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INC.2003.14903 • GIAR TI INC.2003.14903 Generato dall'IA

Provisional Release Granted in Major Narcotics Cultivation Case Despite Prior Conviction

Numero d'incarto INC.2003.14903
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court granted the request for provisional release for an accused individual arrested in connection with an investigation into aggravated violations of narcotics law, following the seizure of substantial quantities of live hemp plants and dried cannabis. Despite the existence of serious indications of guilt and the prosecutor's objection citing the need to clarify obscurities with the accused and potential collusion with others involved in large-scale cultivation and trade, the court found that the grounds for continued detention were no longer sufficiently established. Specifically, the investigative necessity was deemed insufficient as the prosecutor failed to detail necessary future actions, the danger of collusion was unsubstantiated by concrete evidence regarding other individuals' statements, and although the accused had a prior suspended conviction for a similar offense, the current detention period was considered a sufficient deterrent against short-term recidivism, thus warranting immediate release pending trial.

Regesto Legislator

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Art. 19 cifra, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, artt. 95 ss. CPP, artt. 107 ss. CPP, artt. 279 ss. CPP; Provisional Release Granted in Major Narcotics Cultivation Case Despite Prior Conviction: Despite the existence of serious indications of guilt and the prosecutor's objection citing the need to clarify obscurities with the accused and potential collusion with others involved in large-scale cultivation and trade, the court found that the grounds for continued detention were no longer sufficiently established. Specifically, the investigative necessity was deemed insufficient as the prosecutor failed to detail necessary future actions, the danger of collusion was unsubstantiated by concrete evidence regarding other individuals' statements, and although the accused had a prior suspended conviction for a similar offense, the current detention period was considered a sufficient deterrent against short-term recidivism, thus warranting immediate release pending trial.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria violazione della legge sugli stupefacenti motivo della detenzione coltivazione di canapa sequestro di mezzi di prova caso grave Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 283
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid.
DTF 102 Ia 381
DTF 105 Ia 31
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 95 ss. CPP

This article forms the legal basis for the decision to grant provisional release, as the court found the required grounds for continued detention (Art. 95 al. 2 CPP) were no longer met.

artt. 107 ss. CPP

This procedural article is cited in the decision, likely governing the process for provisional release.

artt. 279 ss. CPP

This article is cited in the decision, relating to the overall legal framework for the procedure.

art. 10 CF

Cited as a relevant legal standard in the final decision.

art. 5 CEDU

Cited as a relevant legal standard (European Convention on Human Rights) in the final decision regarding the right to liberty.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision is not from the Swiss Federal Tribunal (LTF), the dispositive orders state 'Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie', which aligns with the principle of costs application typically covered by such procedural rules (even if the cited standard is absent or replaced by the explicit non-imposition of costs).

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Testo completo

Incarto n. INC.2003.14903 · Lugano 2 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 18/22 aprile 2003 da

__________attualmente presso il Penitenziario cantonale (patrocinato dall’__________)

e qui trasmessa il 25/29 aprile 2003, con preavviso negativo dal

Procuratore pubblico Antonio Perugini, 6500 Bellinzona viste le osservazioni 30 aprile 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto

1.

La mattina del 13 marzo 2003 a __________, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Indoor” (avente per oggetto il perseguimento di produttori indoor di canapa per la successiva rivendita quale prodotto stupefacente), durante la perquisizione dell’immobile in __________, di proprietà di __________, la polizia cantonale ha sequestrato 1300 piante vive di canapa pronte per essere impiantate. Sul posto era presente __________, che, allertato dall’accusato ( assente nella Svizzera interna), essendo in possesso della chiave per accedere ai locali, ha permesso alla polizia di procedere alla perquisizione. Le perquisizioni domiciliari avvenute quello stesso giorno, hanno portato al sequestro di documentazione cartacea in possesso di __________ relativa a calcoli di costi di coltivazione di canapa.

