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INC.2002.24203 • GIAR TI INC.2002.24203 Generato dall'IA

Detainees' Appeal Against Restriction of Family Visits Granted Despite Confession

Numero d'incarto INC.2002.24203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Two individuals detained pending trial for aggravated robbery, who had confessed but withheld the identity of a fourth accomplice, appealed the decision of the public prosecutor denying them free visits with family members, as opposed to supervised visits. The court granted the appeal, reasoning that while restrictions on contact are permissible to secure the purpose of detention, any limitation beyond the deprivation of liberty must be exceptional and motivated by preeminent investigative interests, and the prosecutor's justification—fear of collusion to inform the unknown accomplice—was based on mere inference without concrete evidence that the detained individuals possessed knowledge usable for that purpose, especially since the unknown party was likely already aware of the crime and arrests through other means.

Regesto Legislator

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Art. 104 cpv. 3 CPP, Art. 104 cpv. 4 prima, art. 280 e rel. CPP, art. 104 cpv. 4 prima frase CPP, art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Detainees' Appeal Against Restriction of Family Visits Granted Despite Confession: The court granted the appeal, reasoning that while restrictions on contact are permissible to secure the purpose of detention, any limitation beyond the deprivation of liberty must be exceptional and motivated by preeminent investigative interests, and the prosecutor's justification—fear of collusion to inform the unknown accomplice—was based on mere inference without concrete evidence that the detained individuals possessed knowledge usable for that purpose, especially since the unknown party was likely already aware of the crime and arrests through other means.

Parole chiave

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privazione della libertà diritti del detenuto delitto contro la persona proroga della carcerazione preventiva membri della famiglia confessione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 280 e rel. CPP

Cited in the reasoning as establishing the admissibility of the complaint (though this citation appears before the dispositive, the general rule is to focus on the dispositive; however, given the structure and lack of explicit grounds in the dispositive, this procedural ground for recognizing the right to appeal is noted).

art. 104 cpv. 3 CPP

Cited in the reasoning to establish the principle that restrictions on liberty must be indispensable, informing the decision to grant the appeal.

art. 104 cpv. 4 prima frase CPP

Cited in the reasoning to establish the magistrate's power to regulate third-party contact, informing the decision to overturn the restriction.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, even though costs are addressed in orders 2 and 3. If 'LTF' is a typo for 'CPP' or another relevant cost provision, the ruling still mentions cost decisions (no judicial costs, payment of 'ripetibili'). Since the final orders cite no specific cost article, the output relies strictly on explicit citations in orders 1-4.

Art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.

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Testo completo

N. 242.2002.3 L Lugano,

26 giugno 2002

N. 243.2002.3 L

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 18 giugno 2002 congiuntamente da

_____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale,

e

_____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

(entrambi patrocinati dall'avv. __________)

contro la decisione 17 giugno 2002 della Procuratrice pubblica avv. __________, che ha loro negato colloqui liberi con i famigliari;

viste le osservazioni 25 giugno 2002 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in

diritto:

che

- _____________ e _____________ sono in carcere preventivo, ora al Penitenziario cantonale, dopo l'arresto del 26 aprile 2002 e la promozione dell'accusa nei loro confronti per titolo di rapina aggravata e altri reati, avendo in correità con terzi investito a mano armata l'Ufficio postale di _____________: nella sostanza i due accusati hanno ammesso le loro responsabilità con coerenti confessioni, che solo escludono, concordemente con il correo _____________, quanto permetterebbe di identificare un quarto partecipante all'azione criminosa;

- dapprima astretti in Carceri pretoriali, i tre perseguiti sono stati trasferiti al Penitenziario cantonale rispettivamente _____________ il 30 aprile 2002, _____________ il 17 giugno 2002 e _____________ il giorno successivo: la Procuratrice pubblica ha disposto contatti liberi con il solo patrocinatore e divieto di relazioni fra i tre interessati;

