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INC.2005.35203 • GIAR TI INC.2005.35203 Generato dall'IA

Denial of Provisional Release for Narcotics and Money Laundering Charges Due to Flight Risk

Numero d'incarto INC.2005.35203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The reviewing judge rejected the request for provisional release filed by the accused, who was facing charges including aggravated narcotics offenses and money laundering, noting the existence of serious indications of guilt established by the indictment and the accused's own admissions. The court reasoned that despite the defense's arguments regarding the accused's conduct during the investigation and potential for a suspended sentence, a concrete danger of flight persisted due to the accused's limited and recent ties to the territory, having lived abroad for a significant period and having connections in Italy and Spain, which were deemed insufficient to mitigate the risk of absconding given the potential sentence, including possible expulsion, rendering continued pre-trial detention proportionate.

Regesto Legislator

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Art. 108 cpv. 3 CPP, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, Art. 230 CPP, artt. 107 e 284 e segg. CPP, art. 19 LFStup; Denial of Provisional Release for Narcotics and Money Laundering Charges Due to Flight Risk: The court reasoned that despite the defense's arguments regarding the accused's conduct during the investigation and potential for a suspended sentence, a concrete danger of flight persisted due to the accused's limited and recent ties to the territory, having lived abroad for a significant period and having connections in Italy and Spain, which were deemed insufficient to mitigate the risk of absconding given the potential sentence, including possible expulsion, rendering continued pre-trial detention proportionate.

Parole chiave

Generato dall'IA
scarcerazione pericolo di fuga riciclaggio di denaro aggravato reati della legge sugli stupefacenti ammissione provvisoria uscita illegale dal paese Istanza di libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 109 Ia 323
1P.477/1993
c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid.
DTF 114 Ia 283
*L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons.
DTF 102 Ia 381
DTF 117 Ia 69
Homicide Accused Detention Appeal: Risk of Flight Assessment
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 107 e 284 e segg. CPP

Cited in the P.Q.M. section as the basis for the decision to reject the request for provisional release.

art. 19 LFStup

Cited in the P.Q.M. section, likely relevant to the underlying charges but not the specific basis for the procedural order.

art. 108 CPP

Cited in the P.Q.M. section, likely related to the procedure following the indictment, but the primary operative articles are 107 and 284 ff. CPP concerning provisional release.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

This statement in order point 3 effectively rules on the costs, implying no costs are charged, which corresponds to the procedural rule for costs (though no specific article is cited for this finding).

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Testo completo

Incarto n. INC.2005.35203 · Lugano 13 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6/9 dicembre 2005 da

__________, attualmente c/o __________ (lic. iur. __________, __________)

dopo l'emanazione dell'atto d'accusa __________ del 23 novembre 2005 (quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP), nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________, che lo rinvia a giudizio davanti alla Corte delle assise correzionali di Locarno;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (9 dicembre 2005) e le controsservazioni della difesa (13 dicembre 2005);

visto l'inc. __________ del Tribunale penale cantonale, relativo all'ACC __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato a Ginevra l'8 giugno 2005 (e trasferito in Ticino il 23 giugno 2005) con le imputazioni di infrazione alla LFStup aggravata, in subordine semplice, nonché contravvenzione alla LFStup. Modalità e motivi dell'arresto sono esplicitati nel rapporto di polizia del 23 giugno 2005, noto alle parti, a cui si rinvia (doc. 2, inc. GIAR 352.2005.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 24 giugno 2005 (giorno successivo l'arrivo in Ticino del detenuto), ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 5, inc. 352.2005.1).

2.

Il 14 ottobre 2005 (AI 107) al qui istante è stata notificata l'estensione dell'accusa per riciclaggio. L'istruttoria (che vedeva coinvolto anche un correo) è stata chiusa il 18 novembre 2005, ritenuto che nel termine di deposito degli atti non sono stati presentati complementi istruttori (AI 109 e 116).

L'atto d'accusa, come detto emanato il 23 novembre 2005, imputa a __________ l'importazione dalla Spagna (in correità con tale __________) di ca 250 gr. di cocaina nel giugno 2005 e la vendita, detenzione, rispettivamente cessione di vari quantitativi di cocaina (per un totale di almeno 750 grammi), a far tempo dal dicembre 2003, nonché il riciclaggio di ca. FRS 5000.- provenienti da vendita di stupefacenti effettuata da terzi e contravvenzione alla LFStup. in relazione al consumo di ca. 50 gr. di cocaina nell'anno precedente l'arresto (ACC __________).

