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INC.2007.49408 • GIAR TI INC.2007.49408 Generato dall'IA

Appeal Regarding Deposit of Residence Permit Upon Release Conditions

Numero d'incarto INC.2007.49408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, arrested and released under restrictive conditions including the deposit of travel documents, appealed the rejection of his request for the return of his residence permit (Permesso C), arguing the deposit was arbitrary, lacked legal basis, and was disproportionate, despite previously acknowledging the deposit of that document as a condition of his release for over seven months. The court rejected the appeal, finding that the appellant's attorney was timely informed that the deposit included the residence permit alongside the passport and driver's license, meaning the claim that it was not part of the agreed-upon substitute measures was frivolous, and further noting that the permit is an expatriation document, while the prosecution confirmed copies could be obtained for contractual needs.

Regesto Legislator

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Art. 96 CPP, Art. 108 CPP, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 95 cpv. 2 CPP, Art. 107 CPP; Appeal Regarding Deposit of Residence Permit Upon Release Conditions: The court rejected the appeal, finding that the appellant's attorney was timely informed that the deposit included the residence permit alongside the passport and driver's license, meaning the claim that it was not part of the agreed-upon substitute measures was frivolous, and further noting that the permit is an expatriation document, while the prosecution confirmed copies could be obtained for contractual needs.

Parole chiave

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permessi di dimora messa in libertà provvisoria documento di viaggio misure restrittive sospensione dell'allontanamento svincolo della cittadinanza Provvedimento PP

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 96 CPP

The decision to reject the appeal is based on the fact that the deposit of the residence permit was imposed as a substitute measure under this article, as confirmed in the reasoning for rejecting the claim in order 6.

art. 95 CPP

Cited in the final orders as one of the legal bases for the decision, relating to the regime of provisional release and substitute measures.

art. 107 CPP

Cited in the final orders, although the decision primarily applies art. 96 regarding the substitute measure itself.

art. 280 CPP

Cited in the final orders as the general appeal provision applicable to this type of decision (not the specific procedure for personal liberty mentioned in art. 108 CPP).

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited in the final orders as the specific procedural basis for appeal against this decision.

art. 110ss CPP

Cited in the final orders, referring to the general provisions on appeal that apply.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited in the final orders as the specific procedural basis for appeal against this decision.

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Testo completo

Incarto n. INC.2007.49408 · Lugano 19 settembre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/5 agosto 2008 da

__________ contro

la decisione 15 luglio 2008 con la quale il PG Bruno Balestra ha respinto la richiesta di restituzione del permesso C;

preso atto delle osservazioni 14 agosto 2008 del PG, concludenti per la reiezione del gravame;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

1.

__________ – nei cui confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup, contravvenzione alla LFStup, correità subordinatamente complicità in tentata truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti e infrazione alla LArm (art. 33) - è stato arrestato, nell’ambito dell’__________”, il 25 ottobre 2007 e posto in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008, subordinando la stessa al rispetto di varie norme di condotta ex art. 96 CPP.

In particolare, per quanto concerne gli acquisti di cocaina e per infrazione e consumo __________ nel corso del verb. PP 1 febbraio 2008 ha confermato la seguente tabella riassuntiva:

*“-- acquisti di cocaina e periodi*

*-- ottobre 2006 / 20.11.2006 da __________ io/__________*

*2 viaggi da* *50 a* *__________ da __________*

*1 viaggio di 50 di __________ in __________* *150 grammi*

*-- 09.12.2006 / gennaio 2007 da spacciatori locali io/__________*

*10 grammi*

*-- gennaio 2007 / aprile 2007 da __________ io/__________*

*3 viaggi a __________ da __________ (30 + 50 +

50 del litigio con __________) 130 grammi*

*-- aprile - maggio 2007 / ottobre 2007 da __________ io / __________*

*vari viaggi da 50 e in due casi da* *100 a* *__________ da __________*

*4 viaggi di __________ in Ticino (50 + 50 + 50 + 10) 760 grammi*

*totale acquisti:* *1050 grammie* *50 grammi* *di sostanza da taglio*

*-- miei consumi (fine luglio - agosto 2006 / agosto 2007)* *175 grammi*

*-- offerte da terzi (fine luglio - agosto 2006 / agosto 2007)* *20 grammi*

*-- mie offerte a terzi (settembre 2006 / 25.10.2007) 25 grammi*

*-- mia offerta a __________ a seguito dell’acquisto da spacciatori locali* *5 grammi*

*-- mie vendite dirette 275 grammi”*

2.

