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INC.2005.26901 • GIAR TI INC.2005.26901 Generato dall'IA

Appeal Challenging Admissibility of Photo Lineup Conducted Without Counsel

Numero d'incarto INC.2005.26901
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual formally accused of assault, sexual harassment, and abuse of authority appealed against the procedural acts related to a photo lineup conducted on April 13, 2005, arguing that as a suspect at the time, he was denied his right to legal counsel during the identification. The court reasoned that the procedural challenge was directed against the unappealable evidentiary acts themselves (the lineup report and photos) rather than a formal, appealable decision by the Public Prosecutor regarding the defense's objections to those acts, thus rendering the appeal inadmissible as it was improperly filed against the investigative fruit rather than a judicial or prosecutorial ruling.

Regesto Legislator

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Art. 157 cpv. 1 CPP, Art. 280 e ss. CPP, Art. 6 CEDU, Art. 32 CF, Art. 39 lett. f) LTG, Art. 2 CCS; Appeal Challenging Admissibility of Photo Lineup Conducted Without Counsel: The court reasoned that the procedural challenge was directed against the unappealable evidentiary acts themselves (the lineup report and photos) rather than a formal, appealable decision by the Public Prosecutor regarding the defense's objections to those acts, thus rendering the appeal inadmissible as it was improperly filed against the investigative fruit rather than a judicial or prosecutorial ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali molestia sessuale diritto a un difensore base probatoria abuso di autorità atti procedurali Provvedimenti PP

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cpv. 1 CPP
Art. 280 e ss. CPP
Cited as the legal basis for the decision regarding the appeal.
Art. 6 CEDU
Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.
Art. 32 CF
Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.
Art. 39 lett. f) LTG
Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.
Art. 2 CCS
The court declared the appeal inadmissible and decided not to levy judicial costs or award costs, as indicated in the orders, which are typically covered by general procedural articles such as those related to costs (though no specific cost article like Art. 66 LTF is present in the dispositive, Art. 2 CCS is cited in the preamble to the ruling).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 280 e ss. CPP

Cited as the legal basis for the decision regarding the appeal.

Art. 6 CEDU

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.

Art. 32 CF

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.

Art. 39 lett. f) LTG

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.

Art. 2 CCS

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal.

Art. 2 CCS

The court declared the appeal inadmissible and decided not to levy judicial costs or award costs, as indicated in the orders, which are typically covered by general procedural articles such as those related to costs (though no specific cost article like Art. 66 LTF is present in the dispositive, Art. 2 CCS is cited in the preamble to the ruling).

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Testo completo

Incarto n. INC.2005.26901 · Lugano 11 marzo 2010 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 maggio 2005 da __________, __________ (patr. dall’avv. __________, __________) contro

gli atti che si riferiscono al riconoscimento “all’americana” avvenuto il 13 aprile 2005 con richiesta di riconoscimento di nullità ed estromissione di tali atti dall’incarto MP __________;

viste le osservazioni 17 maggio 2005 del Procuratore pubblico Marco Villa;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto

1.

__________, sergente della Polizia cantonale, è stato formalmente accusato, il 14 aprile 2005, dei reati di lesioni semplici, molestie sessuali e abuso d’autorità per fatti avvenuti il 23 ottobre 2004 in territorio di __________, durante un’operazione di polizia denominata __________ in danno di __________ che in data 25 ottobre 2004 aveva querelato un ignoto agente di Polizia per un'aggressione fisica subita durante un’operazione di Polizia in corso per una manifestazione di protesta.

In data 27 ottobre 2004 è stata interrogata la querelante (AI 2) ed in data 4 novembre 2004 il teste __________ (AI 5) che si trovava sui luoghi con la querelante al momento dei fatti e che, per sua stessa dichiarazione, aveva avuto l’occasione di prendere visione in precedenza del verbale 27 ottobre 2004 della querelante. Il 21 febbraio 2005 è stata sottoposta alla querelante la documentazione fotografica riguardante tutti gli agenti della Polizia cantonale incorporati nel distaccamento per il Mantenimento dell’Ordine (MO), tra le fotografie sottopostele la querelante ha riconosciuto come l’agente querelato quello con il numero di matricola __________ con una verosimiglianza al massimo del 50 % e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________ e __________ con una verosimiglianza inferiore al 50 %. Nessuno degli agenti riconosciuti dalla querelante il 21 febbraio 2005 (AI 14), in base alla lista con i nominativi degli agenti impegnati nell’operazione __________ del 23 ottobre 2004, aveva però partecipato all’operazione di __________ del 23 ottobre 2004.

