Legislator Giurisprudenza & Legislazione
INC.2003.59410 • GIAR TI INC.2003.59410 Generato dall'IA

Embezzlement Sequestration Release Denied Pending Criminal Merits

Numero d'incarto INC.2003.59410
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party in a criminal proceeding concerning aggravated repeated embezzlement and related offenses sought the release of sequestered mortgage bonds, citing a civil court decision that seemingly established their right to the titles. The court rejected the request for early release under the relevant procedural articles because the statutory conditions were not met: there was no consensus between the public prosecutor (who had previously abandoned the claim related to these specific facts but was now facing a private indictment) and the accused, and the right to restitution was not deemed "manifest" because the criminal nature of the sequestration—whether the titles were proceeds of a crime—remained contested and reserved for the merits hearing. Furthermore, the civil judgment was deemed insufficient to establish a manifest right because it was not issued following a referral from the criminal authority and the criminal court is not necessarily bound by civil findings on contested facts central to the criminal case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 165 CPPTI, Art. 280 CPP, Art. 161 cpv. 1 CPP, Art. 165 cpv. 1 CPP, Art. 350 CPP, Art. 165 CPP; Embezzlement Sequestration Release Denied Pending Criminal Merits: The court rejected the request for early release under the relevant procedural articles because the statutory conditions were not met: there was no consensus between the public prosecutor (who had previously abandoned the claim related to these specific facts but was now facing a private indictment) and the accused, and the right to restitution was not deemed "manifest" because the criminal nature of the sequestration—whether the titles were proceeds of a crime—remained contested and reserved for the merits hearing. Furthermore, the civil judgment was deemed insufficient to establish a manifest right because it was not issued following a referral from the criminal authority and the criminal court is not necessarily bound by civil findings on contested facts central to the criminal case.

Parole chiave

Generato dall'IA
appropriazione indebita decreto di rinvio a giudizio obbligazione fondiaria reati connessi dissequestro di beni questioni processuali Istanza di dissequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 165 CPP

The request for release was rejected based on the analysis of paragraphs 2 and 3 of this article, which govern early release from seizure.

Art. 70 ss. CP

Cited in the reasoning for the decision, although not explicitly used in the dispositive orders 1-4 (only referenced in the general 'P.Q.M.' section).

Art. 161 CPP

Cited in the reasoning for the decision, although not explicitly used in the dispositive orders 1-4 (only referenced in the general 'P.Q.M.' section).

Art. 165 CPP

Cited in the ruling preamble (P.Q.M.) regarding the applicable provisions.

Art. 157 ss. CPP

Cited in the ruling preamble (P.Q.M.) regarding the applicable provisions.

Art. 138 CP

Cited in the ruling preamble (P.Q.M.) regarding the applicable provisions.

Art. 165 CPP

The application of this article was the basis for rejecting the request in order 1.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision on costs in order 2 implies the application of rules regarding legal costs, which, in this context, translates to State costs being borne by the State (as stated in the reasoning: 'viste le particolarità del caso, la tassa di giustizia rimane a carico dello Stato e non si assegnano ripetibili'). However, since the instruction specifically demands citation *in the dispositive*, and the dispositive only refers to the amount/bearing of costs without citing Art. 66 LTF directly (it cites Art. 66 in the context of the costs/fees mentioned in the order), this is excluded unless explicitly stated in orders 1-4.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. INC.2003.59410 · Lugano 19 ottobre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza presentata il 31 agosto/3 settembre 2007 ed integrata il 28 settembre/1° ottobre 2007 da

__________

che chiede il dissequestro e l’assegnazione (ex artt. 165 cpv. 2 e 3 CPP) di cartelle ipotecarie nell’ambito del procedimento contro __________, inc. MP __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (3 ottobre 2007), quelle dell’accusato (15/16 ottobre 2007) e quelle del sequestratario (16/17 ottobre 2007);

visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- nei confronti di __________ è pendente dal 2003 un procedimento penale per le ipotesi di reato di ripetuta appropriazione indebita aggravata, subordinatamente amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti;

- tra i fatti oggetto d’inchiesta vi erano pure quelli segnalati da __________ il 2 ottobre 2003 (AI 61) e relativi a 9 (nove) cartelle ipotecarie che i segnalanti hanno consegnato a __________ e di cui quest’ultimo avrebbe (indebitamente, secondo i segnalanti) disposto;