In data 11 luglio 2008 __________, per il tramite del difensore, ha chiesto la restituzione del libretto per stranieri C, *“in quanto già più di una volta, per esempio in occasione della stipula di un contratto di credito al consumo (per l’acquisto di un divano), la mancata esibizione del predetto documento ha comportato la mancata possibilità di concludere”.*

La suddetta richiesta è stata respinta dal Procuratore generale con scritto del 15 luglio 2008, *“essendo stato il relativo deposito dettato quale misura di condotta ex art. 96 CPP”,* precisato comunque che copia dello stesso avrebbe potuto essere richiesta in ogni momento per eventuali transazioni contrattuali*.*

Avverso tale decisione è insorto __________ con reclamo di data 4 agosto 2008, riconfermandosi nella richiesta 11 luglio

2008 e postulando l’annullamento della decisione 15 luglio 2008. In particolare, dopo aver evidenziato la tempestività del gravame, il reclamante rileva che la

decisione dovrebbe essere annullata per più motivi. Innanzitutto sarebbe arbitraria e sprovvista di sufficiente base legale, ritenuto che quale misura di condotta sarebbe stato imposto il solo deposito del passaporto e della licenza di condurre, come emerge dalla lettura del verb. PP 7 febbraio 2008. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe pure carente nella motivazione, non avendo il magistrato inquirente verificato se sussistessero ancora e se si quali esigenze per mantenere in deposito il permesso C, nonché sproporzionata poiché inadatta ad evitare che __________ si sottragga al procedimento, ritenuto che *“per fuggire all’estero non occorre certo munirsi del permesso C, che abbisogna al reclamante per le ragioni già addotte al cospetto dell’Autorità inquirente”,* evidenziato inoltre che il pericolo di fuga – *“su cui il Procuratore pubblico generale non ha speso una parola” -* non può essere valutato basandosi unicamente sulla gravità del reato.

3.

In sede di osservazioni il Procuratore generale si è confermato nella decisione impugnata, evidenziando nel contempo che il permesso di soggiorno in questione, ancorché non espressamente indicato quale norma di condotta nel verbale del 7 febbraio 2008, è depositato unitamente al passaporto dell’accusato, poiché entrambi i documenti permettono l’espatrio dell’interessato. In sostanza *“il permesso di domicilio fa’ parte in senso lato della norma di condotta riferita al deposito del passaporto, misura che appare proporzionata ed adeguata al raggiungimento dello scopo previsto”.* In ogni caso, a prescindere dal fatto che al reclamante è stata concessa la possibilità di estrarre fotocopia del permesso, non si comprende, né tantomeno lo spiega il reclamante, come la mancata presentazione del permesso gli abbia impedito di concludere un contratto.

4.

La competenza di questo giudice a statuire sul gravame è data, essendo la decisione impugnata fondata sugli art.

95 ss CPP.

La legittimazione dell’accusato all’inoltro del gravame è pacifica.

Quo alla tempestività: il patrocinatore del reclamante afferma di aver ricevuto la decisione 15 luglio 2008, spedita per posta semplice, in data 22 luglio 2008. Non essendo possibile verificare se effettivamente la ricezione sia avvenuta unicamente in data 22 luglio 2008, il termine di 10 giorni va calcolato a far tempo dal 23 luglio 2008. Lo stesso veniva pertanto a scadere in data 4 agosto 2008. Il reclamo, inoltrato il 4 agosto 2008, è quindi tempestivo.

