla gestione del monopolio dello Stato nel campo vigore della presente ordinanza, dalle esigenze imposte
Interpellation Bonny 1264 N 21 juin 1985
dall'articolo 78 cpv. 1 lettera a, se esse risultano troppo perfetta buona fede ha effettuato investimenti non trascura-
rigorose per i concessionari delle regioni di confine». bili.
Fu così possibile rinviare l'applicazione delle limitazione D'altra parte è assai improbabile che entro il 31 dicembre
temuta fino al 31 dicembre 1985. 1985 il Ministero PT italiano riesca a legittimare la posizione
4. Evoluzione in atto e prospettive: II 6 dicembre 1984 il di oltre 10 000 emittenti private italiane e che quindi i con-
tenziosi con la Svizzera siano già risolti. Un'ulteriore deroga
Presidente della Repubblica emanava il decreto legge n. 807
di almeno altri due anni sembrerebbe perciò essere, al
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (onore-
vole Craxi) e del Ministero delle P e T (onorevole Gava) con momento, la decisione politica più opportuna e più adatta
alla circostanza.
le «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotele-
A dipendenza dell'evoluzione indicata nel presente esposto,
visive».
si chiede al lodevole Consiglio federale di voler prorogare
Il decreto è poi stato approvato (il 4 febbraio u. se.) dalle due
Camere entro i termini di legge (2 mesi). almeno di altri due anni l'entrata in vigore delle disposizioni
limitative dell articolo 78 cvp. 1 lettera a della ÒTT e di
Questo decreto è un passo molto importante verso la regola-
avviare i passi diplomatici con il governo italiano, non
rizzazione della situazione in Italia in questo settore. In
appena la legge sarà entrata definitivamente in vigore, allo
particolare viene ribadito il monopolio dello Stato nel campo
scopo di far accelerare le procedure per l'attribuzione delle
radiotelevisivo (art 1, cf r. 1 ) e si rinvia ad una legge generale,
frequenze internazionali.
'da preparare, la disciplina dell'emittenza privata (art. 1
cfr. 5). Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 29. Mai 1985
Si istituzzionalizza il piano nazionale delle frequenze con Dichiarazione scritta del Consiglio federale
assegnazione prioritaria per l'emittenza pubblica e l'attribu- del 29 maggio 1985
• zione di quelle rimanenti alla emittenza privata (art. 2). Si
dispone che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto II Consìglio federale è disposto ad accettare il postulato.
legge, cioè entro il 6 giugno, dovrà esserci l'approvazione Überwiesen - Transmis
della legge generale (art. 3). Inoltre gli attuali gestori di
emittenti private sono tenuti a notificarsi spontaneamente,
fornendo i dati tecnici e anche amministrativi della loro
^società, entro 60 giorni (art. 4).
Per quest'ultima operazione è poi successivamente stata
accordata una deroga di altri 30 giorni, per cui entro il
6 marzo dev'essere in sostanza completato l'inventario di #ST# 84.927
tutte le attuali emittenti.
Nel frattempo il ministro Gava (P+T) ha presentato e ha fatto Interpellation Bonny
approvare, a larga maggioranza, dal Consiglio dei ministri Institut universitaire de hautes études
(Governo) il testo della citata legge generale che disciplina internationales, Genf
definitivamente tutto il settore. Questo testo sta ora
seguendo l'iter di consultazione presso i partiti politici e Institut universitaire de hautes études
presso le cerehie interessate. internationales, Genève
Questo progetto tiene esplicitamente conto degli accordi
internazionali sottoscritti ed applica tutte le disposizioni in
essi contenuti; in particolare subordina all'obbligo di una
concessione o di un'autorizzazione l'esercizio delle emit-
tenti private. Wortlaut der Interpellation vom 13. Dezember 1984
Ciò fa sì che prima di rilasciare delle concessioni o delle Seit einiger Zeit kämpft das Institut universitaire de hautes
autorizzazioni, l'Amministrazione PT italiana intende, con- études internationales (HEI) mit Schwierigkeiten. Diese
formemente a quanto previsto dalle norme internazionali, haben sich im Laufe des Jahres 1984 im Zusammenhang mit
procedere al coordinamento tecnico con i paesi confinanti. der Demission seines Direktors, der noch nicht sehr lange
Ne consegue che i problemi oggi esistenti illustrati nei im Amt war, verschärft.
