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INC.2003.78802 • GIAR TI INC.2003.78802 Generato dall'IA

Prosecutor's Order Upheld in Fraud and Stolen Goods Investigation

Numero d'incarto INC.2003.78802
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal against a prosecutor's order to search and seize documentation from bank accounts related to an ongoing investigation into large-scale, repeated fraud and receiving stolen goods involving illicitly obtained telephone SIM cards used in telekiosk/telebusiness lines that generated significant, allegedly undue, revenue. The court reasoned that the appellant, who claimed to be the account holder, had sufficient grounds to challenge the order since she was also accused in the proceedings, and there were serious and concrete indications of her involvement, including her admission to signing one subscription contract, having the equipment at her home, and using the substantial funds received, thus validating the seizure order as a proportionate precautionary measure necessary to preserve evidence for the investigation into the related offenses involving several co-accused parties.

Regesto Legislator

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Art. 281 CPP, Art. 161 cpv. 1 CPP, Art. 120 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 39 lett. f TG; Prosecutor's Order Upheld in Fraud and Stolen Goods Investigation: The court reasoned that the appellant, who claimed to be the account holder, had sufficient grounds to challenge the order since she was also accused in the proceedings, and there were serious and concrete indications of her involvement, including her admission to signing one subscription contract, having the equipment at her home, and using the substantial funds received, thus validating the seizure order as a proportionate precautionary measure necessary to preserve evidence for the investigation into the related offenses involving several co-accused parties.

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova indagine per truffa ricettazione reati connessi decreto penale di accusa titolari di conti bancari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

This provision governs the possibility of appeal to the Criminal Appeals Chamber, which is explicitly mentioned in the context of the final decision regarding the rejected appeal.

art. 39 lett. f TG

This article justifies the imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n. INC.2003.78802 · Lugano 21 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 dicembre 2003 da

__________, __________ patrocinata dall’avv. __________ contro

l’ordine di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria emanato il 4 dicembre 2003 dal Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, indirizzato all’__________, __________, nell’ambito del procedimento contro __________, __________ e __________ per titolo di truffa per mestiere, sub. ripetuta truffa, ev. ricettazione;

viste le osservazioni 18 dicembre 2003 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo, nonchè le successive lettere 19 dicembre 2003 e 3 febbraio 2004 del medesimo magistrato;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che:

- il procedimento penale nei confronti di __________ e __________ è stato aperto con contestuale promozione dell’accusa per titolo di truffa e ricettazione, nell’ambito di indagini concernenti anche numerose altre persone e riferite all’abuso di collegamenti telefonici telechiosco (con numero iniziale 156) e telebusiness (con numero iniziale 157) nella titolarietà di abbonamenti e utili degli accusati e/o di società a loro collegate e alimentati per il tramite di apparecchi Natel con schede ottenute irregolarmente, in un primo tempo, della Omnitel Pronto Italia SpA e, in un secondo tempo, delle Telecom PTT (queste ultime ottenute per il tramite della ditta __________ di __________), ciò con l’incasso indebito della quota parte stabilita contrattualmente con Telecom PTT (ora Swisscom);

- in data 2 dicembre 2003, in sede di interrogatorio, il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa anche nei confronti di __________ per titolo di correità, subordinatamente complicità in truffa per mestiere, subordinatamente semplice; detta promozione d’accusa ha trovato conferma nella decisione 9 febbraio 2004 della Camera dei ricorsi penali, che ha respinto il ricorso presentato dall’accusata in data 12/15 dicembre 2003;

- rilevando che dall’inchiesta è emerso che il traffico telefonico sulle linee telechiosco/telebusiness attivate da __________, __________ e __________ ha maturato importi accreditati da Telecom PTT sui conti __________ (ora __________) n. __________ (intestato a __________ presso __________, __________) e n. __________ (intestato a __________, presso __________, __________), con ordine 4 dicembre 2003 il magistrato inquirente ne ha disposto la perquisizione ed il sequestro documentale, senza aggiunta di blocco dei rispettivi averi;

- con reclamo 15/16 dicembre 2003, __________ sostiene di essere “la titolare delle relazioni oggetto della decisione del Procuratore pubblico” e chiede l’annullamento della suddetta disposizione in quanto, a suo dire, non vi sarebbero seri indizi di reato nei suoi confronti;

