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INC.2002.36413 • GIAR TI INC.2002.36413 Generato dall'IA

Accused's Request for Provisional Release Denied Despite Extended Pre-Trial Detention

Numero d'incarto INC.2002.36413
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An accused person, detained since June 2002 pending trial for repeated sexual offenses against a minor relative, requested provisional release, arguing that the statutory time limits for pre-trial detention after the conclusion of the investigation phase had expired or required further judicial extension which had not been properly sought. The court rejected the request, reasoning that the grave and concrete evidence of guilt, the necessity of detention for the ongoing investigation (especially regarding the persistent risk of collusion given the serious nature of the crimes and the suspect's denial), and the proportionality of the detention remained valid, finding that procedural provisions automatically extend the detention period following the closure of the investigation and the issuance of the indictment, regardless of prior extensions.

Regesto Legislator

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Art. 108 cpv. 3 CPP, Art. 102 CPP, Art. 103 CPP, Art. 95 CPP, Art. 197 CPP, Art. 102 cpv. 3 CPP; Accused's Request for Provisional Release Denied Despite Extended Pre-Trial Detention: The court rejected the request, reasoning that the grave and concrete evidence of guilt, the necessity of detention for the ongoing investigation (especially regarding the persistent risk of collusion given the serious nature of the crimes and the suspect's denial), and the proportionality of the detention remained valid, finding that procedural provisions automatically extend the detention period following the closure of the investigation and the issuance of the indictment, regardless of prior extensions.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva messa in libertà provvisoria termini processuali reati sessuali accusa istruzione giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cpv. 3 CPP
e qui trasmessa per competenza ex art. 108 cpv. 3 CPP, ma comunque con preavviso negativo il 25/28 aprile 2003 dal Procuratore pubblico __________;
Art. 102 CPP
2 dell’art. 102 CPP e che in specie il superamento del carcere preventivo oltre i sei mesi era già stato accordato, a due riprese, sino al 18.04.2003 ricordato inoltre come la chiusura dell’istruzione formale ai sensi dell’art.
Art. 103 CPP
Qualora l’istruttoria non si chiudesse entro tali termini è necessaria un’ulteriore proroga secondo l’art. 103 CPP (cf.
Art. 95 CPP
Imprescindibili, sono poi i requisiti posti dall’art. 95 CPP.
Art. 197 CPP
102 CPP e che in specie il superamento del carcere preventivo oltre i sei mesi era già stato accordato, a due riprese, sino al 18.04.2003 ricordato inoltre come la chiusura dell’istruzione formale ai sensi dell’art. 197 CPP dati, come visto, prima di quest’ultima scadenza”.
Art. 102 cpv. 3 CPP
I menzionati presupposti devono però sussistere anche quando, a seguito della chiusura dell’istruttoria o dell’emanazione dell’atto d’accusa, il carcere preventivo continua *ope legis* entro i termini massimi stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 102 cpv. 3 CPP, con riferimento ai disposti degli art.
Art. 198 CPP
3 CPP, con riferimento ai disposti degli art. 198 CPP e 230 CPP.
Art. 103 cpv. 1 lett. a CPP
Diversamente da quanto sostiene l’accusato, per costante giurisprudenza di questo giudice, nel decorso del carcere preventivo prorogato ai sensi dell’art. 103 cpv. 1 lett. a CPP, non è compreso il termine di legge per formulare l’atto d’accusa (cfr.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 283
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid.
DTF 102 Ia 381
DTF 128 I 149
Pre-trial Detention Upheld Despite Procedural Delay Due to Risk of Collusion
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 39 lett. f TG

Cited in the final order regarding the decision to exempt the motion from judicial costs and fees.

art. 284 cpv. 1 lett. a CPP

Cited in the final order to establish the possibility of appealing the decision to the Criminal Appeals Chamber.

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Testo completo

Incarto n. INC.2002.36413 · Lugano 29 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 aprile 2003 da

__________ attualmente detenuto c/o PCT La Stampa, 6900 Lugano (rappr. dall’avv. __________)

e qui trasmessa per competenza ex art. 108 cpv. 3 CPP, ma comunque con preavviso negativo il 25/28 aprile 2003 dal Procuratore pubblico __________;

viste le osservazioni 28 aprile 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;

viste le osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte delle Assise criminali, che si rimette alle osservazioni del Procuratore pubblico;

visto l’incarto ACC __________ del Ministero pubblico;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

1.