Quello stesso giorno, nei canapai __________ e __________ di __________ e nei locali situati sopra il canapaio __________, la polizia ha pure sequestrato circa 100 Kg di canapa essiccata e 777 piante vive di canapa.

Nell’ambito della suddetta inchiesta, il 14 marzo 2003 è stato arrestato __________, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup (art. 19 cifra 1 e cifra 2 lett. c LFStup). Interrogato dalla polizia il giorno del suo arresto e in seguito il 19 e il 24 marzo 2003, egli ha negato ogni responsabilità in merito alle piante di canapa rinvenute a __________ ed ha dichiarato che la piantagione sarebbe, a suo dire, di __________. Egli ha pure negato di sapere che la canapa da lui venduta nei canapai __________ e __________ venga poi utilizzata come stupefacente. __________ ha infine pure negato di aver avuto una piantagione di canapa a __________.

In data 31 marzo 2003, questo giudice aveva respinto una prima istanza di libertà provvisoria.

Nel seguito l’accusato è stato nuovamente interrogato dalla polizia in data 15 aprile 2003 e (dopo l’inoltro della nuova istanza dei libertà provvisoria qui in oggetto) in data 28 aprile 2003.

2.

Con istanza di libertà provvisoria, datata 18 aprile 2003, l’accusato chiede nuovamente di essere messo in libertà provvisoria.

Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo. Per i bisogni istruttori, oltre a generico rinvio a quanto indicato nelle osservazioni alla precedente istanza di libertà provvisoria, il magistrato inquirente indica “alcuni aspetti ancora oscuri” sui quali, “alla luce anche delle dichiarazioni rese dalla moglie”, l’accusato sarebbe l’unico a poter dare chiarimenti.

In merito al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il Procuratore pubblico indica “il fatto che vi siano documentate prove di coinvolgimento di altre persone che avrebbero avuto ruoli attivi nel commercio e nella coltivazione all’ingrosso di canapa (vedi ad es.: __________; __________; __________; ecc.), non può che costituire un pericolo per la conduzione celere ed efficace dell’inchiesta”. Vi sarebbe poi anche un pericolo di recidiva per quanto già indicato in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria.

Con le osservazioni al preavviso negativo l’accusato sottolinea ed evidenzia che non sussisterebbero né i bisogni dell’istruzione, né il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, né il pericolo di recidiva.

3.

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Con verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità ribadire la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Non vi sono tuttavia più sufficienti presupposti per mantenere in essere la privazione della libertà personale dell’accusato.

4.1

Per quanto concerne i bisogni dell’istruzione, un generico rinvio a quanto indicato nelle osservazioni alla precedente istanza di libertà provvisoria non appare sufficiente.

Comunque con riferimento alle divergenze con le dichiarazioni di __________ – allora evocate – va detto che, dagli atti messi a disposizione di questo giudice, nulla trapela in merito a quanto è stato nel frattempo fatto per chiarire tali divergenze. In particolare nulla è dato sapere delle dichiarazioni fatte dall’__________ dopo l’interrogatorio di polizia (l’unico presente agli atti) del 13 marzo 2003 alle ore 11.00; e dire che il medesimo è certamente pure stato ripetutamente interrogato, visto che nel frattempo è stato rilasciato, dopo alcuni giorni di detenzione, senza che si sia proceduto ad un confronto, che per altro neppure viene prospettato nelle osservazioni del magistrato inquirente.

Per quanto attiene alle necessità istruttorie di chiarire gli “aspetti ancora oscuri” indicati dal Procuratore pubblico nelle osservazioni all’istanza ora in esame, va detto che queste necessità da sole non giustificano il mantenimento della privazione della libertà personale dell’accusato. Anche in questo caso nulla viene detto sugli atti che devono ancora essere eseguiti per chiarire tali aspetti; né tantomeno vengono prospettati interrogatori a confronto con la moglie dell’accusato – nel frattempo pure rilasciata dopo alcuni giorni di detenzione – o con altri correi o testimoni che fossero già stati assunti.

