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INC.2002.35301 • GIAR TI INC.2002.35301 Generato dall'IA

Bank Records Seizure Order Annulled Due to Lack of Motivation and Overbreadth

Numero d'incarto INC.2002.35301
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A bank appealed a public prosecutor's order to search and seize all related banking records for an individual under investigation for fraud and document forgery, arguing the order was insufficiently motivated and overly broad in its territorial reach, extending without justification to all domestic and foreign branches. The court upheld the appeal, annulling the order primarily due to a lack of essential motivation as required by law, which prevented both the bank and the reviewing judge from assessing the legality and proportionality of the seizure, noting the failure to specify the alleged facts or financial relevance, and further finding the inclusion of foreign branches substantively flawed as it improperly demanded the bank retrieve documents from jurisdictions outside the prosecutor's authority.

Regesto Legislator

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Art. 6 CPP, Art. 284 cpv. 1 lit. a CPP, Art. 9 cpv. 6 CPP, Art. 150 CPC; Bank Records Seizure Order Annulled Due to Lack of Motivation and Overbreadth: The court upheld the appeal, annulling the order primarily due to a lack of essential motivation as required by law, which prevented both the bank and the reviewing judge from assessing the legality and proportionality of the seizure, noting the failure to specify the alleged facts or financial relevance, and further finding the inclusion of foreign branches substantively flawed as it improperly demanded the bank retrieve documents from jurisdictions outside the prosecutor's authority.

Parole chiave

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sequestro di documenti diritto bancario ordine del pignoramento indagine per truffa esibizione di documenti bancari incompetenza per materia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 cpv. 1 lit. a CPP

Cited in the reasoning as the rule granting the faculty to appeal the decision to the Criminal Appeals Chamber.

art. 9 cpv. 6 CPP

Cited as the principle for awarding legal costs (refund of Fr. 400.— to the claimant).

art. 150 CPC

Cited analogously for the criteria to determine the amount of legal costs to be refunded.

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Testo completo

N. 353.2002.1 M Lugano,

26 giugno 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo interposto in data 20/21 giugno 2002 da

__________ __________

(patrocinata dall’avv. __________)

avverso l’ordine di perquisizione e sequestro 14 giugno 2002, emanato dal Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà nell’ambito di un procedimento penale a carico di __________ per titolo di truffa e falsità in documenti;

potendosi prescindere dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente;

potendosi parimenti prescindere da una decisione incidentale sulla postulata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, vista la presente decisione diretta sul merito;

ritenuto

in fatto:

che

- la banca reclamante si duole in primo luogo che l’ordine avversato, recapitatole il giorno medesimo della sua emanazione (v. reclamo, inc. Giar 353.2002.1 doc. 1, pto. 1 p. 3) rispettivamente il giorno successivo (loc. cit., pto. a p. 2), le fa obbligo, senza tuttavia fornire alcuna motivazione, di perquisire e sequestrare ogni relazione bancaria sulla quale abbia (avuto) qualsivoglia diritto tale __________, e di trasmettere la relativa documentazione all’autorità inquirente entro dieci giorni (loc. cit., pto. 1 p. 3);

- lamenta, inoltre, l’estensione dell’ordine a tutte le filiali, succursali e consociate in Svizzera e all’estero (ibid.);

- premessa la legittimazione della banca reclamante (v. reclamo, cit., pto. b p. 2, con rinvio alla decisione Giar 793.96.1-4 in re S., p. 3), ricorda le esigenze di motivazione previste dalla legge (art. 6 CPP) ed esplicitate dalla giurisprudenza (con rinvio alle decisioni 18 agosto 1997 in re C., inc. Giar 263.97.2, 132.97.2 p. 4 e 141.97.2 p. 3, v. reclamo, cit., pto. 2a p. 4 e 6), sottolineando in particolare come la decisione impugnata ometta di fornire tutta una serie di informazioni essenziali affinché essa possa farsi un’idea dei fatti, della loro rilevanza, del grado di coinvolgimento della banca medesima e del terzo colpito dall’ordine (v. reclamo, cit., pto. 2a p. 3-4). Tutto ciò le impedirebbe di valutare compiutamente, per quanto la riguardi, legalità e proporzionalità del decreto medesimo (loc. cit., p. 4), privandola della possibilità di difendersi efficacemente (loc. cit., p. 5). “In sostanza, la reclamante è costretta a reclamare per ottenere, in seconda istanza, quella motivazione che ha diritto di ottenere in prima istanza, assumendosene ingiustamente i costi” (ibid.);

- la banca reclamante lamenta poi l’estensione dell’ordine a tutto il territorio nazionale ed all’estero, presso consociate, filiali e succursali (v. reclamo, cit., pto. 2b p. 8) – formula, a suo dire, “evidentemente inefficace” (ibid.) in quanto diretta nei confronti di terze persone, o addirittura all’estero, dove “neppure vi è la competenza istituzionale e territoriale del magistrato inquirente” (ibid.);