3.

Con istanza datata 6 dicembre 2005 (spedita il 7 dicembre e ricevuta il 9 dicembre), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Egli sostiene di essere stato collaborante nel corso dell'inchiesta, di non aver sinora postulato la rimessa in libertà comprendendo le necessità dell'inchiesta e di essersi attivato (pur se detenuto) per trovare un lavoro (Istanza, punti 3, 4 e 6). A suo dire, non sono più presenti ragioni di interesse pubblico al mantenimento della sua detenzione: il suo comportamento durante l'inchiesta escluderebbe il rischio di recidiva, non esiste più alcun pericolo di collusione, il pericolo di fuga sarebbe stato escluso già al momento dell'arresto e i fatti menzionati nell'atto d'accusa permettono di ritenere concreta la possibilità di una pena sospesa condizionalmente (Istanza, punto 5).

Da ultimo, segnala che il dibattimento che lo concerne è stato fissato per il 17 gennaio 2006, ed il presidente della corte giudicante ha già inoltrato istanza di proroga della carcerazione (ex art. 103 cpv. 1 lett. b).

4.

Il magistrato (ora) requirente è di diverso avviso (Preavviso/osservazioni del 9 dicembre 2005, doc. 3 inc. GIAR 352.2005.3).

A suo dire sussiste, innanzitutto, un concreto pericolo di fuga: il rischio di pena è superiore ai diciotto mesi, l'accusato (giunto in Svizzera nel 2003 per un ricongiungimento familiare con la madre) ha sempre vissuto in modo indipendente dalla famiglia, non ha legami particolari (né famigliari né professionali), eccettuato quello con il patrigno e l'attuale compagna, la madre essendosi trasferita in Italia dove l'accusato ha pure vissuto dal 1990 al 2003 (pag. 1 e 2).

Inoltre, sempre a giudizio del magistrato requirente, è pure (ancora) presente un concreto pericolo di recidiva in quanto l'accusato ha praticamente vissuto del traffico di stupefacenti sin dal suo arrivo in Svizzera (pag. 2).

Da ultimo, il mantenimento della carcerazione sarebbe ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

Alla difesa è stata concessa facoltà di replicare alle osservazioni del Procuratore pubblico.

Con scritto del 13 dicembre 2005 (doc. 7, inc. GIAR 352.2005.3), la difesa contesta l'esistenza del pericolo di fuga: l'accusato ha vissuto per diversi anni in Italia, ma attualmente i suoi legami più forti si situerebbero in Ticino, dove avrebbe trovato lavoro e dove risiedono la madre (che attualmente risiede -sic!- e lavora in Italia ma con intenzione di trovare lavoro in Svizzera - Osservazioni difesa, pag. 2) ed il patrigno. Quest'ultimo, inoltre, sarebbe l'unico punto di riferimento per l'accusato, in quanto lo ha sostenuto concretamente nel periodo di carcerazione.

6.

__________, accusato e detenuto è certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Dopo l'emanazione dell'atto d'accusa, ed entro i termini dei combinati disposti di cui agli artt. 102 cpv.

3 e 230 CPP, è data la competenza di questo ufficio.

7.

I principi applicabili in materia di arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così riassunti:

*"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).*

*L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).*

*I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."*

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

8.

Nel caso in esame, i gravi indizi di reato (neppure contestati dalla difesa) sono certamente presenti e risultano dallo stesso atto d'accusa, comunque fondato anche sulle ammissioni dell'accusato oltre che da riscontri oggettivi (cfr. Inc. MP relativo all'ACC __________; AI 102, all. 16 AI B1).

9.

Per quanto attiene più specificamente al pericolo di fuga è bene ricordare che:

*"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).*

*Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3)."*

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

Inoltre, e per quanto concerne la circostanza che il pericolo di fuga non sia stato ritenuto, al momento della conferma dell'arresto, quale elemento giustificante la detenzione preventiva:

"*Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.*"

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

10.

Nel caso in esame, tenuto conto del (relativamente lungo) periodo in cui l'accusato ha delinquito, dell'intensa attività illecita che gli viene imputata, dei quantitativi trafficati, nonché del fatto che l'agire è stato interrotto dall'arresto (durante un trasporto dall'estero), l'erogazione di una pena nei limiti temporali che permettono il beneficio della sospensione, così come la prognosi per la eventuale sospensione, sono tutt'altro che certe (pur con la prudenza che si deve avere per il raffronto con altre sentenze, si vedano Assise correzionali di Lugano del 10 maggio 2005 e 17 giugno 2005). Il rischio di una pena da espiare esiste.