- il reclamo, dopo evidenza delle ammissioni degli accusati, come riferito sopra, contesta l'imposizione di colloqui sorvegliati con i rispettivi famigliari, con accresciuti disagi sotto il profilo pratico, sostenendo assenza di pericolo di collusione (dopo l'esperimento dei confronti) e contestando l'apparente unica motivazione consistente nel "*mettere i ricorrenti nella condizione di fare il nome del quarto uomo*";

- la Procuratrice pubblica focalizza l'ineluttabilità del provvedimento nel pericolo di inquinamento delle prove latente nelle possibilità di contatto con l'esterno, in particolare di _____________ e di _____________, a conoscenza del taciuto nominativo del quarto correo, che si sottrarrebbe al procedimento penale, se ne fosse in qualche modo informato: il principio di proporzionalità risulta così salvaguardato, ritenuto che non vi è più pericolo di collusione "*interno*", ma che permane quello "*verso l'esterno*" con possibile vanificazione degli sforzi di ricerca dell'ancora ignoto compartecipe, e che in ogni modo il controllo dei colloqui sarebbe limitato nel tempo;

- il reclamo, tempestivo, è prodotto da persone legittimate, in quanto accusate e direttamente colpite dagli impugnati provvedimenti, per cui è data ricevibilità in ordine (art. 280 e rel. CPP);

- di principio l'arrestato "*è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri*" (art. 104 cpv. 3 CPP) ed i suoi colloqui con terzi (implicitamente compresi i famigliari) "*sono accordati e disciplinati dal magistrato*" (art. 104 cpv.

4 prima frase CPP): ne segue che provvedimenti limitativi, al di là della forzata privazione della libertà come tale, devono rimanere l'eccezione motivata da preminenti interessi dell'inchiesta;

- di norma il pericolo di collusione viene fatto valere quale presupposto per mantenere in essere la privazione della libertà personale ed è così considerato in quanto fondato su precisi elementi concreti, mero rischio astratto non entrando in considerazione (REP 1997 n. 98), sempre nel rispetto di proporzionalità (v. Rusca, Salmina e Verda, Commentario del CPP, ad art. 95 n. 18): a maggior ragione queste condizioni devono essere rispettate, quando sospetto intento collusivo colpisce anche terzi potenziali fiancheggiatori, nella presente situazione i famigliari;

- le argomentazioni della magistrata inquirente non corrispondono alle menzionate esigenze, fondandosi essenzialmente su illazioni, neppure del tutto corrispondenti alla presumibile realtà dei fatti: a parte che non sono avanzate indicazioni di conoscenza del quarto ricercato da parte di _____________ (il che di per sé toglie a quest'ultimo possibilità di intervento mediato), non è pensabile che l'ignoto coautore già non sia al corrente della fallita rapina e dell'arresto dei tre autori materiali, vuoi per essersi trovato nei pressi, vuoi per l'ampio riscontro mediatico dato all'evento, per cui non si vede (né è altrimenti sostenuto nelle osservazioni al reclamo) quali utili informazioni gli arrestati potrebbero far pervenire all'esterno;

- detto questo non è necessario approfondire la concretezza di intenti collusivi, comunque non evidenti;

- l'incertezza sulla durata del provvedimento in discussione (sino all'11 luglio ?), abbondanzialmente detto, è tale da sminuirne la portata, anche se lo stesso ha in sé una sua logica di preoccupazione istruttoria, avulsa tuttavia dallo scopo di ottenere una forzata identificazione da parte degli accusati, come preteso nel gravame;

- il reclamo è conseguentemente accolto senza carico di spese giudiziarie e con l'attribuzione delle ripetibili complessive di fr. 200.-, gli interessati rimanendo tenuti a sottoporre alla magistrata inquirente i nominativi dei parenti (stretti) che potranno beneficiare di colloqui liberi;

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è accolto come ai considerandi.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Lo Stato verserà ai reclamanti complessivamente fr. 200.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

- avv. __________, per sé e per i reclamanti (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

- Procuratrice pubblica avv. __________, sede;

- Direzione del Penitenziario, Lugano-Cadro.

giudice __________