- tali argomentazioni ricorsuali sono contestate dal magistrato inquirente, che sostiene sussistenza di seri e concreti indizi per ipotizzare a carico della reclamante i reati prospettati con la promozione d’accusa. Preso atto dell’asserita titolarità della reclamante in merito ad entrambe le relazioni bancarie oggetto dell’ordine di perquisizione e sequestro, il Procuratore pubblico sostiene che sussistono “ancor più elementi atti a ritenere che la reclamante sia effettivamente coinvolta nei fatti imputati al marito __________, a __________ (di cui __________ risulta essere stato azionista minoritario ...) ed al figlio __________”; chiede comunque che questo giudice proceda a verificare la titolarità della relazione bancaria __________, in quanto dovrebbe essere, a suo dire, intestata alla società __________ e non alla reclamante e quindi ad accertare la legittimazione di __________ ad impugnare l’ordine di perquisizione e sequestro per quanto attiene alla menzionata relazione bancaria;

- la legittimazione di __________, accusata nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata, è data; l'accusata ha infatti il diritto di impugnare qualsiasi atto emanato dal magistrato inquirente nell'ambito del procedimento aperto a suo carico. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine (art. 281 CPP);

- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);

- nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione

– che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e dall’altro – ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire – dall’opportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza di altre sedi di giudizio;

- va in primo luogo ricordato che l’ordine di perquisizione e sequestro contestato è stato emanato nell’ambito dei procedimenti a carico di __________, __________ e __________ e quindi non solo nel procedimento a carico della reclamante. L’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei tre suddetti accusati è certamente data. Basterà qui ricordare che __________ (persona nel frattempo condannata per analoghi reati con decisione __________ della Corte delle Assise correzionali di Riviera) ha ripetutamente dichiarato di aver acquistato da __________ due schede SIM turche, pagandole FRS. 3'000.- cadauna (v. verb.

PO 14.11.1996 di __________) e di essersi rivolto a lui perchè gli aveva detto che suo figlio __________ era attivo in questo settore (v. verb. PO 18.11.1996 di __________); egli ha pure dichiarato di avere a sua volta venduto a __________ almeno due schede SIM di provenienza illecita, per il prezzo di almeno FRS. 1'000.- cadauna (v. verb. PO 20.11.1996 di __________). Dagli atti emerge poi che schede SIM della __________ sono servite ad incrementare importanti guadagni su linee telechiosco/telebusiness intestate alla __________, come pure a __________, __________ e __________ (v. in particolare la documentazione trasmessa in data 27 gennaio 2004 da Swisscom fixnet e recapitata a questo giudice in data 3 febbraio 2004 dal magistrato inquirente: doc. 6, inc.

GIAR 788.2003.2). __________ ha dal canto suo ammesso una propria interessenza nella società __________ e meglio di essere stato proprietario del 10% del pacchetto azionario di detta società (v. verb. PP di __________ 1.12.2003). Dal canto suo __________, nel proprio reclamo, pretende addirittura di essere titolare di entrambe le relazioni bancarie oggetto del contestato provvedimento di perquisizione e sequestro e quindi anche della relazione __________ (ora __________) n. __________, che in realtà è intestata alla __________ (V: doc. 5, inc.

GIAR 788.2003.2); ciò lascia quantomeno trasparire l’esistenza pure di una sua interessenza nella menzionata società. La reclamante, d’altro canto, pur negando di sapere che tipo di prestazioni fornisse il telechiosco a lei intestato, ha ammesso di aver sottoscritto lei stessa il contratto di abbonamento datato 19 aprile 1996, di aver avuto in funzione l’apparecchio del telechiosco a casa sua e di averlo visto “continuamente in funzione” e di aver speso per bisogni personali i fondi incassati sul suo conto bancario e versati da Telecom PTT in ragione di FRS 39'904.- (v. verb.

PP del 2.12.2003 di __________);

- l'impugnato provvedimento vuole, almeno inizialmente solo trasmissione dei documenti di apertura delle relazioni bancarie in discussione e non colpisce gli averi in conto, quindi con rispetto della proporzionalità e della prudenza nel procedere;

- di conseguenza, sussistendo sufficienti e gravi indizi di colpevolezza, come pure proporzionalità del provvedimento impugnato, il reclamo è respinto con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di spese giudiziarie a carico della reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della reclamante.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso, entro dieci giorni dall'intimazione, alla Camera dei ricorsi penali.

4. Intimazione:

giudice Franco Lardelli