Constatato che nella documentazione fotografica raffigurante tutti i membri MO mancavano le fotografie di due agenti (tra l’altro facenti parte del distaccamento attivo a __________ il 23 ottobre 2004) il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al Comando anche la fotografia del __________ (n° di matricola __________) e del __________ (n° di matricola __________). Le fotografie di tali agenti sono poi state sottoposte alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20) unitamente a 5 fogli di fotografie degli agenti del MO già agli atti (in tutto il plico inviato il 3 febbraio 2005 dal __________, AI 7, consta di 17 fogli raffiguranti ognuno in fotocopia più fotografie in bianco e nero e formato tessera di agenti del MO; tra i sei fogli di fotografie estratti dal plico di cui all’AI 7 e mostrati alla querelante in data 11 marzo 2005, AI 20, vi è il foglio con la fotografia del reclamante). In questa seconda occasione la querelante ha riconosciuto gli occhi dell’__________ (n° di matricola __________) come simili a quelli dell’agente che l’avrebbe colpita e molestata.

Il 22 marzo 2005 il magistrato inquirente ha provveduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ (AI 22) il quale ha negato ogni addebito.

In data 24 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale l’autorizzazione per interrogare in qualità di testimoni i __________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________) e l’__________ (n° di matricola __________). Per inciso si osserva che la fotografia del __________ e dell’__________ non si trovavano più tra quelle mostrate alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20), bensì unicamente tra quelle a lei mostrate in data 21 febbraio 2005 (AI 14). I quattro agenti appena menzionati sono stati sentiti tutti in qualità di testimoni, alla presenza del difensore dell’indiziato __________, in data 7 aprile 2005 (AI 31, 32, 33 e 34).

Il verbale dell’allora teste __________ è stato interrotto dal Procuratore pubblico il quale ha così concluso: “*sulla scorta delle presenti mie dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il verbale non potendo già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come possibile indiziato*”.

Sempre in data

7 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il __________, il __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il

23 ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei partecipanti al confronto che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in presenza del difensore del __________ e del __________ – a nessuno degli altri agenti partecipanti al confronto è stata ricordata l’eventuale facoltà di far assistere al confronto un proprio patrocinatore – e durante il quale la querelante ha riconosciuto il __________ come l’ignoto agente da lei querelato.

In data 14 aprile 2005 il magistrato inquirente ha proceduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ alla presenza del difensore di quest’ultimo al termine del quale ha promosso nei suoi confronti l’accusa per i reati di lesioni semplici, molestie sessuali e abuso di autorità.

Il giorno stesso il Procuratore pubblico ha emanato decreto di non luogo a procedere nei confronti del __________ sostenendo, tra l’altro, che sei tra gli agenti presenti al confronto all’americana, in base alle risultanze d’inchiesta, potevano entrare in considerazione come autore dei fatti prospettati (mentre che dei sei espressamente richiesti dal Procuratore pubblico quattro, stante la lista del personale di polizia impiegato nel “__________” sabato 23 ottobre 2004, non sarebbero neppure stati presenti sui luoghi: i n° di matricola __________, __________, __________ e __________).

In data 22 aprile 2005 si è proceduto ad un verbale a confronto tra l’accusato e la querelante alla presenza del patrocinatore dell’accusato: entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive versioni.

In data 22 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli atti sino al 9 maggio 2005, termine prorogato su richiesta dell’accusato sino al 24 maggio 2005.

2.

Con il reclamo oggetto della presente (Inc. GIAR 269.2005.1, doc. 1), __________ impugna gli atti che si riferiscono al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il

13 aprile 2005.