I chiarimenti indicati dal magistrato inquirente potranno dunque essere eseguiti anche con l’accusato a piede libero.

4.2

Per quanto concerne il paventato pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con riferimento al “documentato coinvolgimento di altre persone che avrebbero avuto ruoli attivi nel commercio e nella coltivazione all’ingrosso di canapa (vedi ad es.: __________, __________; __________; ecc.)”, va detto che la documentazione messa a disposizione di questo giudice documenta ben poco in tal senso. Già si è detto sul fatto che per __________ nulla è dato sapere delle sue dichiarazioni posteriori al 13 marzo 2003. Per __________ e __________ nessuna dichiarazione è agli atti, né tantomeno è dato sapere se siano nel frattempo stati interrogati. __________ sembrerebbe già essere stato interrogato, visto che nell’interrogatorio fatto dalla polizia all’accusato il 15 aprile 2003 si fa riferimento a dichiarazioni di __________. Per __________ l’unico aggancio sono le dichiarazioni di un teste, per il quale non è comunque prospettato un interrogatorio a confronto con l’accusato.

I timori del Procuratore pubblico non appaiono dunque sufficientemente concreti e documentati per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa.

4.3

Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).

A carico di __________ vi é una precedente condanna ad un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni, per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, emessa dal Ministero pubblico __________ con decreto d’accusa __________ (cfr. casellario doc. 5/2 MP).

In effetti, dubbi in merito al paventato pericolo di recidiva appaiono senz’altro giustificati in considerazione della precedente condanna che, evidentemente, non ha avuto l’auspicato effetto deterrente. D’altro canto, in questa sede non può e non deve essere discussa la problematica della prognosi circa il futuro comportamento dell’accusato: è questo un tema di esclusiva competenza della Corte di merito, che dalle proprie valutazioni trarrà le debite conseguenze sia in riferimento alla sospensione condizionale della pena per il procedimento qui in discussione, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena del 2001. Il pericolo di recidiva deve qui essere valutato in un ottica a breve – medio termine, primariamente con riferimento all’intervallo temporale che intercorre tra la liberazione provvisoria ed il pubblico dibattimento (poiché una valutazione a più lunga gittata sarà fatta dalla Corte, appunto in sede dibattimentale).

Nel caso di specie, va allora rilevato che la precedente condanna del 2001 era stata contenuta in un decreto d’accusa con pena ad un mese di detenzione. Se è pur vero che può preoccupare il fatto che l’accusato abbia ripreso la medesima attività, con maggior intensità, nel periodo di prova, va pur detto che nel precedente procedimento non aveva subito carcerazione preventiva. Ora invece un mese e mezzo di detenzione preventiva dovrebbe essere un deterrente sufficiente.

Nulla può essere matematicamente escluso, ovviamente: tuttavia, nuovi reati commessi dall’accusato fra oggi ed il processo sarebbero una manifestazione talmente eclatante di inaffidabilità ed inclinazione alla recidiva, da aggravare in modo rilevante la sua posizione di fronte ai giudici di merito. Vi è da augurarsi che almeno questo pericolo sappia costringere __________ ad evitare, in futuro, ogni e qualsiasi attività di commercio illecito di canapa.

Pertanto, pur con qualche residuo dubbio dovuto allo specifico precedente ed al rinnovato delinquere durante il periodo di prova, le circostanze del caso fanno apparire il pericolo di recidiva non grave al punto da ostare, di per sé stesso, alla messa in libertà provvisoria dell’accusato istante. Misure sostitutive non appaiono necessarie.

5.

In virtù di quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa intervenire in futuro qualora dovessero emergere fatti nuovi e nuove necessità.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 ss., 279 ss. CPP , 10 CF , 5 CEDU ,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è accolta.

Di conseguenza l’istante deve essere immediatamente scarcerato.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

Intimazione a:

giudice Franco Lardelli