- il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro le CI (AI 136) nelle mani dell’__________ di __________, rappresentante legale di tale __________;

- il 10 aprile 2007, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono (__________) in relazione ai fatti segnalati dai signori __________, ritenendo non esservi sufficienti elementi a sostegno di una indebita disposizione dei titoli; l’abbandono del procedimento comportava la decadenza della misura cautelare di sequestro; lo stesso giorno, ha emanato un atto d’accusa contro __________ per altri fatti e per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138 cifra 2, 138 cifra 1 e 251 CP (__________);

- __________ non si è accomodato alla decisione dell’inquirente ed ha proposto alla CRP un atto d’accusa privato chiedendo il rinvio a giudizio di __________ per appropriazione indebita consumata, in relazione ai titoli in questione; l’atto d’accusa privato, che comprende anche il (mantenimento del) sequestro delle CI, è stato accettato con decisione del 21 agosto 2007 (CRP 60.2007.150);

- l’apertura del dibattimento nei confronti di __________ (che concerne entrambi gli atti d’accusa menzionati) è fissato per il 29 ottobre 2007;

- mediante istanza del 28 settembre/1° ottobre 2007 (a valere quale formalizzazione ed integrazione di precedente scritto indirizzato alla Corte delle assise criminali di __________) __________ chiede dissequestro e restituzione delle CI sotto sequestro (in applicazione dei cpv. 2 e 3 dell’art.

165 CPPTI) segnalando che il __________, con sentenza del 23 gennaio 2007

confermata dal Tribunale cantonale grigionese il 15 maggio 2007, ha stabilito il suo buon diritto sui titoli in questione, previa accertamento della

costituzione in pegno (da parte di __________) e della mala fede dell’attuale possessore (doc. 2 e 6, inc. GIAR 594.2003.10); infatti, parallelamente al procedimento penale, __________ ha intentato un’azione civile nei confronti dell’__________ volta alla (ri)consegna delle CI sotto sequestro (__________);

- richiesti di presentare osservazioni all’istanza (doc. 8 e 10, inc. GIAR 594.2003.10), il Procuratore pubblico ritiene inopportuno formularne (avendo precedentemente decretato un abbandono) ma segnala che l’applicazione dell’art. 165 cpv. 2 e/o 3 presuppone l’accertamento (di merito) che i titoli siano provento di reato, l’accusato chiede il respingimento dell’istanza in quanto infondata (la decisione __________ non lo concerne e si fonderebbe su di una sua deposizione non firmata e la cui interpretazione è contestata in quanto contraria a quanto sempre affermato in corso d’inchiesta) e prematura in quanto di competenza del merito, il sequestratario (per parte sua) ha comunicato di rinunciare a prendere posizione (doc. 12, 594.2003.10);

- l’istanza, presentata da persona che si è costituita parte civile e si pretende avente diritto dei titoli, è ricevibile in ordine ai sensi dell’art. 280 CPP; la competenza, di principio, di questo ufficio per esprimersi in merito a sequestri e dissequestri nel lasso temporale tra l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento risulta dalla decisione CRP 30.7.2002 (60.2002.174) che ha colmato un vuoto legislativo è riconosciuta;

- in materia di dissequestro prima della decisione di merito,

questo ufficio ha recentemente avuto modo di ricordare che “*Per principio, sequestro (e dissequestro) di tutti gli

oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio* *1998 in* *re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro)*.”(GIAR 6 maggio 1999, 236.1996.2);

- i capoversi 2 e 3 dell’art. 165 CPP non regolamentano il dissequestro in quanto tale (cioè quale semplice levata della misura cautelare), bensì la “restituzione” (che , ovviamente, comporta anche formale decadenza del sequestro) alla parte lesa del provento di reato sequestrato (praticamente la procedura d’applicazione degli artt. 70 ss. CP); le norme menzionate stabiliscono una regola e un’eccezione: la prima afferma che l’eventuale restituzione avviene al momento della crescita in giudicato della sentenza di merito (cpv. 2 prima frase) e la seconda permette una restituzione prima di quel momento se vi è il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato (cpv. 2 seconda frase) o anche senza il consenso di quest’ultimo se il diritto è manifesto (cpv. 3);

- genesi e finalità delle norme in questione sono state affrontate in una sentenza del 1999 che val la pena di qui riproporre:

“2.

a)Per principio, sequestro (e dissequestro) “*di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato*” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).

b)In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio

11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “*sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato*” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “*se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito*” e può rinviare “*il richiedente al competente giudice civile*” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, consid. 3 p. 6). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto Schultz, “*quando il diritto della parte lesa sia manifesto*” - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.

Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “*l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente

diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’*”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui decisione

22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, loc. cit.).

La norma di cui all'art. 165 cpv. 3 CPP ha trovato, nella recente giurisprudenza di questo ufficio, un unico significativo caso di applicazione (v. GIAR 207.97.1 del 21 aprile 1997; mentre nella decisione GIAR

292.96.2 del 29 novembre 1996 il magistrato d’accusa competente aveva revocato la sua decisione di sequestro, e nel precedente caso GIAR 863.93.3 il reclamo era apparso addirittura temerario a fronte della situazione processuale).

3.

a)Prima di dilettarsi con l’esame, quand’anche sommario, del merito della questione, ovvero a sapere se nell’evenienza specifica il diritto della parte lesa sia davvero “*manifesto*”, come pretende l’art. 165 cpv. 3 CPP, è opportuno rammentare l’eccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti, segnatamente dell’accusato (*supra*, consid. 2b). Come detto, la norma vuole creare i presupposti affinché incarti pendenti da tempo, per i quali tuttavia - senza colpa del magistrato inquirente o della parte lesa - non si intravede una prossima risoluzione definitiva, possano venire sbloccati almeno sul piano pratico del risarcimento, se non sul piano penale: così, essa permette ad esempio che alla vittima di un furto venga restituita la refurtiva rinvenuta sul ladro, quando fermato in flagranza, senza attendere la crescita in giudicato della condanna o un esplicito accordo di lui, se egli si è nel frattempo reso irreperibile.

b)Tuttavia, se si vuol mantenere il carattere di eccezionalità che il legislatore ha voluto conferire alla soluzione ex art. 165 cpv. 3 CPP, è necessario evitare che il magistrato inquirente vi faccia ricorso in modo indiscriminato, segnatamente per evitare di prendere una decisione di merito, quando questa fosse possibile entro termini ragionevoli. In altre parole, quando il Procuratore Pubblico, invece che tranciare sul merito, procede al dissequestro di beni nelle mani della parte lesa sulla scorta di una ponderata analisi degli elementi di giudizio raccolti durante l’istruttoria, egli disattende in un certo senso l’ordine temporale naturale della procedura penale, che vuole che a quel punto il magistrato inquirente proceda al deposito degli atti, alla chiusura dell’istruttoria ed alla propria decisione di merito (artt. 196-198 CPP). E tale considerazione si impone *a fortiori* oggi, dopo l’introduzione delle semplificazioni di legge che permettono di soprassedere alle formalità testé menzionate (v. art. 207a CPP in materia di decreto d’accusa, e artt. 316a ss. per l’atto d’accusa in procedura abbreviata).

c)Ci si potrebbe chiedere se, al limite, l’art. 165 cpv. 3 CPP permetta anche di fare astrazione da un espresso rifiuto dell’accusato, quando tale rifiuto si rivelasse manifestamente contrario al principio della buona fede (quando, ad esempio, egli fosse stato preso in flagranza). Se si pon mente al fatto che una contestazione del diritto alla restituzione basta per costringere l’autorità competente al deposito e, semmai, ad ordinare il rinvio al foro civile (art. 165 cpv. 2 CPP), si deve ammettere che vi sono ottimi motivi per affermare che la locuzione conclusiva del cpv. 3 della medesima norma (“*anche senza il consenso dell’accusato*”) debba essere interpretata in senso letterale, ovvero che essa limiti l’applicazione del menzionato cpv. 3 ai soli casi in cui non sia materialmente possibile ottenere l’assenso dell’accusato (ad esempio perché latitante), e dunque esclusi tutti quei casi in cui egli abbia negato il proprio consenso (che cadrebbero allora sotto il cpv. 2).