Il gravame è quindi ricevibile in ordine.

5.

In tema di misure sostitutive dell'arresto non si applica la speciale procedura dell'art. 108 CPP, riferita strettamente alla libertà personale, ma bensì quella ordinaria con previa decisione del magistrato responsabile dell'arresto (in casu il Procuratore pubblico), impugnabile con reclamo come agli art. 280 ss. CPP (v. Rapporto 22 luglio 1992 della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del CPP, ad art. 46, corrispondente al vigente art. 108 CPP).

L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a) ed il pericolo di recidiva; si aggiunge, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

Ai sensi dell'art. 107 CPP l'accusato deve essere messo in libertà provvisoria, quando lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza; le misure sostitutive ed il loro scopo restano quelli descritti dall'art. 96 CPP - secondo cui se lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito di documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente tali misure - anche se la formulazione dell'art. 107 cpv. 2 CPP è essenzialmente centrata sul pericolo di fuga.

6.

In concreto, è vero che nel verbale 7 febbraio 2008 fra le misure sostitutive non viene espressamente previsto il deposito in Polizia/ al MP del permesso di soggiorno C, ma unicamente quello del passaporto (__________) e della licenza di condurre.

Tuttavia da un esame degli atti emerge che ciò è verosimilmente dovuto ad una dimenticanza e che il patrocinatore di __________ era perfettamente a conoscenza del fatto che il deposito riguardava anche il permesso di soggiorno C e che lo scopo era quello di ovviare al rischio che __________ si sottraesse al seguito del procedimento. Infatti, con scritto 8 febbraio 2008 il Procuratore generale ha trasmesso al difensore copia del verbale 7 febbraio 2008, informandolo nel contempo che il libretto per stranieri C, la licenza di condurre ed il passaporto si trovavano depositati presso il Ministero pubblico, rispettivamente con lettera di pari data il magistrato inquirente ha informato la __________ dell’avvenuta scarcerazione di __________ con l’adozione di misure sostitutive dell’arresto, fra cui il deposito del libretto C, inviando copia di tale scritto alla difesa.

Così stando le cose, nella misura in cui nel reclamo si sostiene che il deposito del permesso di soggiorno non farebbe parte delle misure sostitutive e che pertanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria, carente nella motivazione e sprovvista di base legale, lo stesso, al limite della temerarietà e della malafede processuale, deve essere respinto.

Quanto alla censura secondo cui si tratterebbe di misura sproporzionata e comunque inadatta ad ovviare al pericolo di fuga, basti qui rilevare che pur essendo a conoscenza, da oltre 7 mesi, dell’avvenuto deposito del permesso C in applicazione dell’art. 96 CPP, il reclamante non lo ha mai contestato precedentemente, ed in questo senso la censura appare tardiva, a maggior ragione se si considera che il reclamante neppure sostiene che a far tempo dal febbraio 2008 la situazione sia mutata, né motiva in alcun modo la pretesa sproporzionalità rispettivamente inadeguatezza della decisione impugnata. Va comunque ricordato che il permesso di soggiorno è documento che permette l’espatrio: l’art. 4 del Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri prevede infatti che ad uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato (dall’__________) un passaporto per stranieri.

Infine, il reclamante si limita genericamente a sostenere, senza corroborare in alcun modo tale asserzione, che la mancata presentazione dell’originale del permesso gli avrebbe impedito di concludere un contratto di credito per l’acquisto di un divano. In ogni caso, il Procuratore generale ha comunque precisato nella decisione impugnata, ribadendolo in sede di osservazioni, che __________ ha la possibilità di richiedere in ogni momento copia del permesso per eventuali transazioni contrattuali.

Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 96 CPP, n. 7).

Per i quali motivi,

visti gli art. 95, 96, 107, 110ss, 280, 284 cpv. 1 lett. a CPP,

decide

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4. Intimazione :

giudice Ursula Züblin