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INC.2002.41603 • GIAR TI INC.2002.41603 Generato dall'IA

Preventive Guarantee of Good Behavior Denied Due to Insufficient Proof of Serious Threats

Numero d'incarto INC.2002.41603
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought a preventive guarantee of good behavior under Article 57 of the Penal Code based on alleged repeated threats, violence, and slander by another party arising from commercial disputes, supported by two criminal complaints. The court denied the request because the statutory measure is rarely applied and requires threats to be important, serious, and concrete, noting that preliminary investigations had substantiated little proof of such reiterative and dangerous behavior, making it preferable to await the outcome of ongoing criminal proceedings where the public prosecutor has more immediate tools available.

Regesto Legislator

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Art. 57 CP, Art. 57 cpv. 1 CP, Art. 57 nota, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; Preventive Guarantee of Good Behavior Denied Due to Insufficient Proof of Serious Threats: The court denied the request because the statutory measure is rarely applied and requires threats to be important, serious, and concrete, noting that preliminary investigations had substantiated little proof of such reiterative and dangerous behavior, making it preferable to await the outcome of ongoing criminal proceedings where the public prosecutor has more immediate tools available.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale inchiesta penale prova del rischio persecuzione mancanza di prova procedura preparatoria divieto di molestie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 71 IV 72
l'esempio in DTF 71 IV 72);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 57 CP

This article establishes the basis for the requested preventive security (cauzione preventiva), although the request was ultimately rejected.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request with a final decision.

art. 57 cpv. 1 CP

This paragraph was quoted in the reasoning to explain the requirements of the security measure sought, which was ultimately denied.

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Testo completo

N. 416.2002.3 L Lugano,

5 dicembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sulla domanda presentata il 26 novembre 2002 da

__________(patrocinato dall'avv. __________)

intesa ad ottenere la prestazione di cauzione preventiva a norma dell'art. 57 CP per la cessazione di reati di minaccia ed altri in danno dell'istante commessi da parte di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che:

- al dire di __________, __________ lo avrebbe più volte minacciato, esercitato violenza nei suoi confronti e calunniato, come fanno fede una prima denuncia/querela del 20 agosto 2002, oggetto in indagini di polizia (v. rapporto 15 novembre 2002 della Gendarmeria di __________), ed una seconda del

18 novembre 2002, non ancora istruita (v. comunicazione 2 dicembre 2002 del Procuratore pubblico avv. Mario Branda), e ciò per dissidi d'ordine commerciale;

- in applicazione dell'art. 57 CP, l'istante postula conseguentemente l'adozione di misure appropriate, secondo il libero apprezzamento di questo giudice;

- l'art. 57 cpv. 1 CP dispone che " *se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterla e obbligarlo a prestare adeguata cauzione*";

- richiamando il giudizio in REP 1997 n. 88, l'applicazione di questo istituto desta perlomeno delle perplessità (decisione 6 aprile 1994 in re C. c/ B., GIAR 24.93.1; v. anche decisione 1. febbraio 1995 in re G. c/ B., GIAR 204.94.10), come ai cenni rilevabili nella dottrina e meglio secondo Logoz "...*des doutes ont été émis au sujet de l'utilité que de telles mesures peuvent avoir aujourd'hui en Suisse*" (Commentaire du CPS, 1976, ad art. 57 nota 8); Schultz "... *die Massnahme wird ausserordentlich selten verhängt*" (Einführung in den allg. Teil des Strafrechts, 1982, pag. 200); Stratenwerth "*...der Schutz, der sich auf solche Weise vermitteln lässt, ist jedoch sehr begrenzt...Es überrascht daher nicht, dass die Friedensbürgschaft fast ganz ausser Gebrauch gekommen ist...*" ( Schw. Strafrecht, AT II, 1989, pag. 477), e riflesso di questi apprezzamenti è la quasi nulla giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale (v. l'esempio in DTF 71 IV 72);

- dal tenore e dallo scopo della norma in discussione si può dedurre, avuti presenti il principio di proporzionalità e le competenze ordinarie delle autorità penali inquirenti e giudicanti, che la minaccia e la tema di sua attuazione debbono essere importanti, serie e concrete: in questo senso non è sufficiente semplice sospetto o ipotesi né deve il giudice competente all'intimazione della misura procedere ad accertamenti propri (decisioni 13 maggio 1994 in re M.G., GIAR 1093.93.2; 13 giugno 1994 in re W.Z., GIAR 451.94.1);

- nelle circostanze in discussione non emergono né sono provati nella loro estensione atteggiamenti reiterati di __________ e tali da assurgere ad inaccettabile e pericoloso comportamento: le indagini preliminari della Gendarmeria di __________ (v. il citato rapporto) in pratica nulla hanno provato in proposito, le affermazioni dell'istante essendo state respinte dalla controparte, e sulla nuova denuncia/querela non sono ancora a disposizione affidanti accertamenti, per cui appare più opportuno attendere gli

approfondimenti e gli esiti del procedimento penale, il Procuratore pubblico potendo in ogni modo intervenire con strumenti più immediati ed adeguati;

- per queste ragioni la presente istanza è respinta con decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario:v. REP 1995 n. 96), senza carico di spese giudiziarie;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. La domanda di cauzione preventiva è respinta.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente decisione è definitiva.

Intimazione giudice Claudio Lepori