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INC.2002.43602 • GIAR TI INC.2002.43602 Generato dall'IA

Denial of Provisional Release for Sexual Coercion Charges

Numero d'incarto INC.2002.43602
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court rejected a request for provisional release from an individual detained since August 2002, facing charges including sexual coercion, threats, violence against his former cohabitant, and immigration violations. The reasoning for denying release was the presence of serious and concrete indicia of guilt, particularly concerning the sexual coercion charges, supported by the victim's consistent testimony, corroborating third-party accounts, and the seizure of relevant objects (a whip and an artificial penis) found at the accused's residence. Furthermore, the court found a concrete danger of collusion and tampering with evidence, given the accused's admitted history of controlling and threatening behavior toward the alleged victim, which indicated he might interfere with ongoing investigative steps like confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 95 CPP, Art. 103 CPP, artt. 180, 181, 189 CP, 23 cpv. 1 LDDS, art. 95 ss, art. 102; Denial of Provisional Release for Sexual Coercion Charges: The reasoning for denying release was the presence of serious and concrete indicia of guilt, particularly concerning the sexual coercion charges, supported by the victim's consistent testimony, corroborating third-party accounts, and the seizure of relevant objects (a whip and an artificial penis) found at the accused's residence. Furthermore, the court found a concrete danger of collusion and tampering with evidence, given the accused's admitted history of controlling and threatening behavior toward the alleged victim, which indicated he might interfere with ongoing investigative steps like confrontation.

Parole chiave

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coazione penale messa in libertà provvisoria reati sessuali gravi minaccia sequestro di mezzi di prova testimonianza della vittima Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 95 CPP
333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
Art. 103 CPP
artt. 180, 181, 189 CP
These articles define the alleged criminal offenses (coazione sessuale and coazione), which served as the basis for denying the request for provisional release.
23 cpv. 1 LDDS
This article, relating to the illegal stay, is one of the alleged crimes justifying the denial of provisional release.
art. 95 ss
These articles of the CPP govern the conditions for pre-trial detention, which the court applied to deny provisional release.
art. 102
This article of the CPP concerns the grounds for pre-trial detention, specifically applied in the context of denying provisional release due to danger of collusion.
art. 106
This article of the CPP relates to the duration of pre-trial detention, cited in the framework of the decision to refuse provisional release.
art. 107
This article of the CPP governs the continuation of pre-trial detention, applied in the context of denying provisional release.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 283
DTF 102 Ia 381
413; DTF 102 Ia 381), ritenuto che i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 180, 181, 189 CP

These articles define the alleged criminal offenses (coazione sessuale and coazione), which served as the basis for denying the request for provisional release.

23 cpv. 1 LDDS

This article, relating to the illegal stay, is one of the alleged crimes justifying the denial of provisional release.

art. 95 ss.

These articles of the CPP govern the conditions for pre-trial detention, which the court applied to deny provisional release.

art. 102

This article of the CPP concerns the grounds for pre-trial detention, specifically applied in the context of denying provisional release due to danger of collusion.

art. 106

This article of the CPP relates to the duration of pre-trial detention, cited in the framework of the decision to refuse provisional release.

art. 107

This article of the CPP governs the continuation of pre-trial detention, applied in the context of denying provisional release.

art. 108 CPP

This article of the CPP deals with the duration of pre-trial detention, cited as part of the applicable procedural law for the decision.

art. 10, 29, 31, 32 CF

These articles of the CF (Federal Constitution) relate to fundamental rights, implicitly considered in the context of denying provisional release.

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Testo completo

N. 436.2002.2 Lugano,

23 settembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13/16 settembre 2002 da

__________, attualmente detenuto presso il PCT,

(rappresentato dall'Avv. __________)

e qui trasmessa il 19/20 settembre 2002, con preavviso negativo, dal Procuratore pubblico __________;

viste le osservazioni 23 settembre 2002 della difesa;

visti gli atti dell'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

che:

- __________ è stato arrestato il 6 agosto 2002, con contestuale promozione d'accusa, per i reati di cui agli artt. 180, 181, 189 CP e infrazione alla LDDS, per fatti commessi nel corso del 2002 ai danni dell'amica (ed in parte convivente) __________, rispettivamente a partire dal 2000 (doc. 1 e 2 inc. GIAR 436.2002.1);

- L'arresto è stato confermato da questo giudice il 7 agosto 2002, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga e di recidiva (doc. 4 dell' incarto citato);

- Riassuntivamente, __________ è accusato di aver soggiornato a Lugano, senza i relativi permessi, ininterrottamente da circa 2 anni e, soprattutto, di aver imposto, nel corso del 2002 e a più riprese, atti sessuali (in particolare coiti orali) alla convivente (rispettivamente ex convivente) __________ che avrebbe pure ripetutamente minacciato di morte, comunque di atti contro la sua incolumità, con scritti, telefonate e percosse (cfr. vari verbale PS e PP di __________).

- Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria. Dopo un breve riassunto dell'inchiesta e del suo rapporto con __________, __________, ammette di aver avuto un comportamento da persona gelosa (imputabile al "carattere ed al modo di vivere dei partenopei") ma contesta i fatti che gli vengono imputati. In particolare contesta l'imputazione di coazione sessuale. A suo dire, gli ottimi rapporti con la vittima, ancora nel periodo pasquale (come documentato da fotografie agli atti), dimostrerebbero infondatezza delle accuse relative a "fatti gravi", e fondano necessità di determinare con certezza la collocazione temporale di tali fatti mediante audizione del (proprio) figlio, nonché confronto con __________. Sempre a suo dire, agli atti non vi é alcuna prova relativa ai denunciati reati sessuali, il suo soggiorno in Svizzera non é stato continuo e, per quanto concerne le minacce, egli avrebbe agito sotto l'influsso di una profonda emozione.

- Nel suo preavviso negativo, il magistrato inquirente, elenca gli indizi di reato a carico di __________, sia per le ipotesi di reato "minori" (soggiorno a Lugano da circa 2 anni, violenze fisiche e minacce), sia per l'ipotesi di reato maggiore (linearità del racconto, stato di sofferenza e prostrazione documentato da medici, racconti fatti a terzi prima della denuncia, dettagli significativi riscontrati da atti d'inchiesta).A giudizio del Procuratore pubblico, la personalità dell'accusato nonché il suo comportamento nei confronti della vittima (violenze fisiche, minacce, ecc.), rendono concreto il pericolo che egli, se posto in libertà, possa cercare di influire sulla stessa perturbando il seguito dell'istruttoria. E ciò, con particolare riferimento al richiesto confronto. Inoltre, egli ha già dimostrato, quantomeno per ciò che concerne le minacce, d'essere particolarmente perseverante, con ciò fondando anche concreto pericolo di recidiva. In capo all'accusato esisterebbe pure concreto pericolo di fuga vista l'inesistenza di legami significativi con la Svizzera. Da ultimo il carcere preventivo sofferto sarebbe, anche se mantenuto, ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

- Con osservazioni del 23 settembre 2002, la difesa sottolinea come anche il Procuratore dia atto dei legami affettivi tra l'accusato e la denunciante. Precisa come vi siano segnali di rapporto anche dopo le (presunte) violenze denunciate. Contesta l'esistenza di sufficienti indizi di coazione sessuale: i malesseri psico-fisici della vittima costituiscono indizio ambiguo per il fatto che la convivenza, ed i rapporti, sono continuati anche dopo l'inizio delle

Difficoltà ed esprime il dubbio che la denuncia possa essere frutto del desiderio di "*togliersi di torno una persona che cominciava a diventare scomoda*", vista anche la difficoltà di imporre coattivamente coiti orali. In merito ai bisogni istruttori, le osservazioni si limitano a ribadire i dubbi sulla veridicità di tutto quanto denunciato.

- Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concernei bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione e inquinamento delle prove, ed il pericolo di fuga: l'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381), ritenuto che i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

- Sostanzialmente l'accusato contesta il primo presupposto necessario per ordinare, o mantenere, la detenzione cautelare, ciò l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. A torto.

- Non vi è dubbio che gravi indizi di reato siano presenti per quanto concerne le ipotesi di cui agli artt. 23 cpv. 1 LDDS e 180 CP. Da un lato vi sono le stesse ammissioni dell'accusato: "*ammetto che vivo a Lugano … da due anni ininterrottamente ad eccezione di qualche giorno in cui mi sono assentato*" (verbale PS 13 agosto 2002, p. 1), "*ammetto di averle dato qualche schiaffo, ammetto di essere l'autore del messaggio che mi viene ostentato (sic!) e che è firmato __________. Ammetto anche di averle fatto eseguire una telefonata da una terza persona in cui si invitava la __________ a cambiare casa. Ammetto di avere impaurito __________ quando sono stato nervoso* (ibidem). Queste affermazioni, confermate davanti al Procuratore pubblico con estensione ai vari "*biglietti allegati al rapporto d'arresto*" (Verbale PP 29 agosto 2002, p. 1 e 7), cui si aggiungono delle deposizioni e degli elementi documentali (cfr. Verbale PS __________ del 9 agosto 2002 ed il

- contenuto degli scritti allegati al Rapporto d'arresto del 6 agosto 2002), sono indizi di reato più che sufficienti per le necessità del presente giudizio (che non concerne e non pregiudica il merito).

- Per quanto concerne le ipotesi di coazione sessuale e coazione, va detto che se la semplice affermazione della vittima può non costituire grave indizio, così la semplice negazione dell'accusato non basta ad escluderlo. Come rettamente precisato dal magistrato inquirente, in materia di reati sessuali è frequente che ci si trovi di fronte a dichiarazioni divergenti con contemporanea assenza di testimonianze dirette, prove documentali ed altro. La linearità delle dichiarazioni della vittima sono, di conseguenza, uno degli elementi da considerare (quanto meno a livello d'indizio).

