Extension of Pre-Trial Detention for Homicide Suspect
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the public prosecutor's request to extend pre-trial detention until December 17, 2007, for an individual detained since January on suspicion of intentional homicide and other serious crimes, noting the continued existence of strong evidence of the crime and a concrete flight risk, as previously established. The court reasoned that the requested extension was necessary to conclude the ongoing investigation, which had not suffered from unjustified delays—a point conceded by the defense, who ultimately agreed to the extension for judicial economy—and found that the detention remained proportional to the significant potential sentence given the gravity of the charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 CP, Art. 111 CP, Art. 196 CPP, art. 284 CPP, art. 102 CPP, art. 95 ss. CPP; Extension of Pre-Trial Detention for Homicide Suspect: The court reasoned that the requested extension was necessary to conclude the ongoing investigation, which had not suffered from unjustified delays—a point conceded by the defense, who ultimately agreed to the extension for judicial economy—and found that the detention remained proportional to the significant potential sentence given the gravity of the charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is implicitly cited in the 'PQM' section and governs the decision on extending pre-trial detention, which is the subject of order 1.
This article, concerning procedural aspects of pre-trial detention, is cited in the 'PQM' section and relates to the decision to extend detention in order 1.
These articles, related to pre-trial detention, are cited in the 'PQM' section and form the general basis for the decision in order 1.
This constitutional guarantee, concerning the right to personal liberty, is cited in the 'PQM' section and is relevant to the decision on detention extension in order 1.
This constitutional guarantee, concerning the prohibition of arbitrary deprivation of liberty, is cited in the 'PQM' section and is relevant to the decision on detention extension in order 1.
This procedural article concerning pre-trial detention is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
These procedural articles on pre-trial detention are cited in the 'PQM' section and relate to the decision in order 1.
This substantive penal code article defining the crime is cited in the 'PQM' section as the basis for the continued detention in order 1.
This substantive penal code article defining the crime is cited in the 'PQM' section as the basis for the continued detention in order 1.
This substantive penal code article defining the crime is cited in the 'PQM' section as the basis for the continued detention in order 1.
This substantive penal code article defining the crime is cited in the 'PQM' section as the basis for the continued detention in order 1.
This substantive penal code article defining the crime is cited in the 'PQM' section as the basis for the continued detention in order 1.
This constitutional guarantee is cited in the 'PQM' section and is relevant to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
This constitutional guarantee is cited in the 'PQM' section and is relevant to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
This procedural article is cited in the 'PQM' section and relates to the decision in order 1.
These procedural articles are cited in the 'PQM' section and relate to the decision in order 1.
Testo completo
Incarto n. INC.2007.706 · Lugano 12 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione presentata il 31 ottobre/2 novembre 2007 da Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona
nei confronti di __________, __________, attualmente detenuto c/o __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)
viste le osservazioni della difesa ( novembre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- come già ricordato in precedente decisione:
“1.
__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.1).
Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8 gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver (volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un istituto di __________).
L’accusa è successivamente stata estesa ad altre ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14), vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali polizia).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
- con decisioni del 13 giugno 2007 e del 4 luglio 2007, questo giudice ha respinto una istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato, rispettivamente accolto una istanza di proroga del carcere preventivo (fino al 30 settembre 2007) presentata dal magistrato inquirente (cfr. inc. GIAR 7.2007.3 e 7.2007.4);
- una ulteriore proroga (fino al 15 novembre 2007) è stata concessa con decisione del 26 settembre 2007 (inc. GIAR 7.2007.5) ritenendo ancora presenti e concreti sia i gravi indizi di reato (decisione citata, cons. 9) che il pericolo di fuga (idem, cons. 10) e rispettato il principio di proporzionalità nella sua duplice accezione (rapporto tra durata della carcerazione preventiva e rischio di pena, nonché rispetto dell’obbligo di celerità nella conduzione dell’inchiesta: idem, cons. 12);
- va pure rilevato che nella decisione relativa all’ultima proroga
concessa, si richiamava (abbondanzialmente) il fatto che la CRP, adita dalla difesa dopo il rifiuto di concessione della libertà provvisoria, nella
relativa decisione menzionava la possibile (ovvero probabile) esistenza di un pericolo di interferenza nei confronti di un teste importante (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241, cons. 10);
- mediante l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.6), il magistrato inquirente chiede una ulteriore proroga di circa due mesi (fino al 17 dicembre 2007), per permettere la conclusione dell’istruttoria; segnala di aver proceduto ad esperire gli atti menzionati nella precedente richiesta e di necessitare di ulteriore tempo per procedere all’assunzione di ulteriori elementi probatori, in parte a seguito di segnalazione della polizia, in parte su richiesta della difesa (doc. 1, pag. 2 in fine);
- con osservazioni del 7/9 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR 7.2007.6) la difesa, comunicando esplicitamente di aver sentito il cliente, segnala che in considerazione del contenuto (non necessariamente condiviso) delle sentenze GIAR e CRP già emanate nel caso in esame in materia di libertà provvisoria, del fatto che l’inchiesta non può dirsi sofferente di ingiustificati ritardi e del fatto che gli accertamenti recenti sono stati chiesti dalla difesa, per economia di giudizio e celerità (non senza ribadire la professione d’innocenza dell’accusato e la non condivisione del pericolo di fuga e del pericolo di collusione con il teste __________) aderisce all’istanza del procuratore pubblico;
- la presente decisione interviene a poco più di un mese e mezzo dalla precedente ed è la quarta in materia di libertà provvisoria (quinta se si considera anche la decisione della CRP) che concerne l’accusato __________ in poco più di quattro mesi; nella misura in cui non sono segnalati (rispettivamente non emergono in modo manifesto dall’incarto) fatti nuovi o avanzate nuove argomentazioni in merito si rinvierà alle precedenti decisioni, sufficientemente motivate ed integralmente note alle pareti (DTF 25 aprile 2006, 1P.198/2006);
- confermata la legittimazione del magistrato inquirente a presentare la richiesta, nonché la tempestività della stessa, è pure confermata la presenza a carico di __________ di gravi indizi per i reati ascritti e di un concreto pericolo di fuga così come indicati e determinati nella decisione del
26 settembre 2006 (GIAR 7.2007.5), in particolare ai considerandi 9 e 10 che si danno per integralmente ribaditi;
- gli atti d’inchiesta effettuati dopo la decisione del 26
settembre 2006 (in particolare AI 1.18 e 1.19, nonché da 2.14 a 2.18, non contengono elementi di novità sostanziali per rapporto alla situazione come emergeva
precedentemente;
- abbondanzialmente, anche l’elemento indicato a suo tempo dalla CRP come suscettibile di configurare un concreto pericolo di collusione nei confronti di un teste, è tutt’ora presente;
- quanto al principio di proporzionalità, lo stesso non appare ancora violato, il carcere preventivo sofferto (poco più di
10 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (circa 1 mese) sono ancora lontani dal rischio di pena in caso di eventuale condanna, vista la gravità dei reati ascritti che prevedono pene edittali importanti (nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva);
- nel contempo, non emergono problemi in relazione al principio di celerità, come riconosciuto dalla stessa difesa;
- l’entità della proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire e delle esigenze di cui all’art. 196 CPP (termini che le parti possono comunque ulteriormente ridurre mediante comunicazioni prima della scadenza) appare adeguata;
- in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga; la detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità;
- l’istanza di proroga può essere accolta nella misura richiesta, cioè fino al 17 dicembre 2007 compreso;
PQM
visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide
1. L’istanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 17 dicembre 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli