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INC.2003.57705 • GIAR TI INC.2003.57705 Generato dall'IA

Prosecutor's Jurisdiction Over Seized Assets Prior to Indictment

Numero d'incarto INC.2003.57705
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An application seeking the immediate release of a seized 3.58-carat diamond, which was confiscated by the public prosecutor during a criminal investigation into aggravated narcotics offenses, was deemed inadmissible because the judge lacked jurisdiction to rule on the seizure request in the first instance. The court reasoned that, prior to the indictment or dismissal decree, decisions regarding the release of seized assets must first be made by the public prosecutor, reserving appellate remedies for parties with a legitimate interest, thus requiring the applicants to address their request to the prosecutor first.

Regesto Legislator

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Art. 280 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Prosecutor's Jurisdiction Over Seized Assets Prior to Indictment: The court reasoned that, prior to the indictment or dismissal decree, decisions regarding the release of seized assets must first be made by the public prosecutor, reserving appellate remedies for parties with a legitimate interest, thus requiring the applicants to address their request to the prosecutor first.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento inchiesta penale accusa reati della legge sugli stupefacenti incompetenza per materia sostanza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 CPP

The court determined that the Public Prosecutor must decide first on requests for release of seized property before indictment or dismissal.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited as the basis for the present decision being subject to appeal to the Criminal Appeals Chamber.

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Testo completo

Incarto n. INC.2003.57705 · Lugano 18 maggio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli sedente per statuire sull’istanza 28 aprile 2004 presentata da

__________ (tutti patrocinati dall’avv. __________)

intesa ad ottenere il dissequestro di un diamante sequestrato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di__________ di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni 7 maggio 2004 del magistrato inquirente e 10 maggio 2004 del patrocinatore di __________;

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che:

- nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante di 3.58 carati, trovato presso il __________ di __________, nella cassetta di sicurezza n. __________ intestata ad __________;

- con istanza 28 aprile 2004, presentata congiuntamente a questo giudice e al Procuratore pubblico Arturo Garzoni, gli istanti chiedono il dissequestro del diamante suddetto e “l’immediata consegna ai proprietari”;

- la richiesta di intervento diretto del Giudice dell’istruzione e dell’arresto è irricevibile; prima dell’emanazione dell’atto d’accusa o del decreto di abbandono, spetta infatti al Procuratore pubblico di decidere in prima istanza le istanze di dissequestro, con riserva dei rimedi di diritto per le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo (art. 280 CPP);

- non compete dunque neppure a questo Giudice esprimersi in prima istanza sulla legittimazione degli istanti a presentare la richiesta di dissequestro;

- alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese agli istanti soccombenti.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico degli istanti.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4. Intimazione:

giudice Franco Lardelli