- l’effetto sospensivo viene postulato, poiché l’esecuzione immediata della decisione querelata vanificherebbe l’essenza del reclamo (v. reclamo, cit., pto. 2c p. 9);

- non sono state richieste osservazioni al magistrato inquirente;

considerato

in diritto:

che

- la legittimazione della banca reclamante è effettivamente notoria. Basta qui rinviare alle decisioni menzionate dalla reclamante medesima, in parte pubblicate (v. Rep. 130 [1997] nota 1 a n. 101);

- nella sostanza, il caso di specie presenta sorprendenti analogie con quello discusso nella decisione 18 agosto 1997 in re banche X, Y, Z, inc. Giar 263.97.2, citato dalla reclamante e pubblicato in Rep. 130 [1997] n. 101, alla lettura del quale, per comodità, si rinvia. Allora come oggi, la decisione impugnata si limitava a menzionare le generalità della persona indiziata ed il titolo di reato per il quale era perseguita, omettendo invece di indicare, ancorché per sommi capi, “a quali fatti si riferisca l’accusa, quale rilevanza finanziaria essi abbiano, su quale lasso di tempo si estendano, e tantomeno vengono indicati i legami fra l’accusato e le altre persone contro le quali l’ordine è rivolto. Non viene neppure fatto cenno all’esistenza di indizi di reato. In tali circostanze, parlare di motivazione è quasi eufemistico” (decisione cit., consid. 7a p. 298);

- oggi come allora, dunque, l’ordine impugnato merita di essere esaminato sotto la sola ottica delle sue carenze formali, segnatamente l’insufficiente motivazione – anche perché la totale assenza di motivazione impedisce anche a questo giudice, e non solo alla reclamante, di farsi un’idea circa la legittimità e l’opportunità del sequestro;

- diversamente da quanto fatto in occasione della decisione qui menzionata, si prescinde addirittura dal richiedere al Procuratore Pubblico una presa di posizione che possa ovviare alla carente motivazione, come implicitamente proposto dalla reclamante medesima (v. reclamo, cit., pto. 2a p. 5). L’esito del reclamo, infatti, non può essere altro che l’annullamento della decisione impugnata per insufficienza della motivazione: una sanatoria delle lacune formali dell’ordine in sede di osservazioni priverebbe ingiustamente le parti ed i terzi interessati di un livello giurisdizionale, poiché questo giudice deciderebbe, in sostanza, quale prima istanza. Inoltre, il puro e semplice annullamento dell’ordine non causa danni irreparabili nemmeno alle autorità inquirenti, posto che possono riformularlo. Infatti, contrariamente a quanto ritiene la banca reclamante, non vi è traccia, nell'ordine avversato, di un sequestro degli attivi eventualmente ancora depositati sulle relazioni in oggetto: il Procuratore Pubblico si limita a chiedere l’identificazione delle relazioni riconducibili in qualche modo a tale __________ (ordine impugnato, inc. Giar 353.2002.1 doc. 2, dispositivo pto. 1), e la trasmissione della relativa documentazione (loc. cit., dispositivo pto. 3);

- l’ordine avversato si riferisce anche a “succursali, filiali e/o consociate, estere [...]” (ordine impugnato, dispositivo pto. 1 in fine, p. 1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di rilevare (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. Giar 849.99.1, nota al Procuratore Pubblico), il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la documentazione bancaria sita in Ticino, o qui ricostruibile, sebbene afferente relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27 aprile 2000, inc. Giar 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza CRP 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al sequestro (così, *verbatim*, la citata sentenza CRP, ibid., nonché la citata decisione Giar 13 settembre 2000, consid. 5a). Nella misura in cui l’ordine avversato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro potrebbe significare la locuzione riportata all’inizio del presente capoverso – , sia pertanto constatato, abbondanzialmente, che esso sarebbe comunque nullo;

- in conclusione, l’ordine deve essere annullato per insufficienza della motivazione. Se lo vorrà, il magistrato inquirente potrà ovviare alle carenze formali accertate in questa sede, con l’emanazione di un nuovo ordine debitamente motivato;

- l’accoglimento del reclamo, con decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla sua intimazione (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), comporta l’accollamento delle spese giudiziarie allo Stato, che rifonderà alla reclamante l’importo di Fr. 400.— a titolo di (reclamate) ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP per il principio e, per analogia in assenza di norma specifica, art. 150 CPC per i criteri).

\* \* \

Per i quali motivi

richiamati gli artt. 157 ss., 161 ss., 280 e 284 CPP decide:

1. Il reclamo 20 giugno 2002 di __________, è accolto.

§ L’ordine di perquisizione e sequestro bancario 14 giugno 2002 volto ad ottenere l’identificazione di tutte le relazioni bancarie riconducibili in qualsivoglia modo a tale __________, nonché la consegna della documentazione bancaria attinente, è annullato.

2. Tassa e spese giudiziarie rimangono a carico dello Stato, che rifonderà alla reclamante l’importo di Fr. 400.— a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice Luca Marazzi