Nel caso in esame, oltre la linearità del racconto della vittima, vi sono altre circostanze che non possono essere dimenticate o banalizzate. Agli atti vi sono deposizioni testimoniali che attestano come __________ abbia parlato dei suoi problemi, derivanti dal rapporto con il __________, e della loro gravità, ben prima della denuncia che ha dato il via all'inchiesta. A questi testi, __________, ha pure indicando anche il motivo per il quale temeva le conseguenze di un'eventuale denuncia, così come spiegato agli inquirenti in relazione a questo "ritardo" (Verbali PS __________ 12 agosto 2002, __________ 9 agosto 2002).

Ad uno dei testi ha pure raccontato, a circa un mese dalla denuncia, di essere stata costretta a praticare al __________ un coito orale nei boschi di Carona (Verbale PS __________ 9 agosto 2002); questo stesso teste aveva visto, in precedenza, i segni delle percosse (Verbale __________ citato). Queste deposizioni concorrono rafforzare la credibilità del racconto della signora __________, anche per il solo fatto che parte dei fatti raccontati (a terzi e prima della denuncia) hanno trovato riscontro nelle stesse ammissioni dell'accusato, avvenute il 13 agosto 2002, dopo iniziale diniego o reticenza ( "*contrariamente a quello che avevo dichiarato ma non firmato nel mio primo verbale del 6.08.2002 ammetto oggi che …*" - Verbale PS __________ 13 agosto 2002).

Non da ultimo, deve pure essere considerato il fatto che __________ riferisce, a proposito di un episodio d'imposizione di un coito orale, che l'accusato si era dotato di una frusta e di un pene artificiale appena acquistati (Verbale PS __________ 5 agosto 2002). Questi oggetti sono stati effettivamente reperiti e sequestrati in sede di perquisizione al domicilio di __________ (cfr. Verbale di perquisizione del 7.08.2002). L'accusato ha affermato di non aver mai utilizzato questi strumenti con la denunciante perché "…*è una bravissima persona. __________ è una bambinona grande*" (Verbale PS __________ 13 agosto 2002).Questi oggetti, sempre a dire dell'accusato, sono stati portati e dimenticati, a casa sua, da una donna di cui, opportunamente, non vuole fare il nome.

Non si capisce, peraltro, se egli abbia avuto con questa donna un rapporto intimo, eventualmente assistito da tali attrezzi, oppure no (cfr. Verbale PS 13 agosto 2002 p.1 e Verbale PS 20 agosto 2002 p.2). Resta il fatto che egli non risulta aver mai mostrato o parlato della presenza in casa sua di questi oggetti con __________ (Verbale PP 29

agosto 2002 p.4), fatto più che comprensibile vista la sua concezione dei rapporti di copia, la sua gelosia ed il fatto che (durante la relazione con __________) non ha mai avuto rapporti con altre donne (Verbale PP 29 agosto 2002, p. 4 e 6).

- Tutto quanto sopra riportato, concorre a fondare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di __________ (e per quanto necessario per il presente giudizio che non è, né può essere di merito) anche per le ipotesi di coazione sessuale e coazione.

- Nel caso in esame è presente un concreto pericolo di collusione, rispettivamente inquinamento delle prove, quantomeno per ciò che concerne l'interrogatorio ed il confronto chiesto dalla stessa difesa. L'atteggiamento (ammesso) dell'accusato nei confronti di __________, prima dell'arresto (percosse, pedinamenti, lettere e telefonate anonime) è chiaro indice di una non accettazione della libertà altrui ( e poco importa se in conseguenza di una mentalità partenopea). Questo atteggiamento non sembra essersi modificato a seguito dell'arresto e non v'è ragione (per quanto emerge dagli atti) che non venga nuovamente utilizzato ai fini di volgere a proprio favore gli atti d'inchiesta ancora da effettuare (sentenza GIAR 28 febbraio 2002, inc. 492.2001.3; SJ 1981 p.379 e citazioni).E' lo stesso accusato a fornire ulteriori elementi in tal senso laddove rifiuta, per motivi di "cavalleria", di fornire il nome di una teste che potrebbe (secondo le sue stesse dichiarazioni) essere a suo favore (per intenderci la signora che avrebbe dimenticato a casa sua frusta e pene artificiale). Abbondanzialmente si rileva come l'accusato e la sua difesa, non spendano parole per contestare questo elemento (e neppure in merito a pericolo di fuga e di recidiva), concentrandosi sull'insufficienza degli indizi di reato.

- Constatata la presenza di gravi indizi di reato e necessità istruttorie (pericolo di collusione ed inquinamento delle prove), non vi è necessità, a questo stadio, di verificare se siano dati anche gli altri due elementi suscettibili di giustificare (alternativamente ai bisogni istruttori) il mantenimento della detenzione preventiva.

- In conclusione l'istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ con scritto del 13 settembre, deve essere respinta, Il presente giudizio è esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP.

P.Q.M.

Visti gli artt. 180, 181, 189 CP,

23 cpv. 1 LDDS, 95 ss., 102, 106, 107, 108 CPP, 10, 29, 31, 32 CF decide

1.

L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono tasse e spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

- Avv. __________, per sé e per l'accusato;

- Procuratore pubblico __________, sede (con copia delle osservazioni dell'accusato, nonché l'inc. MP __________ di ritorno).

giudice __________