__________ è stato arrestato il

26 giugno 2002 siccome sospettato di avere commesso atti sessuali con la nipote, nata nel 1988. Contro di lui il Procuratore pubblico __________ ha promosso l’accusa per ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; l’accusa è stata in seguito estesa pure ai reati di ripetuta violenza carnale e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.

L’arresto è stato confermato da questo ufficio il 27 giugno 2002, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e grave pericolo di collusione (inc. GIAR __________, doc. _).

2.

Il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato una prima volta, per un periodo di tre

(3) mesi, con decisione 13 dicembre 2002 (GIAR __________). Quest’ultima decisione è stata confermata in data 15 gennaio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello e in data 7 marzo 2003 dal Tribunale Federale.

Con decisione 24 marzo 2003, questo giudice ha concesso una seconda proroga del carcere preventivo fino al

18 aprile 2003.

Una terza istanza di proroga del carcere preventivo presentata dal Procuratore pubblico in data 8 aprile 2003 è stata stralciata dai ruoli il 14 aprile 2003, in quanto in quella stessa data il magistrato inquirente ha notificato la chiusura dell’istruzione formale.

Il 24 aprile 2003 il magistrato inquirente ha nel frattempo emanato l’atto d’accusa, con il quale __________ viene deferito dinanzi alla Corte delle Assise criminali di __________.

3.

Con l’istanza di libertà provvisoria qui in discussione, l’accusato chiede di essere immediatamente scarcerato in quanto, a suo dire, benché con la chiusura dell’istruttoria formale il carcere preventivo venga prorogato *ope legis* giusta l’art.

102 CPP:

*“tuttavia il cpv. 3 dello stesso articolo non può trovare applicazione nella fattispecie. Secondo la dottrina il cpv. 3 che prevede una breve proroga per l’emissione dell’atto d’accusa e l’aggiornamento del dibattimento entra in considerazione solo entro i sei mesi previsti per la chiusura dell’istruttoria formale. Qualora l’istruttoria non si chiudesse entro tali termini è necessaria un’ulteriore proroga secondo l’art. 103 CPP (cf. Rusca/Salmina/Verda, Commentario del codice di procedura penale ticinese, n. 13 ad art. 102, pag. 381). Imprescindibili, sono poi i requisiti posti dall’art. 95 CPP. Nel caso concreto il GIAR non solo non ha accolta la proroga di tre mesi (ciò che significava consentire al Procuratore la conclusione dell’istruttoria formale, la relativa emanazione dell’atto d’accusa e l’aggiornamento del dibattimento) ma ha voluto porre un termine ben preciso al carcere preventivo stabilendo il giorno 18 aprile 2003 come termine ultimo per la protrazione del carcere preventivo”*

Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, in quanto a suo dire, i riferimenti dottrinali riportati dall’accusato non hanno alcuna rilevanza e si riferiscono “solo ed esclusivamente al cpv. 2 dell’art. 102 CPP e che in specie il superamento del carcere preventivo oltre i sei mesi era già stato accordato, a due riprese, sino al 18.04.2003 ricordato inoltre come la chiusura dell’istruzione formale ai sensi dell’art. 197 CPP dati, come visto, prima di quest’ultima scadenza”.

Il magistrato inquirente evidenzia pure che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’accusato e la proporzionalità del carcere preventivo fino ad ora sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento “avversano la preventiva scarcerazione di __________ ”.

Con le osservazioni al preavviso negativo l’accusato conferma la propria istanza.

Delle altre argomentazioni delle parti si dirà se necessario, nei considerandi che seguono.

4.

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti devono però sussistere anche quando, a seguito della chiusura dell’istruttoria o dell’emanazione dell’atto d’accusa, il carcere preventivo continua *ope legis* entro i termini massimi stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 102 cpv. 3 CPP, con riferimento ai disposti degli art. 198 CPP e 230 CPP.

Per quanto concerne il pericolo di collusione va ricordato che - secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

5.

Trattandosi di istanza indirizzata per competenza a questo giudice ex art. 108 cpv. 3 CPP, i presupposti per la detenzione preventiva vanno comunque esaminati d'ufficio.