Non può neppure essere esclusa la pena aggiuntiva dell'espulsione.

In simile situazione, i legami personali e professionali dell'accusato con il territorio svizzero (così come indicati dal magistrato inquirente: cfr. cons. 4 della presente decisione) non appaiono sufficientemente forti e radicati da limitare in modo adeguato il rischio che le conseguenze di una fuga siano, per l'accusato, ritenute minori da quelle derivanti da ulteriore carcerazione (per tutti: M. Luvini, in REP 1989 p. 287 ss., p. 292 e citazioni). Ciò sia detto senza nulla togliere alla concreta disponibilità manifestata dal patrigno dopo l'arresto, anche nell'offrire all'accusato una possibilità di lavoro (doc. 2, inc. GIAR 352.2005.3).

Infatti, gli attuali vantati legami particolari con il marito della madre sembrano essersi creati solo dopo l'incarcerazione (cfr. all. 5, AI B1) e, quindi, essere connessi a questa particolare situazione, la madre vive, lavora e risiede in Italia (dove l'accusato ha, con lei, già vissuto fino a due anni fa) e viene in Svizzera saltuariamente dove dispone di una camera, presso il marito, in sua assenza chiusa a chiave (cfr. all. 5 AI B1, AI 76, AI 57, AI 102 pag. 8); l'attuale amica (AI 82) vive in Svizzera, cionondimeno la persona dalla quale ha avuto un figlio all'inizio del corrente anno sembra passare gran parte del suo tempo (se non addirittura risiedere anche formalmente) in Spagna dove l'accusato l'ha raggiunta nel mese di giugno, in occasione del viaggio che ha poi condotto all'arresto (AI 57, all. 5 AI B1) e con la quale vuole mantenere stretti contatti anche per quanto concerne (giustamente, peraltro) i rapporti con la figlioletta (AI 102).

Non va, inoltre, dimenticata la giovane età dell'accusato che permette di ritenere non particolarmente difficoltoso l'inserimento in altra realtà, dove magari ha già vissuto e dove vivono parenti o altri affetti, dovendone peraltro lasciare una nella quale è inserito da relativamente poco tempo e, a quanto sembra, in modo marginale (cfr. allegati 4 e 5 AI B1).

Il pericolo di fuga è, a giudizio di questo giudice, presente e concreto.

11.

Vista la presenza di un concreto pericolo di fuga, non è necessario determinarsi sull'eventuale presenza di altri motivi a giustificazione dell'arresto.

A titolo puramente abbondanziale si può comunque dire che, alla luce del motivo a delinquere dichiarato (cfr. all. 12 AI B1), la possibilità di un'attività lavorativa retribuita (ancorché occorra mantenerla) e l'eventualità di una cessazione del consumo di stupefacente (presumibile, visto il periodo di permanenza in carcere, ma non accertata e neppure dichiarata) potrebbero aver limitato il pericolo di recidiva.

12.

Il mantenimento della carcerazione preventiva, tenuto conto del rischio di pena e del periodo di detenzione già subito, non è lesivo del principio di proporzionalità.

Questo giudice, di contro, non ritiene di dover determinare in questa sede se il principio di proporzionalità è rispettato fino alla data prevista per il dibattimento, anche per evitare conflitti potenziali con la CRP cui compete la eventuale concessione della proroga del termine di cui all'art. 230 CPP, proroga oggetto di un'istanza presentata il 2 dicembre 2005 dal tribunale competente per il merito.

13.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di reato ed un pericolo di fuga, ancora concreto ed il carcere preventivo è ancora nei limiti della proporzionalità per quanto concerne la durata.

Nel contempo, non si intravede quali misure sostitutive potrebbero sostanzialmente limitare il pericolo di fuga, sia per il fatto che l'istante vi fa' cenno in modo generico, sia perché quella normalmente atta a fungere da deterrente per la fuga (la cauzione) non è richiesta/proposta dall'accusato ("… *der damit einverstanden sein muss* …" N. Schmid, Strafprozessrecht, 4 ed., n. 710) e, ancora, perché trattandosi di cittadino straniero il deposito dei documenti non è misura di particolare efficacia "preventiva".

P.Q.M

richiamati gli artt. 19 LFStup, 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria 6/9 dicembre 2005 formulata da __________ è respinta.

2. Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4. Intimazione:

giudice Edy Meli