Appeal Against Rejection of Supplementary Evidence in Sexual Assault Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused, facing charges including sexual acts with an incapacitated person, sexual coercion, and sexual harassment concerning a minor patient during a medical visit, filed a complaint against the Public Prosecutor's decision rejecting requests for supplementary evidence, specifically the testimony of six former adult patients and the recall of a video recording of the minor victim's interrogation. The court dismissed the appeal, reasoning that the proposed testimony from former patients was irrelevant and not pertinent to determining the facts of the specific case against the accused, thereby infringing upon the privacy rights of those former patients, and further, the request for a video recording was moot as no such recording existed, thus upholding the prosecutor's rejection of the supplementary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 196 CPP, Art. 280 CPP, Art. 196 cpv. 5 CPP, Art. 281 cpv. 5 CPP, Art. 189 CPP, Art. 6 CEDU; Appeal Against Rejection of Supplementary Evidence in Sexual Assault Case: The court dismissed the appeal, reasoning that the proposed testimony from former patients was irrelevant and not pertinent to determining the facts of the specific case against the accused, thereby infringing upon the privacy rights of those former patients, and further, the request for a video recording was moot as no such recording existed, thus upholding the prosecutor's rejection of the supplementary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the decision being definitive upon rejection of the appeal.
Cited for imposing the judicial fee and costs on the appellant due to the loss of the appeal.
Testo completo
Incarto n. INC.2003.12201 · Lugano 15 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 febbraio 2003 dal
__________ __________ (patrocinato dall’avv. __________) contro
la decisione 26 febbraio 2003 del Procuratore pubblico Mario Branda , che ha respinto i complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento contro di lui pendente per titolo di atti sessuali con persone inette a resistere, coazione sessuale e molestia sessuale;
viste le osservazioni 10 marzo 2003 del Procuratore pubblico e 18 aprile 2003 dell’avv. __________ (patrocinatore della parte civile), concludenti per la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto:
A.
Nei confronti del __________, __________, è pendente un procedimento penale per titolo di atti sessuali con persone inette a resistere, coazione sessuale e molestia sessuale ai danni della paziente minorenne __________, __________.
Le ipotesi di reato si riferiscono ad un episodio avvenuto sabato 20 ottobre 2001, a __________, nello studio del __________, durante una visita medica; per i fatti si rinvia agli atti e segnatamente ai verbali di interrogatorio della minorenne __________ (in particolare quello dell’8 gennaio 2001 davanti al magistrato dei minorenni) e ai verbali di interrogatorio dell’accusato.
B.
Il 4 febbraio 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art.
196 CPP. Con allegato 21 febbraio 2003, il __________ ha postulato l’assunzione di alcune prove .
Con decisione 26 febbraio 2003 il magistrato inquirente ha respinto l’audizione di sei testimoni e il richiamo dal magistrato dei minorenni della registrazione video dell’interrogatorio della minorenne, chiesti dall’accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che ripropone queste prove.
Ricordato che il magistrato inquirente e la parte civile con le loro osservazioni chiedono la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
in
diritto:
1.
Il __________ - in quanto formalmente accusato - é indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.
2.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “*fair trial*” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. *Frowein/Peukert*, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “*nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind*” (*Frowein/Peukert*, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “*wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält*” (*Frowein/Peukert*, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di *Niklaus Schmid* (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia
491 et al. in nota 321) “*wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten*”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. *Frowein/Peukert*, loc. cit., nota
203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
3.
Il reclamante chiede in primo luogo “l’assunzione quali testi di sei sue pazienti, ora tutte maggiorenni” e delle quali egli ha indicato – nell’istanza di complemento – nome, cognome, età e indirizzo, “che a suo tempo hanno avuto un esame della vulva analogo a quello della denunciante”.
L’accusato sostiene che è importante “sapere se quelle pazienti hanno risentito conseguenze dopo le visite, rispettivamente com’era stato dato nel loro caso l’accordo all’ispezione della vulva, come pure . . . se fosse stato presente qualcuno, oppure se il medico portava il camice, i guanti, ecc.”.
Queste audizioni, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo.
Del resto le pazienti indicate dall’accusato potrebbero unicamente riferire di situazioni da loro vissute, che per altro non sono oggetto di inchiesta; nulla sanno per contro in merito ai fatti che vedono coinvolta in qualità di vittima la minorenne __________ .
La salvaguardia della sfera privata (tutelata dal segreto professionale al quale il medico è tenuto) di pazienti, che nulla possono riferire in merito ai fatti addebitati all’accusato, impone allora di evitare inutili audizioni di giovani donne, su questioni molto intime quali le visite mediche effettuate ai loro organi genitali.
4.
Pure da respingere, in quanto priva di oggetto, è la richiesta del reclamante di richiamare dal magistrato dei minorenni la registrazione video dell’interrogatorio della minorenne __________ .
Dalla dichiarazione
7 marzo 2003 del magistrato dei minorenni (cfr. AI 1 / 4) emerge infatti che non esiste alcuna videoregistrazione dell’audizione effettuata in data 8 gennaio 2003 dalla suddetta magistrata.
5.
In ragione di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), correlate con la soccombenza, che del pari pagherà ripetibili alla parte civile che ha presentato osservazioni.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di FRS. 350.00 e le spese di FRS. 50.00 sono a carico del reclamante, che verserà FRS. 250.00 alla parte civile __________ a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
Intimazione a:
giudice Franco Lardelli