Extension of Alien Detention for Failure to Secure Departure Documentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed a request to extend the detention of an individual ordered for the purpose of ensuring their removal from the territory, following initial detention in June 2004 due to failure to depart by a set deadline, continued criminal activity, and insubordinate behavior. The court reasoned that the grounds for the original detention and a prior three-month extension remained valid, specifically citing the detainee's continued lack of cooperation in securing necessary departure documents and complying with authority requests, which the law considers a significant factor and an indicator of flight risk. Therefore, the court found the requested two-month extension proportionate and granted it, extending the detention until February 7, 2005.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13b cpv. 3 LDDS, Art. 13b cpv. 2 prima, Art. 13b cpv. 2 LDDS, Art. 13f LDDS, art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, art. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC; Extension of Alien Detention for Failure to Secure Departure Documentation: The court reasoned that the grounds for the original detention and a prior three-month extension remained valid, specifically citing the detainee's continued lack of cooperation in securing necessary departure documents and complying with authority requests, which the law considers a significant factor and an indicator of flight risk. Therefore, the court found the requested two-month extension proportionate and granted it, extending the detention until February 7, 2005.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the reasoning to justify the conditions for granting a prolongation of detention (obstacles to removal), which underpins the decision in order 1.
This provision regarding the foreigner's duty to cooperate is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention.
This article, concerning the consequences of non-cooperation, is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention.
These Cantonal procedural laws were cited by the authority whose decision (request for prolongation) was accepted in order 1.
This regulatory provision was cited by the authority whose decision (request for prolongation) was accepted in order 1.
This article provided the legal framework for the contested decision whose prolongation was accepted in order 1.
This article defining the efforts to implement removal was cited in reference to the factual basis for the prolongation request accepted in order 1.
This procedural provision related to the type of decision being confirmed was cited in reference to the decision accepted in order 1.
This article established the timeframe context relevant to the decision accepted in order 1.
These Federal laws provided the initial basis for the detention that the current decision prolongs (Order 1).
This article is cited in the reasoning leading up to the decision to prolong the detention (Order 1).
This article concerning the foreigner's duty to cooperate is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention (Order 1).
This article concerning the consequences of non-cooperation is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention (Order 1).
This article concerning the foreigner's duty to cooperate is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention (Order 1).
This article concerning the consequences of non-cooperation is cited as part of the legal basis justifying the decision to prolong detention (Order 1).
This article defining the efforts to implement removal was cited in reference to the factual basis for the prolongation request accepted in order 1.
Testo completo
Incarto n. INC.2004.32804 · Lugano 6 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26 novembre 2004 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
__________________________
visti gli inc. GIAR 328.2004.1/2/3/4;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
_____________ è stato incarcerato l'8 giugno 2004, a seguito di decisione del 4 giugno 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 328.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 21 maggio 2004, termine stabilito dall'UFR con decisione 26 marzo 2004 (con la quale è pure stato negato effetto sospensivo ad un eventuale ricorso), continuando a commettere reati e mantenendo nel centro CRS un comportamento insubordinato e rissoso, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 4 inc. 328.2004.1).
2.
Con sentenza 7 settembre 2004 questo giudice ha accolto la decisione/istanza del 23 agosto 2004 con la quale la SPI – rilevando che l'autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS ed evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura – aveva
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino all’8 dicembre 2004
compreso.
3.
Con decisione/istanza del 26 novembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 328.2004.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che
l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione
della persona oggetto della misura.
4.
Preso atto che___________ per il tramite del proprio patrocinatore, con lettera
2 dicembre 2004 non si oppone all’istanza di proroga ulteriore formulata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona.
5.
La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 4, inc. GIAR 328.2004.1).
Lo stesso dicasi per la decisione di proroga della carcerazione del 7 settembre 2004 (doc. 4, inc. GIAR 328.2004.3).
6.
La decisione sull’eventuale nuova proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’ allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del
7 settembre 2004 mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “*particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione*” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. *Nicolas Wizard*, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
7.
Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con scritti 13 e 28 ottobre 2004, ha sollecitato l'Ufficio federale dei rifugiati, Divisone rimpatrio, al fine di ottenere sostegno in vista dell'esecuzione dell' allontanamento, ha fatto quanto in suo potere per permettere l' allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, durante un colloquio telefonico con un collaboratore dell’UFR avvenuto il 1° novembre 2004, ha dimostrato la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio, rifiutandosi di volere compilare il formulario di richiesta dei documenti presso la rappresentanza diplomatica armena a Ginevra (cfr. doc. C allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4); si è poi rifiutato, durante un colloquio telefonico avvenuto l’11 novembre 2004, di parlare con l’esperto designato per lo svolgimento del test LINGUA (cfr. doc. F allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4);
Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di ________________ di
collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di legge,
decide:
1. La decisione/istanza 26 novembre 2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto_____alias _______ e __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto______alias ________ e __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 7 febbraio 2005, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (via fax e raccomandata):
giudice Claudia Solcà