Nelle sue motivazioni la difesa evoca il fatto che al momento del riconoscimento all’americana il reclamante era da ritenere indiziato e che in tale veste avrebbe dovuto essere messo in condizione di farsi assistere da un legale o, perlomeno, di rinunciare a tale facoltà.

Sostanzialmente quindi per la violazione dei suoi diritti della difesa il reclamante chiede che gli atti relativi al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il 13 aprile 2005 vengano dichiarati nulli, subordinatamente che vengano annullati, e di conseguenza estromessi dall’incarto penale.

3.

Con osservazioni 17 maggio 2005 (Inc. GIAR 269.2005.1, doc. 4) il Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo. Egli sostiene che l’incarto penale era stato aperto il 26 ottobre 2004 contro ignoti e che il reclamante sarebbe stato qualificato come denunciato soltanto il 13 aprile 2005 (AI 37) a seguito del contestato confronto visivo (AI 36). Il magistrato inquirente si chiede come si sarebbe potuto “*invitare il reclamante a presentarsi a tale prova (al confronto, n.d.r.) con un legale se la futura sua qualifica processuale (testimone/indagato) sarebbe dipesa proprio dall’esito della prova ancora da assumere*”. Per il Procuratore pubblico il reclamante, al momento del confronto all’americana era solo un testimone che non aveva alcun diritto alla presenza di un difensore (al contrario del __________, unico indiziato in quel momento). Per di più l’atto impugnato sarebbe soltanto un confronto visivo che non sarebbe entrato nel merito dei fatti e di conseguenza l’assenza di un difensore non ha arrecato alcun pregiudizio alla difesa.

e

in

diritto

A.

__________ formalmente accusato nel procedimento penale di cui si tratta, è legittimato al reclamo.

Occorre avantutto analizzare se sia ricevibile il reclamo contro gli atti relativi al confronto all’americana avvenuto il 13 aprile 2005, verbale di __________ (AI 36) e servizio fotografico (AI 40) in quanto tali. La questione va decisa per la negativa.

Va rammentato (cfr. GIAR 660.94.1 L del 30 settembre 1994 in re LP, p. 3 e GIAR 368.99.2 R e

368.99.3 R del 5 agosto 1999 in re I.B.A.) che un verbale in quanto tale e la ricostruzione fotografica di quanto mostrato il 13 aprile 2005 alla querelante non possono essere impugnati. Infatti deve essere incontestato che la richiesta di annullamento di un provvedimento impugnabile – indirizzata all’autorità di emanazione – non ha alcun valore formale e non porta a nessuna conseguenza sulla decorrenza dei termini di legge per l’esercizio dei rimedi di diritto (ad esempio il decreto di deposito degli atti a norma dell’art. 157 cpv. 1 CPP, v. decisione di intimazione 27 settembre 1994 in re M.B., GIAR 704.94.1). Ora un verbale istruttorio, sebbene riferito al riconoscimento di un querelato tramite specchio, non può essere considerato un provvedimento, bensì il frutto dell’esercizio della competenza giurisdizionale, per cui è ammissibile (e pertinente, per economia di giustizia) che le contestazioni d’ordine formale che potrebbero riguardarlo, vengano inizialmente sottoposte ad esame, verifica e giudizio del magistrato che lo ha raccolto. In casu, provvedimento del Procuratore pubblico impugnabile davanti a questo giudice sarebbe la decisione del magistrato inquirente in merito alle sollevate censure della difesa a proposito dell’atto contestato.

B.

In conclusione il reclamo deve essere dichiarato irricevibile siccome indirizzato contro gli atti che si riferiscono al riconoscimento all’americana (verbale 13 aprile 2005, AI 36 e documentazione fotografica AI 40) e nella misura in cui lamenta la mancata citazione della difesa per l’esecuzione di tale atto rispettivamente la mancata comunicazione al reclamante della facoltà di farsi assistere da un avvocato durante tale atto. Visto l’esito dell’impugnativa non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si assegnano ripetibili.

P.Q.M

visti gli artt. 280 e ss. CPP, 6 CEDU e 32 CF, art. 39 lett. f) LTG, 2 CCS;

decide

1. Il reclamo è respinto siccome irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4. Intimazione:

giudice Claudia Solcà