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INC.2002.59402 • GIAR TI INC.2002.59402 Generato dall'IA

Appeal Regarding Refusal to Unseize Company Share Capital in Ongoing Fraud Investigation

Numero d'incarto INC.2002.59402
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellants challenged a public prosecutor's decision refusing the unseizure of a company's share capital related to an ongoing fraud investigation. The court found the appeal inadmissible because the Italian criminal authorities assumed jurisdiction over the case on October 25, 2002, following a transfer request from the Swiss public prosecutor, which, per relevant law, divests Swiss authorities of the power to take further measures against the prosecuted person for the same offense. Therefore, the court ruled that any maintenance of the seizure would only be legitimate if confirmed by the now-competent Italian authorities through international judicial assistance procedures.

Regesto Legislator

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Art. 89 AIMP, art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, art. 161 ss. CPP, art. 88 AIMP, art. 280 ss. CPP; Appeal Regarding Refusal to Unseize Company Share Capital in Ongoing Fraud Investigation: The court found the appeal inadmissible because the Italian criminal authorities assumed jurisdiction over the case on October 25, 2002, following a transfer request from the Swiss public prosecutor, which, per relevant law, divests Swiss authorities of the power to take further measures against the prosecuted person for the same offense. Therefore, the court ruled that any maintenance of the seizure would only be legitimate if confirmed by the now-competent Italian authorities through international judicial assistance procedures.

Parole chiave

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capitale sociale indagine per truffa trasferimento delle azioni trasferimento di capitali pignoramento di crediti perdita dei diritti sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 89 AIMP

Cited as a basis for the decision regarding the cessation of Swiss jurisdiction following the foreign authority taking over the proceedings.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited as a basis for the decision regarding the rejection of the appeal.

art. 161 ss. CPP

Cited as part of the legal basis for the decision.

art. 88 AIMP

Cited as part of the legal basis for the decision.

art. 280 ss. CPP

Cited as part of the legal basis for the decision.

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Testo completo

N. 594.2002.2 L Lugano,

9 dicembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente il 9 dicembre 2002 dalla ditta __________,

e da __________, __________, e __________

(tutti patrocinati dall'avv. __________)

contro la decisione 29 novembre 2002 del Procuratore pubblico avv. Giovan Maria Tattarletti, che ha rifiutato il dissequestro del capitale sociale della prima reclamante nel procedimento pendente contro __________ per titolo di truffa;

considerato che:

- il procedimento penale in oggetto contro __________ è stato assunto dalle competenti Autorità penali italiane con decisione 25 ottobre 2002 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, che ha così dato concreto seguito alla corrispondente domanda 2 ottobre 2002 del Ministero pubblico di Lugano, trasmessa per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia rispettivamente dell'Ambasciata svizzera a __________, come risulta dalle note

8 e 11 ottobre 2002;

- l'accoglimento della domanda di trasferimento dell'azione penale ha fatto cessare la competenza della giurisdizione locale, con equivalenza a non luogo a qui procedere (la cui eventuale contestazione non rientra nelle

attribuzioni di questo giudice: v. decisione 22 ottobre 2002 in re A.Z., GIAR 615.2002.1; v anche la decisione 29 ottobre 2002 proprio concernente __________, inc. GIAR 594.2002.1);

- l'art. 89 AIMP prescrive che le Autorità svizzere, una volta assunto il procedimento da parte dello Stato estero, non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita, salvo eccezioni che qui non ricorrono;

- allora non è più dato di entrare nel merito del gravame, per cui viene stralciato dai ruoli, in quanto irricevibile senza carico di spese giudiziarie (garantito il ricorso alla Camera dei ricorsi penali), ritenuto abbondanzialmente che il lamentato sequestro manterrebbe la sua legittimità solo in quanto oggetto di corrispondente richiesta e conferma da parte della menzionata ora competente Autorità penale italiana, nel rispetto delle procedure di assistenza giudiziaria internazionale;

visti gli art. 88 e 89 AIMP, 161 ss. e 280 ss. e 284 cpv. 1 lett. a CPP,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

Intimazione:

giudice Claudio Lepori