Creditors' Delegation Access to Criminal Case File in Bankruptcy Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved a complaint filed by the bankruptcy administration and the creditors' delegation against a public prosecutor's decision that denied direct access to the criminal case file to the lawyers acting as members of the creditors' delegation, despite the bankruptcy estate having been admitted as a civil party. The court sustained the complaint, reasoning that while the bankruptcy administration formally represents the estate in court, the creditors' delegation is also a legally mandated body of the estate with specific duties, and denying access to the file—which is essential for their functions and the overall interests of the recognized civil party—constitutes an unjustified excess of formalism, especially when the administration itself supports the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 237 cpv. 3 LEF, Art. 69 CPP, Art. 240 SchKG, Art. 237 cpv. 3 cifra, Art. 260 LEF, Art. 240 LEF; Creditors' Delegation Access to Criminal Case File in Bankruptcy Proceedings: The court sustained the complaint, reasoning that while the bankruptcy administration formally represents the estate in court, the creditors' delegation is also a legally mandated body of the estate with specific duties, and denying access to the file—which is essential for their functions and the overall interests of the recognized civil party—constitutes an unjustified excess of formalism, especially when the administration itself supports the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the 'P.Q.M.' section, indicating the general procedural framework applied for this decision regarding criminal procedure.
Cited in the 'P.Q.M.' section, related to the appeal process being decided.
Cited in the 'P.Q.M.' section, relevant to the right to access files as a civil party (partie civile).
Cited in the 'P.Q.M.' section, related to the access to case files which was the subject of the appeal.
Cited in the 'P.Q.M.' section, relevant to the underlying criminal aspects of the case (although the core issue was procedural access).
Cited in the 'P.Q.M.' section, indicating that articles from the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LEF) were considered, which is central to the standing of the bankruptcy bodies involved.
This provision is not explicitly cited in the dispositive ('P.Q.M. decide'). However, the decision imposes costs (restituzione of FRS 350.- and payment of justice fees), which implies the application of relevant cost provisions, although the specific citation in the operative part (Point 2) is missing in the provided text segment for the corresponding procedural law (likely referring to Cantonal law for costs related to appeals not under LTF jurisdiction, as this is a Cantonal decision). Assuming standard practice, the cited cost provision *should* be included if explicitly stated in the dispositive. Since the dispositive only cites general procedural/substantive laws, and *Art. 66 al. 1 LTF* is a Federal Supreme Court rule, and no cost provision is explicitly cited in the dispositive (Point 2), no provision related to costs is extracted based on strict adherence to the rule (only *cited* provisions in the dispositive are included).
Testo completo
Incarto n. INC.2003.47301 · Lugano 21 agosto 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/28 luglio 2003 da
Amministrazione del fallimento del __________ (rappr. dagli avv.ti __________ e __________)
e
avv.ti __________ e __________, nella loro qualità di Delegazione dei creditori nel fallimento del __________ contro
la decisione 22 luglio 2003, del Procuratore pubblico __________, che rifiuta l'accesso diretto agli atti del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ ai suddetti avvocati in quanto membri della delegazione dei creditori;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (4/5 agosto 2003), dell'avv. __________ per il dott. __________ (12 agosto 2003) e dell'avv. __________ per l'avv. __________ (14/18 agosto 2003);
visto l'incarto MP __________ (cubo 1, classatori da 1 a 4);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- per quanto è dato comprendere sulla base degli atti trasmessi, nel corso del 1997 era pendente un procedimento penale nei confronti del dott. __________ (cfr. AI _); a far tempo perlomeno dal 12 marzo 1997 il procedimento concerne (anche) reati fallimentari (cfr. verbale PP __________, 12 marzo 1997, AI __________) e risulta essere (perlomeno per questi reati) allo stadio delle informazioni preliminari (dall'elenco atti trasmesso non emergono notifiche di promozione o estensione dell'accusa);
- con scritto del 24 aprile 1997, rispondendo ad interpellazione del magistrato inquirente (AI _), l'Amministrazione del fallimento comunica che la "*Massa dei creditori del fallimento dott. __________* " si costituisce parte civile nel procedimento (AI _);
- il 21 luglio 2003, l'avv. __________ (per sé e per l'avv. __________, quali membri della delegazione dei creditori) comunica al Ministero pubblico la data in cui intende esaminare l'incarto penale, allegando pure un mandato/autorizzazione in tal senso da parte dell'Amministrazione del fallimento (AI __________);
- con scritto del 22 luglio 2003, il Procuratore pubblico comunica di non poter permettere l'accesso agli atti ai due membri della delegazione dei creditori in quanto non rappresentanti la massa in giudizio, e ciò neppure in presenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione del fallimento (AI 256);
- con il reclamo oggetto della presente, l'Amministrazione del fallimento e la Delegazione dei creditori contestano la decisione del magistrato inquirente sostenendo, sostanzialmente, che parte civile è la massa fallimentare, la Delegazione dei creditori è organo della massa cui la legge (LEF) assegna competenze specifiche, anche per rapporto all'attività dell'amministrazione (cfr. art. 237 cpv. 3 LEF), che non possono essere correttamente esercitate stante la decisione del magistrato; quest'ultima, a loro dire, viola il diritto federale e pecca di eccessivo formalismo;
