Seized Mobile Phones as Means of Proof and Subject to Forfeiture
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe investigating judge considered a request for the release of two seized mobile phones, which the applicant claimed were needed due to financial hardship, but rejected the request because the phones were utilized by the applicant in connection with aggravated violations of the federal narcotics law, as evidenced by judicial declarations, making them necessary as potential means of proof and subject to confiscation. The court affirmed its jurisdiction to decide on such requests after the indictment and before trial, reasoning that the phones were instruments used to perfect the crimes charged and their continued seizure was necessary for evidential purposes and potential forfeiture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 cpv. 1 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Seized Mobile Phones as Means of Proof and Subject to Forfeiture: The court affirmed its jurisdiction to decide on such requests after the indictment and before trial, reasoning that the phones were instruments used to perfect the crimes charged and their continued seizure was necessary for evidential purposes and potential forfeiture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IACited in the final order to specify the applicable appeal route against the decision.
Testo completo
Incarto n. INC.2003.31903 · Lugano 6 aprile 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sull’istanza presentata il 23/26 marzo 2004 personalmente da
__________ patrocinato dal dr. jur. __________
intesa ad ottenere il dissequestro di due telefoni cellulari marca Nokia modello 6210 e 3210 sequestrati nel maggio 2003, nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e altri titoli di reato di cui all’ACC 81/2004 del Procuratore pubblico __________;
viste le osservazioni 29/30 marzo 2004 del magistrato inquirente e 5 aprile 2004 del dr. jur. __________;
letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC 81/2003 messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e considerato
in fatto e in
diritto:
che:
- nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e altri titoli di reato di cui all’ACC 81/2003, il Procuratore pubblico __________ ha sequestrato, tra le altre cose, il telefono cellulare marca Nokia (IMEI n. __________) con inserita la carta SIM __________ e il telefono cellulare marca Nokia (IMEI n. __________) con inserita la carta SIM __________ (v. AI 11, verb. di sequestro);
- con istanza 23/26 marzo 2004, __________ chiede dissequestro dei suddetti telefoni cellulari, ciò in quanto, “quale paziente di __________ ormai prossimo al passaggio al terzo periodo”, non possiede “i soldi necessari all’acquisto di un telefono nuovo”;
- con osservazioni 29/30 marzo 2004 il magistrato inquirente dichiara di opporsi al dissequestro in quanto è intenzionato a chiedere la confisca dei due telefoni cellulari, ritenuto che gli stessi sono stati utilizzati per lo spaccio di eroina;
- con lettera 5 aprile 2004 il dr. jur. __________, patrocinatore dell’istante, dichiara di rimettersi al giudizio di questo giudice;
- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
- in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
- questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 23/26 marzo 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;
- a giusta ragione il Procuratore pubblico evidenzia che i due telefoni cellulari di cui è chiesto il dissequestro sono stati utilizzati da __________ per intrattenere i contatti per i propri traffici di eroina; ciò risulta inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dall’accusato (v. verb. PO 16.5.2003 p. 2 e 5.6.2003 p. 1) e dai correi (v. verb. PO 21.2.2003 p. 2 e 5.3.2003 p. 1 di __________; verb. PO 21.5.2003 p. 1 di __________); trattasi dunque di strumenti che sono serviti a perfezionare i reati per i quali __________ è perseguito;
- il mantenimento del sequestro appare dunque necessario per salvaguardare mezzi di prova, che sono per altro passibili di confisca;
- l’istanza è conseguentemente respinta, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- PP __________ (con copia delle osservazioni 5 aprile 2004 del dr. jur. __________);
- __________ (con copia delle osservazioni 29/30 marzo 2004 del magistrato inquirente e 5 aprile 2004 del dr. jur__________;
- dr. jur. __________
(con copia delle osservazioni 29/30 marzo 2004 del magistrato inquirente);
- Presidente della Corte delle assise correzionali, Via Pretorio 16, 6900 Lugano
(con copia delle osservazioni 29/30 marzo 2004 del magistrato inquirente e 5 aprile 2004 del dr. jur. __________ e l’incarto 72.2003.75 di ritorno).
giudice __________