Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 84-395 KI-generiert

Swiss Real Estate Investment Funds: Domestic Operations Only Motion

Geschäftsnummer VPB 84-395
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A motion proposed to amend Swiss law to restrict real estate investment funds to operating solely within Switzerland, citing difficulties in supervising foreign investments and protecting investors. The Federal Council acknowledged the supervisory challenges but argued that the situation was improving, with a decrease in such funds and existing legal mechanisms to address issues on a case-by-case basis, proposing the motion be converted to a postulate instead.

Legislator-Regeste

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Swiss Real Estate Investment Funds: Domestic Operations Only Motion: sorveglianza mira a garantire che il titolare di quote di - ricercare la collaborazione con le autorità estere.

Schlagwörter

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Immobilienfonds Auslandsinvestition Fremdes Recht Grundstücksgeschäfte Finanzbestimmung Investitionsvorschrift
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Volltext

Motion Carobbio 1406 N 5 octobre 1984

#ST# 84.395 ranti all'estero, è estremamente difficile per non dire impos-

sibile. Alla luce di queste considerazioni, cosi come auspi-

Mozione Carobbio cato dal vicepresidente della Commissione federale delle

Anlagefonds. Gesetzesänclerung banche nella conferenza stampa del 16 marzo 1984, si

Fondi di investimenti. Modifica della legge impone a nostro parere la revisione della Legge federale sui

fondi di investimenti e relative ordinanze per limitare al

Fonds de placement. Modification de la loi territorio della Confederazione le possibilità di operare dei

fondi di investimenti immobiliari. Questo a protezione di

coloro che investono in detti fondi e per evitare ogni aggira-

mento della legge e dei controlli delle autorità svizzeri.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates

Wortlaut der Motion vom 22. März 1984

vom 24. September 1984

Der Bundesrat wird ersucht, die Vorarbeiten für eine Ände-

Risposta scritta del Consiglio federale

rung des Bundesgesetzes vom I.Juli 1966 über die Anlage-

del 24 settembre 1984

fonds und der dazugehörigen Verordnung vom 20. Januar

1967 in eie Wege zu leiten. Mit dieser Änderung soll der Rapport écrit du Conseil fédéral

Grundsatz eingeführt werden, dass Immobilienanlagefonds du 24 septembre 1984

nur in de:r Schweiz Gelder annehmen und Immobilienanla- È esatto che il controllo da parte dello Stato dei fondi di

gen tätigen dürfen. investimento che operano investimenti immobiliari all'estero

si urta a della difficoltà. Essendo priva di precise cono-

Testo della mozione del 22 marzo 1984 scenze della situatione all'estero, la Commissione delle ban-

II Consiglio federale è pregato di avviare gli studi per la che, nella sua veste di autorità di sorveglianza, può effettiva-

modifica della Legge federale sui fondi di investimento del mente solo limitatamente forgiarsi una propria opinione

1° luglio 1966, nonché della relativa ordinanza del 20 gen- sulla sfruttabilità degli immobili del fondo o valutare le stime

naio 1967, al fine di stabilire il principio secondo il quale i dei valori venali dal profilo della loro conformità. È pure

fondi di investimento immobiliare di diritto svizzero hanno poco soddisfacente il fatto che in ragione delle disposizioni

possibilità di svolgere le proprie attività di raccolta dei fondi monetarie estere non è sempre possibile trasferire in Sviz-

e di investimenti immobiliari limitatamente al territorio della zera le liquidità dei fondi.