5.1

La legittimità dell’arresto già è stata esaminata in occasione delle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà provvisoria (decisione 21 ottobre 2002, inc. GIAR __________) e di proroga del carcere preventivo (decisione 13 dicembre 2002, inc. GIAR __________ e decisione 24 marzo 2003, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

5.2

In merito all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio, in primo luogo, a quanto già detto in occasione della precedente decisione su istanza di libertà provvisoria dell’accusato del 21 ottobre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 22 novembre 2002 e, in secondo luogo, a quanto ribadito nella decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 15 gennaio 2003 e dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 7 marzo 2003 e nella decisione di proroga del carcere preventivo del

24 marzo 2003 (inc. GIAR __________).

L’assenza di nuovi elementi di giudizio rende decisamente improponibile rimettere in discussione l’esistenza dei presupposti di legge molto recentemente accertati a più livelli e, in ultima analisi, addirittura dalla massima Corte federale.

5.3

In merito al pericolo di collusione va detto che non stupisce il fatto che il Procuratore pubblico – e del resto neppure l’accusato – ne faccia richiamo in questa sede, in quanto è, in questo caso, evidente e del resto già riconosciuto dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale nella sentenza 7 marzo 2003 (consid. 2.3.2) sulla decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002, segnatamente là dove dice che:

“Tali circostanze non permettono d’altra parte di escludere un’eventuale completazione dell’istruzione formale. In considerazione di quanto esposto, e tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima, della giovane età di quest’ultima – più facilmente influenzabile rispetto a un adulto – e delle tensioni familiari già manifestatesi, il rischio di collusione non può in concreto essere considerato soltanto astratto e teorico, sicché anche sotto questi profili il giudizio impugnato non viola la costituzione. (cfr. DTF 128 I 149 consid. 3.4)”.

Il pericolo di collusione è - in questo caso di natura eccezionale - senz’altro destinato a continuare fino al dibattimento, ciò anche in ragione del perdurante atteggiamento negatorio di __________. La Camera dei ricorsi penali, già nella propria decisione del 22 novembre 2002 sulla precedente istanza di libertà provvisoria, evidenziava del resto che:

“simile comportamento processuale avvalora il rischio che egli, una volta scarcerato, si adoperi per influenzare a proprio beneficio le persone a lui vicine, segnatamente parenti, conoscenti o, addirittura, la vittima stessa, che nel frattempo può facilmente essere localizzata. Del resto, già attualmente si può parlare di pressioni esercitate dai famigliari su I. (denuncia della zia e della cugina), pressioni che verosimilmente verrebbero accentuate in caso di scarcerazione del ricorrente”

5.4

Diversamente da quanto sostiene l’accusato, per costante giurisprudenza di questo giudice, nel decorso del carcere preventivo prorogato ai sensi dell’art. 103 cpv. 1 lett. a CPP, non è compreso il termine di legge per formulare l’atto d’accusa (cfr. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2 e decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per aggiornare il dibattimento. Di conseguenza, anche nelle fattispecie – come quella ora in esame - nelle quali il termine legale di sei mesi di detenzione preventiva è stato prorogato per decisione di questo giudice, la chiusura dell’istruttoria proroga per leggeil termine della carcerazione preventiva per altri trenta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con l’art. 198 CPP) e l’emanazione dell’atto d’accusa che deferisce l’accusato alle Assise criminali proroga pure per legge il termine della carcerazione preventiva per ulteriori sessanta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con l’art. 230 cpv. 2 CPP). Anche questi termini di legge possono del resto essere ulteriormente prorogati, per decisione di questo giudice quando ciò sia necessario per l'emanazione dell'atto di accusa (art.

103 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per decisione della Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l’aggiornamento del dibattimento (art. 103. cpv. 1 lett. b CPP).

Il fatto che dieci giorni dopo la chiusura dell’istruttoria il magistrato inquirente abbia già provveduto ad emanare l’atto d’accusa é d’altronde garanzia del rispetto del dovere di celerità di cui agli art. 102 cpv. 1 CPP e 176 cpv. 3 CPP.

Pure il principio di proporzionalità è salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, considerando la data dell'arresto dell'accusato (26 giugno 2002) e dei termini di 60 giorni di cui all'art. 230 cpv. 2 CPP per l'aggiornamento del dibattimento e ciò avuto riguardo della gravità dei reati che vengono imputati all'accusato con l'atto di accusa 24 aprile 2003.

6.

In conclusione, l’istanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

- __________, Presidente della corte delle Assise criminali, __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 del patrocinatore dell’accusato);

- Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte e del patrocinatore dell’accusato e con l’incarto di ritorno);

- avv. __________, per sé e per l’accusato (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte);

- Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro.

giudice __________