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INC.2002.40501 • GIAR TI INC.2002.40501 Generato dall'IA

Appeal Against Prosecutor's Confiscation Order After Withdrawn Threat Prosecution

Numero d'incarto INC.2002.40501
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed a complaint against a Public Prosecutor's decision to confiscate seized weapons and ammunition following the withdrawal of a criminal complaint for actual threat; the court deemed the appeal inadmissible because a decision of non-lieu to prosecute, finalized by withdrawal, is equivalent to a final judgment on the merits, precluding the appeal route under the relevant statute. However, the court noted the confiscation order itself appeared void because the power to order confiscation is reserved exclusively to a judge, not the Public Prosecutor, and directed the prosecutor to annul the invalid order, while ultimately dismissing the appeal without costs or indemnity due to its procedural inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 58 cpv. 1 CP, Art. 350 cpv. 2 CPP, Art. 280 CPP, Art. 58 CP, Art. 350 CPP; Appeal Against Prosecutor's Confiscation Order After Withdrawn Threat Prosecution: However, the court noted the confiscation order itself appeared void because the power to order confiscation is reserved exclusively to a judge, not the Public Prosecutor, and directed the prosecutor to annul the invalid order, while ultimately dismissing the appeal without costs or indemnity due to its procedural inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca penale ritiro della querela penale minaccia all'ordine pubblico azione penale decisioni incidentali diritto di togliere le addizioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 CPP

Used to justify the inadmissibility of the appeal (gravame).

art. 350 CPP

Mentioned in the reasoning to support the argument that the confiscation power belonged to the President of the Cantonal Criminal Court, although the appeal was declared inadmissible on other grounds.

art. 58 CP

Mentioned in the reasoning regarding the illegality of the confiscation order, but not cited in the dispositive orders.

art. 58 cpv. 1 CP

Mentioned in the reasoning as the legal basis for the original confiscation order, but not cited in the dispositive orders.

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Testo completo

N. 405.2002.1 CL Lugano,

23 luglio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 luglio 2002 da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro il dispositivo di confisca del decreto di non luogo a procedere emanato il 10 luglio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;

ritenuto superfluo, dato l'esito del presente giudizio, chiamare il magistrato inquirente a formulare eventuali osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che

- il 10 giugno 2002 __________ ha querelato il padre __________ per titolo di minaccia attuata con ventilato uso di armi, di conseguenza sequestrate unitamente a corrispondente munizione;

- il 21 giugno 2002 la stessa __________ ha desistito dalla querela, per cui è stato emanato il non luogo a procedere 10 luglio 2002 (inc. NLP 2585/2002), che al dispositivo n. 3 ha disposto la confisca delle richiamate

armi e munizioni, in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CP, in quanto "*provvedimento assolutamente necessario, per motivi d'ordine pubblico e di sicurezza*";

- il reclamo, qui inoltrato in quanto diretto contro un provvedimento del Procuratore pubblico, contesta la competenza di quest'ultimo a pronunciare la confisca (dall'art. 350 cpv. 2 CPP attribuita al Presidente del Tribunale penale cantonale) e nel merito assume assenza di correlazione tra detenzione di armi e comportamento oggetto della querela;

- la decisione di non luogo a procedere ha sostanzialmente valenza di giudizio di merito che chiude il procedimento penale, nel presente caso addirittura trattandosi di costatazione di venir meno dell'azione penale per desistenza dalla querela: di conseguenza non è data applicabilità dell'art. 280 CPP (v. decisione 29 maggio 2002 in re A.I. S.A., inc. GIAR 293.2002.1) ed il gravame si rivela così irricevibile;

- occorre tuttavia rilevare l'apparente nullità del contestato dispositivo n. 3, non rientrando nelle competenze del Procuratore pubblico la pronuncia di una confisca, strettamente riservata ad un giudice (art. 58 CP) e cioè a conclusione del procedimento ad una Corte o al Pretore e, come è qui il caso, "*fuori di un procedimento*" al Presidente del Tribunale penale cantonale, con procedura rispettosa del diritto di essere sentito (art. 350 CPP): giustizia allora vuole che il magistrato requirente annulli l'irrita confisca e faccia semmai capo al corso voluto dalla legge;

- le contingenze non portano né a carico di spese giudiziarie (per le buone ragioni del reclamante) né a riconoscimento di ripetibili (per l'irricevibilità del reclamo);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per il reclamante;

- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo);

5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.

giudice __________