Confederazione. Senza alcun dubbio la situazione attuale non è soddisfa-

cente, ma ciò non giustifica ancora alcuna modifica della

Texte de la motion du 22 mars 1984 legge. Se si considerano i numerosi e pertinenti problemi la

Le Conseil fédéral est prié de faire procéder aux études cui soluzione esige provvedimenti a livello legislativo, biso-

nécessaires pour modifier la loi fédérale du 1er juillet 1966 gna operare una selezione in funzione delle priorità. Nel

sur les fonds de placement, ainsi que l'ordonnance y relative caso in esame si deve quindi aspettare ancora un poco. Da

du 20 janvier 1967, aux fins d'établir le principe selon lequel quando è entrata in vigore la legge sui fondi di investimento,

les fonds de placement immobilier relevant du droit suisse il numero dei fondi di investimento che possiedono immobili

ont la possibilité de recueillir des fonds et d'investir dans all'estero è fortemente diminuito. Nel 1967 ce n'erano

des immeubles seulement sur le territoire de la Confédéra- ancora dieci, oggi ne rimangono due.

tion. La legislazione in vigore offre delle possibilità per migliorare

la situazione. Ne risulta che a seconda delle circostanze dei

Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine -

singoli casi, per i nuovi fondi con investimenti immobiliari

Nessuno - Aucun

all'estero, l'autorità di sorveglianza potrebbe

Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - elevare i requisii dei periti (p. es. facendo capo a periti

Développement par écrit esteri);

La sorveglianza dei fondi di irvestimenti, compresi quelli - imporre all'organo di controllo la collaborazione con

immobiliari, si basa sulle disposizioni della Legge federale società di revisione estere e impartirgli precise direttive di

sui fondi di investimenti del 1° luglio 1966 e le relative controllo;

ordinanze di esecuzione del 20 gennaio 1967 e del 13 gen- - autorizzare investimenti solo nei Paesi dove il traffico dei

naio 1971 (ordinanza sui fondi di investimenti stranieri). Tale capitali è libero; oppure

sorveglianza mira a garantire che il titolare di quote di - ricercare la collaborazione con le autorità estere.

investimento possa sempre in ogni momento revocare il Schriftliche Erklärung des Bundesrates

mandato assegnato al fondo e esigere il rimborso del valore

Dichiarazione scritta del Consiglio federale

reale della quota sottoscritta. Ciò vale per tutti i fondi di

investimento che operano in Svizzera compresi i fondi di Déclaration écrite du Conseil fédéral

investimenti immobiliari, anche se la realizzazione dei beni II Consiglio federale propone -la trasformazione della

immobili per assicurare il rimborso delle quote richiesto non mozione in postulato.

è sempre così facile, come nel caso dei fondi di investimenti

mobiliari. Questo soprattutto quando le liquidità del fondo Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat

non sono sufficienti per rimborsare subito le quote.

Tale situazione risulta ulteriormente aggravata nel caso in

cui ci si trovi davanti a un fondo di investimento immobiliare,

con sede in Svizzera, quindi soggetto al diritto svizzero, ma

che raccoglie i fondi e piazza i suoi investimenti all'estero,

come è il caso del Fondo Europrogramma Internazionale,

serie 69 con sede a Lugano che agisce essenzialmente in

Italia. La situazione del fondo, l'andamento degli investi-

menti, la valutazione dei valori venali degli immobili che

devono servire da base di calcolo per il valore di inventario

delle quote dipendono da situazioni che sono difficilmente

controllabili dalle autorità di controllo svizzere. La situa-

zione finanziaria del fondo dipende essenzialmente dall'an-

damento del mercato immobiliare del paese straniero di

investimento. Tale stato di cose fa sì che il controllo dell'atti-

vità di simili fondi immobiliari, di diritto svizzero, ma ope-

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Mozione Carobbio Anlagefonds. Gesetzesänderung

Mozione Carobbio Fonds de placement. Modification de la loi

Mozione Carobbio Fondi di investimenti. Modifica della legge

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1984

Année

Anno

Band IV

Volume

Volume

Session Herbstsession

Session Session d'automne

Sessione Sessione autunnale

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 15

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 84.395

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 05.10.1984 - 08:00

Date

Data

Seite 1406-1406

Page

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Ref. No 20 012 743

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