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INC.2003.59408 • GIAR TI INC.2003.59408 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility and Rejection on Merits Regarding Seizure of Mortgage Right from Embezzlement Proceeds

Numero d'incarto INC.2003.59408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Two parties filed an appeal against a prosecutor's decision which refused the seizure of a mortgage right, despite the accused being investigated for repeated aggravated embezzlement where the mortgage was considered proceeds of the crime; the court dismissed the appeal as inadmissible on procedural grounds because the appellants failed to adequately substantiate their standing as directly injured parties whose damage was current, and alternatively, rejected the appeal on the merits because the appellants argued the mortgage was not proceeds of a crime, thus making arguments about good faith and equivalent consideration irrelevant, and failed to establish the required conditions for seizure as an instrument of crime under the relevant statute, or proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 59 cifra, Art. 58 CP, Art. 69 cpv. 1 CPP, Art. 70 CPP, Art. 59 CP, Art. 58 quale; Appeal Dismissed for Inadmissibility and Rejection on Merits Regarding Seizure of Mortgage Right from Embezzlement Proceeds: Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha comunque respinto la richiesta di sequestro ritenendo accertate, in capo all'attuale detentore, buona fede e prestazione equivalente (le eccezioni alla confisca di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP).

Parole chiave

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appropriazione indebita legittimazione a ricorrere sequestro di beni diritti procedurali procedura di realizzazione del pegno immobiliare utile Sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 58, 59 CP

These articles of the Penal Code were cited in the final ruling as relating to the substance of the appeal regarding the seizure, even though the appeal was ultimately dismissed on procedural grounds.

art. 69, 70 CPP

These articles of the Code of Criminal Procedure concerning the civil party status (legitimation) were cited as applicable provisions, which formed the basis for declaring the appeal inadmissible on procedural grounds.

art. 138 CP

This procedural provision was cited as applicable in the final ruling.

artt. 161 ss., 280 ss., 284 CPP

These procedural provisions governing the appeal process were cited as applicable in the final ruling.

Art. 69 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the civil party status, which led to the finding of inadmissibility.

Art. 70 CPP

Cited in the reasoning section regarding the civil party status, which led to the finding of inadmissibility.

Art. 284 CPP

This article, which governs the right to appeal the decision, is cited in the operative part (Order 2).

Art. 280 ss. CPP

These articles concerning the appeal procedure are cited in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. INC.2003.59408 · Lugano 24 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli sedente per statuire sul reclamo presentato il 9/12 giugno 2006 da

__________, __________ e __________, __________ (entrambe rappresentate dall'avv. __________) contro

la decisione 29 maggio 2006 del Procuratore pubblico Maria Galliani, emanata nell'ambito del procedimento penale di cui all'incarto MP __________ nei confronti di __________, mediante la quale è rifiutato il sequestro di un mutuo ipotecario di nominali FRS 1,6 Mio, gravante in IV rango la part. __________ RFD __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (16 giugno 2006), quelle del detentore attuale del mutuo ipotecario signor __________ (23 giugno 2006) e quelle dell'accusato __________ (28 giugno 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Nei confronti di __________ è in corso un procedimento penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata, subordinatamente amministrazione infedele, con promozione d'accusa e arresto il 16 settembre 2003 (cfr. Verbale PP 16 settembre 2003). La scarcerazione è avvenuta il 17 ottobre successivo.

2.

__________, tra le altre cose, è accusato dal magistrato inquirente di aver disposto illecitamente del mutuo in questione (Decisione 29 maggio 2006, pag. 3) che costituirebbe, quindi e sempre secondo il magistrato inquirente, provento di reato.

3.

Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha comunque respinto la richiesta di sequestro ritenendo accertate, in capo all'attuale detentore, buona fede e prestazione equivalente (le eccezioni alla confisca di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP).

4.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 594.2003.8), __________ e __________ chiedono che si proceda al sequestro del mutuo.

Le reclamanti, dopo aver sottolineato la differenza tra il mutuo ipotecario e la CI, affermano che la consegna del mutuo non costituisce ancora danno per la __________ (Reclamo, pag. 4) e il documento di cui si chiede il sequestro non è provento di reato, bensì strumento atto a perfezionarlo (Reclamo, pag. 5). Pertanto, il sequestro dovrebbe essere ordinato in applicazione dell'art. 58 CP.

Successivamente, le reclamanti contestano la buona fede dell'attuale detentore e mettono in dubbio l'esistenza di una controprestazione equivalente (Reclamo, pag. 5 ss.).

5.

Con osservazioni del 16 giugno 2006 (doc. 4, inc. GIAR 594.2003.7) il Procuratore pubblico ribadisce correttezza della decisione impugnata, in particolare quo alla determinazione della buona fede e della controprestazione equivalente.

Dal canto suo, il signor __________ (doc. 5, inc. GIAR 594.2003.8), non senza sottolineare la sua buona fede e la controprestazione fornita, contesta la legittimazione delle reclamanti in quanto nessuna delle due può essere considerata parte lesa/parte civile: la signora __________ in quanto semplice azionista al 50% della società (al momento della consegna del titolo ipotecario) e la società in quanto debitrice della somma che il mutuo garantisce ma non (necessariamente) proprietaria e/o possessore del mutuo all'epoca della "disposizione" da parte dell'accusato.

