Swiss Real Estate Investment Funds: Domestic Operations Only Motion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA motion proposed to amend Swiss law to restrict real estate investment funds to operating solely within Switzerland, citing difficulties in supervising foreign investments and protecting investors. The Federal Council acknowledged the supervisory challenges but argued that the situation was improving, with a decrease in such funds and existing legal mechanisms to address issues on a case-by-case basis, proposing the motion be converted to a postulate instead.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Real Estate Investment Funds: Domestic Operations Only Motion: sorveglianza mira a garantire che il titolare di quote di - ricercare la collaborazione con le autorità estere.
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KI-generiertVolltext
Motion Carobbio 1406 N 5 octobre 1984
#ST# 84.395 ranti all'estero, è estremamente difficile per non dire impos-
sibile. Alla luce di queste considerazioni, cosi come auspi-
Mozione Carobbio cato dal vicepresidente della Commissione federale delle
Anlagefonds. Gesetzesänclerung banche nella conferenza stampa del 16 marzo 1984, si
Fondi di investimenti. Modifica della legge impone a nostro parere la revisione della Legge federale sui
fondi di investimenti e relative ordinanze per limitare al
Fonds de placement. Modification de la loi territorio della Confederazione le possibilità di operare dei
fondi di investimenti immobiliari. Questo a protezione di
coloro che investono in detti fondi e per evitare ogni aggira-
mento della legge e dei controlli delle autorità svizzeri.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Wortlaut der Motion vom 22. März 1984
vom 24. September 1984
Der Bundesrat wird ersucht, die Vorarbeiten für eine Ände-
Risposta scritta del Consiglio federale
rung des Bundesgesetzes vom I.Juli 1966 über die Anlage-
del 24 settembre 1984
fonds und der dazugehörigen Verordnung vom 20. Januar
1967 in eie Wege zu leiten. Mit dieser Änderung soll der Rapport écrit du Conseil fédéral
Grundsatz eingeführt werden, dass Immobilienanlagefonds du 24 septembre 1984
nur in de:r Schweiz Gelder annehmen und Immobilienanla- È esatto che il controllo da parte dello Stato dei fondi di
gen tätigen dürfen. investimento che operano investimenti immobiliari all'estero
si urta a della difficoltà. Essendo priva di precise cono-
Testo della mozione del 22 marzo 1984 scenze della situatione all'estero, la Commissione delle ban-
II Consiglio federale è pregato di avviare gli studi per la che, nella sua veste di autorità di sorveglianza, può effettiva-
modifica della Legge federale sui fondi di investimento del mente solo limitatamente forgiarsi una propria opinione
1° luglio 1966, nonché della relativa ordinanza del 20 gen- sulla sfruttabilità degli immobili del fondo o valutare le stime
naio 1967, al fine di stabilire il principio secondo il quale i dei valori venali dal profilo della loro conformità. È pure
fondi di investimento immobiliare di diritto svizzero hanno poco soddisfacente il fatto che in ragione delle disposizioni
possibilità di svolgere le proprie attività di raccolta dei fondi monetarie estere non è sempre possibile trasferire in Sviz-
e di investimenti immobiliari limitatamente al territorio della zera le liquidità dei fondi.
Confederazione. Senza alcun dubbio la situazione attuale non è soddisfa-
cente, ma ciò non giustifica ancora alcuna modifica della
Texte de la motion du 22 mars 1984 legge. Se si considerano i numerosi e pertinenti problemi la
Le Conseil fédéral est prié de faire procéder aux études cui soluzione esige provvedimenti a livello legislativo, biso-
nécessaires pour modifier la loi fédérale du 1er juillet 1966 gna operare una selezione in funzione delle priorità. Nel
sur les fonds de placement, ainsi que l'ordonnance y relative caso in esame si deve quindi aspettare ancora un poco. Da
du 20 janvier 1967, aux fins d'établir le principe selon lequel quando è entrata in vigore la legge sui fondi di investimento,
les fonds de placement immobilier relevant du droit suisse il numero dei fondi di investimento che possiedono immobili
ont la possibilité de recueillir des fonds et d'investir dans all'estero è fortemente diminuito. Nel 1967 ce n'erano
des immeubles seulement sur le territoire de la Confédéra- ancora dieci, oggi ne rimangono due.
tion. La legislazione in vigore offre delle possibilità per migliorare
la situazione. Ne risulta che a seconda delle circostanze dei
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine -
singoli casi, per i nuovi fondi con investimenti immobiliari
Nessuno - Aucun
all'estero, l'autorità di sorveglianza potrebbe
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - elevare i requisii dei periti (p. es. facendo capo a periti
Développement par écrit esteri);
La sorveglianza dei fondi di irvestimenti, compresi quelli - imporre all'organo di controllo la collaborazione con
immobiliari, si basa sulle disposizioni della Legge federale società di revisione estere e impartirgli precise direttive di
sui fondi di investimenti del 1° luglio 1966 e le relative controllo;
ordinanze di esecuzione del 20 gennaio 1967 e del 13 gen- - autorizzare investimenti solo nei Paesi dove il traffico dei
naio 1971 (ordinanza sui fondi di investimenti stranieri). Tale capitali è libero; oppure
sorveglianza mira a garantire che il titolare di quote di - ricercare la collaborazione con le autorità estere.
investimento possa sempre in ogni momento revocare il Schriftliche Erklärung des Bundesrates
mandato assegnato al fondo e esigere il rimborso del valore
Dichiarazione scritta del Consiglio federale
reale della quota sottoscritta. Ciò vale per tutti i fondi di
investimento che operano in Svizzera compresi i fondi di Déclaration écrite du Conseil fédéral
investimenti immobiliari, anche se la realizzazione dei beni II Consiglio federale propone -la trasformazione della
immobili per assicurare il rimborso delle quote richiesto non mozione in postulato.
è sempre così facile, come nel caso dei fondi di investimenti
mobiliari. Questo soprattutto quando le liquidità del fondo Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
non sono sufficienti per rimborsare subito le quote.
Tale situazione risulta ulteriormente aggravata nel caso in
cui ci si trovi davanti a un fondo di investimento immobiliare,
con sede in Svizzera, quindi soggetto al diritto svizzero, ma
che raccoglie i fondi e piazza i suoi investimenti all'estero,
come è il caso del Fondo Europrogramma Internazionale,
serie 69 con sede a Lugano che agisce essenzialmente in
Italia. La situazione del fondo, l'andamento degli investi-
menti, la valutazione dei valori venali degli immobili che
devono servire da base di calcolo per il valore di inventario
delle quote dipendono da situazioni che sono difficilmente
controllabili dalle autorità di controllo svizzere. La situa-
zione finanziaria del fondo dipende essenzialmente dall'an-
damento del mercato immobiliare del paese straniero di
investimento. Tale stato di cose fa sì che il controllo dell'atti-
vità di simili fondi immobiliari, di diritto svizzero, ma ope-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Mozione Carobbio Anlagefonds. Gesetzesänderung
Mozione Carobbio Fonds de placement. Modification de la loi
Mozione Carobbio Fondi di investimenti. Modifica della legge
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1984
Année
Anno
Band IV
Volume
Volume
Session Herbstsession
Session Session d'automne
Sessione Sessione autunnale
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 84.395
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 05.10.1984 - 08:00
Date
Data
Seite 1406-1406
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Pagina
Ref. No 20 012 743
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