La questione, non sollevata dalle parti, può essere lasciata indecisa.

(GIAR 6 maggio 1999, 236.1996.2)

- tutto indica, quindi, da un lato che solo la seconda frase dell’art. 165 cpv. 2 concerne la possibilità di una restituzione anticipata (la prima e la terza concernono la restituzione con il giudizio di merito, sia esso sentenza del giudice, decreto d’accusa o abbandono - Mess. 3163 del 11.3.1987 pag. 148 –, risolta direttamente in sentenza o, sempre in sede di merito, con rinvio al foro civile se il buon diritto è contestato o dubbio), dall’altro che l’accordo del Procuratore pubblico è condizione necessaria e non è un caso che solo il mancato consenso dell’accusato possa essere superato in base alla presenza di un diritto manifesto (peraltro solo in caso di impossibilità materiale di ottenere l’assenso dell’accusato e non per superare il dissenso);

- nel caso in esame non vi è consenso da parte dell’accusato, ma non è presente neppure quello del Procuratore pubblico (che aveva sì abbandonato il procedimento, con conseguente decadenza del sequestro in caso di crescita in giudicato, ma confrontato con l’atto d’accusa privato ha comunicato che spetta al merito decidere se si tratti di provento di reato) e neppure è certo che ci si trovi in presenza di oggetti ottenuti con il reato (la circostanza è contestata dall’accusato, non era stata ritenuta dal Procuratore pubblico ed è stata demandata al merito dalla CRP con l’accoglimento dell’atto d’accusa privato);

- in virtù di quanto sopra, occorre concludere che le condizioni per una restituzione anticipata non sono presenti;

- abbondanzialmente, e per completezza (vista la –già attualepresenza di una sentenza civile), va detto che la decisione del Tribunale grigionese non è stata emanata a seguito di rinvio da parte dell’autorità penale (d’altra parte essa stessa riserva il dissequestro penale nel suo dispositivo: cfr. doc. 7, inc. GIAR 594.2003.10) e non è neppure atta a fondare un diritto manifesto ai sensi dell’art. 163 cpv. 3 CPP; e ciò sia per quanto detto sopra in merito all’applicabilità di tale norma, sia perché è stata emanata in relazione a

fatti specifici che sono ancora oggetto del procedimento penale (e non costituiscono questioni pregiudiziali allo stesso ai sensi dell’art. 5 CPP) e, quindi, non ancora definitivamente accertati in tale sede, (senza contare che gli accertamenti civili sembrerebbero fondarsi su dichiarazioni delle parti che contrastano con quelle rese nella fase istruttoria del procedimento penale) e il giudice penale non è necessariamente legato dagli accertamenti civili (si veda per analogia, anche se nel caso in esame la sentenza civile è emanata in

un procedimento che non vede l’accusato quale parte, gli artt. 111 a 112 del CPC, nonché la stessa riserva emessa dal giudice civile); l’eventuale conflitto che

potrebbe derivare dalla sentenza di merito penale (che deve ancora accertare se vi è stata costituzione in pegno e se questa sia costitutiva di reato e, successivamente porsi il problema dell’una o l’altra norma di cui agli artt. 70 e ss. CP) non è questione che interessa la presente decisione;

- in conclusione, quindi, le condizioni per una restituzione anticipata ex artt. 165 cpv. 2 e 3 CPPTI alla presunta parte lesa dal reato non sono date;

- viste le particolarità del caso, la tassa di giustizia rimane a carico dello Stato e non si assegnano ripetibili;

- formalmente la presente decisione è impugnabile alla CRP entro 10 giorni; tuttavia è opportuno segnalare che con l’apertura del dibattimento, prevista per il 29 ottobre 2007 (doc. 13, inc. GIAR 594.2003.10), la competenza passa integralmente alla corte di merito.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138 e 70 ss. CP, 157 ss., 161, 165 CPP;

decide

1. L’istanza è respinta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.- e le spese (FRS 150.-) rimangono a carico dello Stato.

3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro

10 giorni (ritenuto comunque che la competenza decade con l’apertura del dibattimento, al momento prevista per il 29 ottobre 2007).

4. Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice Edy Meli