L'accusato, visti i rapporti personali e famigliari avuti con una delle reclamanti, non presenta osservazioni e si limita a ribadire quanto detto nel corso dell'inchiesta (doc. 6, inc. GIAR 594.2003.8).

6.

In merito alla legittimazione delle due reclamanti va subito detto che le argomentazioni del resistente __________ sono tutt'altro che prive di consistenze. Infatti, leso direttamente (quindi possibile parte civile: art. 69 cpv. 1 CPP, Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. da 1 a 9 ad art. 69) dall'atto di disposizione dell'accusato (se illecito) è il legittimo proprietario del mutuo al momento dei fatti (rispettivamente il legittimo possessore originario, per rapporto all'accusato, se questi lo deteneva a titolo fiduciario) e, inoltre, se il proprietario/possessore fosse una società anonima, non necessariamente potrebbe considerarsi direttamente leso l'azionista (o uno degli azionisti).

Inoltre, il danno deve essere attuale (art. 69 cpv. 1 CPP, Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 2 ad art. 69) e, nel caso in esame, sono gli stessi reclamanti a negare tale condizione (Reclamo pag. 4).

7.

Comunque, nel caso in esame, le reclamanti non sostanziano minimamente la loro legittimazione (cfr. le considerazioni d'ordine contenute dal reclamo), né rinviano a specifici atti d'inchiesta che l'avrebbero accertata. La danno semplicemente per scontata (invero come sembra fare anche il magistrato inquirente nella decisione).

Ricordato che non basta costituirsi parte civile (ex art. 70 CPP) per esserlo, e che:

- le parti al procedimento e le altre interessate possono contestare tale qualità (e la legittimazione che ne deriverebbe) quando ne hanno formalmente conoscenza (perlomeno in assenza di decisione formale da parte dell'inquirente),

- la costituzione di parte civile, e relativa conseguente legittimazione può (forse) essere "data per scontata" solo quando è manifesta ed immediatamente evidente,

- non è compito di questo giudice indagare d'ufficio tra gli atti del procedimento penale alla ricerca degli elementi utili ad una o ad altra parte (per analogia si veda CRP 5 dicembre 1997, 60.1997.00175),

- l'obbligo di sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all'autorità decisionale (CRP 20 luglio 1994, 249/94; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6), e concerne sia le questioni d'ordine che quelle di merito,

occorre concludere che nel caso in esame, la legittimazione delle reclamanti (peraltro rappresentate da un legale), tutt'altro che evidente, non è né indicata né motivata.

Il reclamo deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza (assenza) di motivazione sulla legittimazione.

8.

Abbondanzialmente si rileva pure che, così come formulato e motivato, il reclamo non potrebbe essere accolto neppure nel merito.

Infatti, le reclamanti affermano che il mutuo ipotecario non è provento di reato e non può, quindi, essere sequestrato ai fini dell'applicazione (eventuale) dell'art. 59 CP; a loro dire, il sequestro dovrebbe avvenire ex art. 58 quale strumento atto a perfezionare un (eventuale) reato. Da queste affermazioni consegue, in primo luogo, che la questione della buona fede e della controprestazione equivalente sono irrilevanti in quanto concernono unicamente le condizioni d'applicazione dell'art. 59 CP (e del sequestro che eventualmente la precede) e non quelle dell'art. 58 CP.

In secondo luogo, l'applicazione dell'art. 58 presuppone che l'oggetto comprometta la sicurezza delle persone, della morale o dell'ordine pubblico (DTF 125 IV 185; BJP 1982 n. 284); ora, perlomeno prima facie e a giudizio di questo giudice, un mutuo ipotecario non sembra realizzare tali caratteristiche né il reclamo le indica e ne motiva la realizzazione.

In terzo luogo, l'applicazione dell'art. 58 deve avvenire avuto riguardo anche al principio di proporzionalità (DTF 124 IV 121); se, come affermano i reclamanti (Reclamo, pag. 5), la costituzione in pegno è nulla (dal profilo del diritto civile), quindi inutilizzabile per causare il danno futuro "temuto", il suo sequestro potrebbe non rispettare tale principio (sarebbe come sequestrare un'arma non funzionante e la cui funzionalità non potrebbe essere ripristinata).

9.

In conclusione, il reclamo appare irricevibile sia in ordine, per carenza di legittimazione (ovvero assenza di motivazione), sia nel merito e deve essere respinto con la presente decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (trattandosi comunque di materia di sequestro).

Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 58, 59 CP, 69, 70, 161 ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1. Il reclamo è irricevibile in ordine e, comunque, respinto nel merito come meglio detto nei considerandi.

2.Contro la presente decisone è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale di Appello, Lugano, entro dieci

(10) giorni dall'intimazione.

3. La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-- e le spese di FRS 150.--, sono poste a carico delle reclamanti, in solido, le quali rifonderanno, sempre in solido, al resistente __________, FRS 500.-- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice Edy Meli