- con le sue osservazioni, il Procuratore pubblico, dopo aver contestato la legittimazione a ricorrere della delegazione dei creditori, ribadisce la sua posizione sostenendo che solo l'Amministrazione del fallimento è deputata a stare in giudizio mentre la Delegazione dei creditori non può rappresentare la parte civile; aggiunge che nulla osterebbe all'accesso agli atti da parte degli avv.ti __________ e __________ se l'autorizzazione dell'Amministrazione del fallimento dovesse essere considerata quale mandato privatistico (ma non è chiaro se egli così la consideri - ciò che renderebbe il reclamo privo d'oggettoo se deleghi tale compito ad altri);
- il dott. __________ chiede semplicemente la conferma della decisione del Procuratore pubblico, mentre l'avv. __________ comunica di non avere osservazioni da formulare;
- di regola, il destinatario di una decisione è legittimato ad impugnarla; la questione sollevata dal magistrato inquirente è strettamente connessa al merito e non può, quindi, essere risolta preliminarmente e, comunque, nel caso in esame, solo è contestata la legittimazione di uno dei due reclamanti;
- giusta l'art. 69 CPP, ogni persona (fisica o giuridica) moralmente o materialmente danneggiata dal reato può costituirsi parte civile nel processo e, conseguentemente, fruire di quei diritti che il codice conferisce a tale parte;
- non è per nulla scontato che la massa fallimentare (rispettivamente la massa dei creditori) abbia tali qualità, e ciò sia per rapporto al concetto di "danneggiato", sia per l'assenza della qualità di persona morale (P.-R. Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 278; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, n. 37 ad art. 163); tuttavia, nel caso in esame la qualità di parte civile é stata riconosciuta (e non è qui in discussione), come ammesso da alcuni commentatori, con motivazioni per nulla prive di fondamento (Basler Kommentar, n. 38 ad art. 163);
- a mente di questo giudice, hanno ragione i ricorrenti quando affermano che parte civile non è l'Amministrazione del fallimento bensì la massa fallimentare (in questo caso addirittura la costituzione è avvenuta a nome della massa dei creditori - cfr. AI _) che comprende sia la massa attiva che la massa passiva (P.-R. Gilléron, op. cit., p. 278; DTF 121 III 30); l'Amministrazione del fallimento agisce in rappresentanza della massa ("…*auch die Konkursverwaltung nach art. 240 SchKG als Vertretung der Konkursmasse …*" Basler Kommentar, n. 38 ad art. 163), e quale organo della stessa (P.-R. Gilléron, op. cit., p.325);
- se è vero che l'Amministrazione del fallimento è (il solo) organo deputato a rappresentare formalmente la massa in giudizio, è altrettanto vero che la delegazione dei creditori è essa pure un organo della massa, ausiliario e facoltativo, ma "legale" e deliberante, con compiti specifici tra cui quello di autorizzare a stare in giudizio (art. 237 cpv. 3 cifra 3; P.-R. Gilléron, op. cit., p. 328; W. A. Stoffel, Voies d'exécution, 2002, p. 305/306; DTF 103 III 66);
- alla luce di tutto quanto sopra nonché delle motivazioni che giustificherebbero il riconoscimento della qualità di parte civile alla massa fallimentare, non si vede per quale ragionevole motivo l'accesso agli atti (quindi non un atto formale quale la costituzione di parte civile o la richiesta di risarcimento) possa essere concesso solo ad un organo della massa e non all'altro, ritenuto che entrambi sono emanazione della volontà dell'organo principale ("*suprème"* per dirla con il Gilléron) della massa stessa, cioè della parte civile qui riconosciuta, e che lo scopo della richiesta è quello di permettere la migliore e più completa formazione della volontà di quest'ultima e, non da ultimo, visto che si accenna alla possibilità di una proposta di cessione di pretese da parte dell'Amministrazione (cfr. all. 1 al Reclamo), di permettere l'esercizio di prerogative (che l'assemblea ha delegato alla delegazione dei creditori costituendola) previste dalla legge (art. 260 LEF; P.-R. Gilléron, op. cit., p. 346);
- il rifiuto di accesso agli atti alla delegazione dei creditori, motivato unicamente unicamente con il fatto che l'art. 240 LEF riconosce solo all'Amministrazione del fallimento la facoltà di rappresentare la massa in giudizio (e non tanto di "stare in giudizio") appare a questo giudice come un eccesso ingiustificato di formalismo; tale conclusione è ancor più evidente quando, come nel caso in esame, è la stessa Amministrazione del fallimento a sostenere il proposto modo di procedere (cui potrebbe ovviare, persistendo il rifiuto, con richiesta di copia degli atti a cui ha accesso, ex art. 79 cpv. 2) e il magistrato inquirente dichiara che nulla osta se lo scritto 11 giugno 2003 (in AI __________) viene considerato un mandato privatistico;
- in conclusione, il gravame deve essere accolto con riconoscimento, nel caso specifico, della facoltà di accedere agli atti del procedimento penale da parte della Delegazione dei creditori, riservata la facoltà del magistrato inquirente di limitarla, ovviamente, agli atti dello specifico procedimento nell'ambito del quale alla massa fallimentare è stata riconosciuta la qualità di parte, ripetitivamente qualora siano presenti motivi ostativi ai sensi dell'ultima frase dell'art. 79 cpv. 3 (con decisione motivata);
P.Q.M.
visti gli artt. 280 ss., 284, 69 ss., 79 CPP, 163 ss. CP, nonché la LEF, decide
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.-, è a carico dello Stato che rifonderà ai reclamanti la somma (globale) di FRS 350.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- avv. __________ per sé e per l'avv. _____, quali membri della delegazione dei creditori;
- avv. __________ per sé e per dott. __________;
- avv. __________ per sé e per l'avv. __________;
- PP avv. __________ (con incarto di ritorno).
giudice __________