capitoli precedenti verranno così finalmente risolti e tutto Das HEI ist eine Institution, die unter der Führung überra-
rientrerà nell'assoluta regolarità. Se tutto procederà senza gender Persönlichkeiten wie Prof. Rappard und Prof. Frey-
ostacoli (stabilità del Governo) e se le varie opposizioni non mond weltweit einen hervorragenden Ruf genoss und viel
renderanno inoperanti gli articoli per noi più importanti e zum internationalen Ansehen der Schweiz beigetragen hat.
determinanti, entro il 6 giugno p.v. la legge dovrebbe essere Es ist und wird keine leichte Aufgabe sein, angesichts der
varata. derzeitigen Schwierigkeiten den früheren hohen Standard
È ovvio che la fase successiva e quindi l'applicazione della wieder zu erreichen und zu bewahren. Die Eidgenossen-
legge, richiederà un certo tempo e che dovranno essere schaft ist zwar neben Kanton und Republik Genf, Stadt Genf
affrontati problemi pratici di non facile soluzione. Occorre und weiteren Kreisen blosser Mitträger des HEI. Ich bin aber
perciò accordare agli organi preposti all'esame delle richie- der Meinung, dass angesichts der aussenpolitischen Bedeu-
ste, alle procedure di coordinamento internazionale, di asse- tung und Ausstrahlung dieses Instituts der Eidgenossen-
gnazione delle frequenze e di rilascio delle concessioni o schaft in dieser Sache eine Verantwortung zufällt, die in
delle autorizzazioni, un ragionevole tempo di realizzazione. geistiger und politischer Beziehung über den rein finanziel-
Tuttavia per quanto ci concerne, il varo delle legge dovrebbe len Anteil des Bundes hinausgeht.
già di per sé costituire l'elemento determinante pertranquil- Ich bitte den Bundesrat, folgende zwei Fragen zu beant-
lizzare la nostra autorità federale sulla determinazione e i worten:
reali intendimenti del legislatore italiano e dovrebbe perciò 1. Was gedenkt die Eidgenossenschaft - in enger Zusam-
bastare per rivedere la sua posizione in materia. menarbeit mit anderen Mitträgern - zu tun, um den traditio-
5. Conclusione: In considerazione di quanto illustrato nell hohen Standard das HEI kurz- und mittelfristig wieder-
sopra, da parte nostra reputiamo che sarebbe certo inoppor- herzustellen?
tuno applicare, il 1 gennaio 1986, le disposizioni limitative 2. Ich gehe von der Annahme aus, dass die derzeitigen
dell'articolo 78 cpv. 1 lettera a dell'OTT 1/17 agosto 1983, Schwierigkeiten nicht allein auf personelle Probleme
sulla LTT del 14 ottobre 1922. Sarebbe infatti assai impopo- zurückzuführen sind. Ist der Bundesrat nicht auch der Mei-
lare, proprio quando finalmente in Italia ci si sforza di nung, dass ein Konzept geschaffen werden muss, das unter
regolarizzare una situazione sfuggita di mano in 10 anni die Berücksichtigung der neuen Gegebenheiten im Bereich der
assenza legislativa, adottare misure che puniscono, in defi- internationalen Politik erlaubt, dem HEI seine frühere
nitiva, solo la nostra utenza e l'imprenditore svizzero che in Bedeutung wiederzugeben?
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulato Salvioni Italienische Privatsender. Empfang über Gemeinschaftsantennen
Postulato Salvioni Chaînes privées italiennes. Télédistribution
Postulato Salvioni Emittenti private italiane. Filodiffusione
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1985
Année
Anno
Band III
Volume
Volume
Session Sommersession
Session Session d'été
Sessione Sessione estiva
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 17
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 85.371
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 21.06.1985 - 08:00
Date
Data
Seite 1263-1264
Page
Pagina
Ref. No 20 013 519
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.
Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.
Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.